F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 053/CSA pubblicata del 24 Novembre 2022 – A.S. GIANA ERMINIO S.S.D. a r.l.

Decisione n. 053/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 052/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente 

Andrea Galli – Componente (relatore) 

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 052/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S. GIANA ERMINIO S.S.D. a r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale

LND, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.11.2022, l’Avv. Andrea Galli; 

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S. GIANA ERMINIO S.S.D. a R.L. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore tesserato, Sig. Fall Maguette, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone D, Giana Erminio/Bagnolese del 23.10.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con un pugno al volto”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa, chiedendone la riduzione da 3 a 2 giornate.

In particolare, la A.S. GIANA ERMINIO S.S.D. a r.l. ha sostenuto che nel corso della gara il proprio tesserato era stato fatto oggetto di una serie continua di falli e scorrettezze, nonché di insulti a sfondo razziale, da parte dei calciatori della squadra avversaria, che avevano esacerbato gli animi dell’atleta e che in ogni caso il gesto sanzionato si era verificato in reazione ad un pugno subìto da un avversario, che il Sig. Fall Maguette intendeva solo allontanare con una leggera spinta attraverso l'uso di una mano, dando luogo ad un contatto di lieve entità, tanto che il calciatore attinto non aveva subito alcun danno fisico, continuando regolarmente la gara, motivi per i quali la società Giana ha domandato anche l'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) e b), C.G.S.

Alla riunione del 9 novembre 2022 il reclamo è stato ritenuto in decisione. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante contrasta con le risultanze dei documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, dai quali risulta che “In particolare, a gioco fermo, su segnalazione dell'assistente numero 1, espellevo Fal Maguette n.17 della società Giana Erminio perché colpiva con un pugno un avversario al volto. Il giocatore colpito, dopo l'intervento dei sanitari, rimaneva in campo. Il giocatore espulso abbandonava il terreno di gioco e il gioco riprendeva senza ulteriori conseguenza. Vedi referto dell'assistente n.1” (cfr. Referto Arbitro) e che “Al 48 2T facevo espellere il n.17, Fall Maguette, della società Giana Erminio, per condotta violenta e, segnatamente, a gioco fermo, colpiva con un pugno il volto di un giocatore della squadra avversaria. Quest'ultimo, dopo le cure dei sanitari, rimaneva regolarmente in campo. A seguito dell'espulsione da parte dell'arbitro non vi erano altre conseguenze e il gioco riprendeva regolarmente” (cfr. Rapporto Assistente n.1).

Tali risultanze non consentono di confermare alcuna delle asserzioni della reclamante, sia circa le provocazioni avversarie, che in ordine alla non violenza del gesto.

Al contrario gli atti ufficiali sono estremamente chiari nel descrivere una condotta che, per le modalità con cui è stata posta in essere, sferrando un pugno, quindi con mano chiusa, al volto dell’avversario, che notoriamente costituisce una parte del corpo particolarmente delicata, reca in sé una indubbia potenzialità gravemente dannosa.

Alla luce degli elementi qualificanti il fatto in esame, pertanto, nel caso di specie il calciatore Fall Maguette risulta aver posto in essere una condotta violenta connotata da volontaria aggressività e intenzione di produrre danni da lesioni personali o di offendere o porre in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, ovvero ancora di determinarne uno stato di incapacità, anche temporanea, il che, per costante giurisprudenza, integra la fattispecie prevista e disciplinata dall’art. 38 CGS.

Ne consegue che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua e condivisibile e va quindi confermata.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                          IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                            Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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