F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 058/CSA pubblicata del 28 Novembre 2022 – sig. Gianluca Contini

 

Decisione n. 058/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 085/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Francesca Mite – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 085/CSA/2022-2023, proposto dal Sig. Gianluca Contini,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al C.U. 80/DIV del 15.11.2022, avverso la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara inflitta allo stesso, con riferimento alla gara Olbia c. S. Donato Tavarnelle disputata il 13 novembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.11.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza e udito l’Avv. Paolo Marsilio per la parte reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore Sig. Gianluca Contini, come rappresentato e difeso, ha proposto reclamo avverso il provvedimento sanzionatorio allo stesso inflitto dal Giudice Sportivo presso la Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 80/Div del 15.11.2022), in relazione alla gara del Campionato di Lega Pro, Olbia / S. Donato Tavarnelle del 13.11.2022. Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al predetto calciatore la sanzione della squalifica per due giornate effettive di gara, per avere tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario.

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento: “per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario CONTIPELLI MATTEO, in quanto a gioco in svolgimento lo colpiva con una testata sul petto provocando la reazione violenta dello stesso.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e la condotta differente (testata) rispetto a quella tenuta dal suo avversario (spallata) e considerato che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (supplemento referto arbitrale)”.

Il reclamante propone gravame deducendo errata valutazione della condotta del tesserato e della correlata ricostruzione giuridica della vicenda, nonché difetto di proporzionalità della sanzione inflitta, specie se confrontata con quella assegnata al calciatore Sig. Matteo Contipelli. Ritiene, in particolare, la società, che il comportamento del calciatore di cui trattasi non possa essere inquadrato nell’ambito della fattispecie della condotta violenta, quanto piuttosto nella fattispecie della condotta antisportiva o gravemente antisportiva ex art. 39 CGS.

Parte reclamante conclude chiedendo la riduzione della squalifica da due giornate di gara effettive ad una sola gara o, in subordine, la rideterminazione della sanzione nella squalifica per una giornata di gara e commutazione di una giornata in ammenda.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 23 novembre 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Paolo Marsilio, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non possa trovare accoglimento.

In via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Si legge nel referto di gara: “perché a gioco in svolgimento colpiva con una testata un avversario al petto”.

Rispetto a siffatta contestazione l’assunto difensivo si incentra sul fatto che, nell’occasione, si è trattato di una condotta verificatasi all’interno del contesto di gioco.  Le deduzioni difensive non appaiono, nella circostanza, conferenti e, comunque, convincenti.

Questa Corte, come detto, ha più volte avuto occasione di delineare quello che ritiene il discrimen tra condotta antisportiva (o gravemente antisportiva) e condotta violenta. In sintesi, per quanto in questa sede particolarmente interessa, la condotta antisportiva è quella che, in difetto di volontarietà di colpire e/o arrecare danno all’avversario, si traduce in un comportamento che si connoti (solo) per la sua negligenza e/o imprudenza, pur mantenendosi nel contesto di gioco o nell’ambito di un contrasto di gioco, anche se caratterizzato da eccesso agonistico (rectius, una condotta che non si traduce in un gesto, avulso dal contesto di gioco, volontariamente e gratuitamente connotato da violenza).  Orbene, la condotta oggetto del presente procedimento (testata all’avversario) non può farsi rientrare nell’ambito della fattispecie connotata da mera antisportività, seppur grave, in quanto, pur essendosi svolta a gioco in svolgimento, la medesima risulta caratterizzata da volontarietà. La lettura degli atti ufficiali di gara, in altri termini, non consente di escludere la sussistenza della volontarietà nel gesto di cui trattasi e, quindi, non permette a questa Corte di effettuare la richiesta derubricazione.  Né colgono nel segno le argomentazioni del reclamante volte a comparare la sanzione inflitta al Sig. Contini con quelle inflitte in relazione ad altre analoghe condotte, peraltro non sovrapponibili a quella oggetto del presente procedimento e, tantomeno, alla sanzione che il G.S. ha ritenuto congrua a carico del Sig. Contipelli. Anche laddove, infatti, fosse accertato un difetto di proporzione tra le sanzioni inflitte ai due calciatori, in relazione alle rispettive condotte, questa Corte non sarebbe tenuta ad applicare una riduzione della sanzione del reclamante, laddove, questa, in relazione alla condotta oggetto del presente procedimento, sia ritenuta congrua ed adeguata al corretto inquadramento della fattispecie.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                                   Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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