F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 054/CSA pubblicata del 24 Novembre 2022 – A.S.D. SAMMAURESE
Decisione n. 054/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 053/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente;
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 053/CSA/2022-2023, proposto dalla Società A.S.D. SAMMAURESE,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 9 novembre 2022, il dott. Agostino Chiappiniello; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società SAMMAURESE A.S.D. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore MAGGIOLI CLEMENTE GIANLUCA dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D SAMMAURESE A.S.D. /CREMA 1908 S.S.D. A.R.L. del 23.10. 2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto".
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, facendo valere la contraddittorietà il provvedimento del giudice sportivo, dove si rileva che l’atto illecito è avvenuto a gioco fermo e il referto arbitrale, che ha sanzionato una condotta trasgressiva avvenuta invece a gioco in svolgimento. Durante l’udienza è stato sentito l’assistente 1 dell’arbitro che ha confermato quanto affermato nel referto arbitrale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La condotta posta in essere dal calciatore MAGGIOLI CLEMENTE GIANLUCA concretizza sicuramente una fattispecie di condotta violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S., trattandosi di un colpo inferto ad un calciatore avversario con una manata al volto. Per quanto attiene alla circostanza che la condotta trasgressiva non si sarebbe concretizzata a gioco fermo, come statuito nel provvedimento impugnato, ma a gioco in svolgimento, il collegio rileva che, come si evince dal referto del primo assistente dell’arbitro, sentito a conferma anche nel corso dell’udienza, detta condotta è avvenuta effettivamente a gioco in svolgimento ma “con il pallone non a distanza di gioco” ed anzi in zona del campo assolutamente non interessata da alcuna azione attiva, né finalizzata alla contesa del pallone.
Ciò considerato, nessuna attenuazione di colpa può essere presa in considerazione ed il reclamo proposto dalla La Società SCANDICCI 1908 SSD deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce