F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 055/CSA pubblicata del 24 Novembre 2022 – A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco

Decisione n. 055/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 054/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 054/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco in data 31.10.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n.52/DCF del 25 ottobre 2022.

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.11.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale della Divisione Calcio Femminile (Com. Uff. n.52/DCF del 25 ottobre 2022) in relazione alla gara del campionato Primavera 1 tra ACF Fiorentina S.R.L./A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco disputata il 23.10.2022 e terminata con il risultato di 3-2, il quale ha irrogato rispettivamente:

- la sanzione dell’ammenda di Euro 200,00 alla Società “Per aver consentito che prestasse soccorso a una calciatrice infortunata il Sig. Adrian Damiano che risulta tesserato non con qualifica di carattere sanitario.”.

- la squalifica a tempo fino al 20/01/2023 al tecnico sig. Andrian Damiano con la seguente motivazione “Al 36° del primo tempo, entrava in campo per prestare soccorso ad una calciatrice infortunata, alla richiesta del Direttore di gara se fosse necessario l'intervento del personale sanitario con la barella, gli rivolgeva frase ingiuriosa ed espressione blasfema. Alla notifica del provvedimento di espulsione, giunto alla sua panchina, lanciava con vigoria la borsa di primo soccorso a terra, proferendo espressioni blasfema bestemmiando e rivolgendo ulteriori frasi ingiuriose nei confronti del Direttore di gara. Nell'uscire dal terreno di gioco, giunto al cancello di uscita scagliava una bottiglietta d'acqua contro la porta di ingresso degli spogliatoi; l'oggetto passava a meno di un metro dai paramedici che stavano soccorrendo la suddetta calciatrice infortunata trasportandola sulla barella. Nel contempo urlava frasi ingiuriose all'Assistente. In seguito, prendeva posto nella di tribuna dietro l'A.A. e continuava a rivolgere frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale per tutta la durata della gara.

Costituisce aggravante il fatto che prestava soccorso ad una calciatrice infortunata senza avere qualifica sanitaria”.

Quanto all’ammenda inflitta alla società, la reclamante deduce che la decisione del Giudice Sportivo sarebbe priva di ogni supporto fattuale e documentale dal momento che il rapporto arbitrale riferirebbe soltanto che il sig. Andrian Damiano è stato espulso “in occasione dell’ingresso in campo per curare una giocatrice”; del che il Giudice Sportivo avrebbe erroneamente sanzionato una mera intenzione del tesserato o comunque una condotta mai consumata.

Sostiene che, nel caso in esame, il fatto oggettivo rilevato dall’arbitro sarebbe costituito dall’ingresso in campo dell’Andrian, ma che tale ingresso fosse finalizzato a prestare soccorso alla giocatrice infortunata sarebbe una mera supposizione che, in difetto di altri elementi oggettivi forniti dal referto, sarebbe impossibile verificare, trattandosi quindi di una mera percezione soggettiva dell’arbitro che sfuggirebbe alla valenza probatoria privilegiata del referto.

Quanto alla squalifica inflitta all’allenatore Andrian Damiano, la società reclamante deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti.

In tesi, in un primo momento l’Andrian non avrebbe proferito alcuna espressione blasfema, ma solo una frase ingiuriosa perché preoccupato della salute della giocatrice infortunata “oh devi stare calmo, lo vedi che sta male, non capisci un cazzo”, subendo l’immediata espulsione. Il Giudice Sportivo avrebbe cioè trascurato di valutare le circostanze concrete che hanno indotto l’Andrian a dare in escandescenze, omettendo quindi di fornire completa applicazione all’art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva. Sussisterebbe, pertanto, a parere della reclamante, l’attenuante di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) del CGS, poiché la reazione dell’Andrian, poi sfogata nei confronti dell’incolpevole direttore di gara, sarebbe stata la conseguenza del fatto ingiusto altrui, costituito dal fallo che determinò la messa a repentaglio della salute della giocatrice. Ne deriverebbe, in ultima analisi, la necessità di una sostanziosa mitigazione della squalifica, da contenere nei minimi edittali, in considerazione dei seguenti elementi:

a) insussistenza della ritenuta aggravante di avere prestato soccorso sanitario alla giocatrice infortunata;

b) sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 13 co. 1 lett. a) CGS per avere il tesserato agito come reazione immediata al fatto ingiusto altrui;

c) errata applicazione dei parametri sottesi alla dosimetria della sanzione.

La società reclamante conclude chiedendo a questa Corte di:

a) revocare l’ammenda di euro 200,00 inflitta alla U.P.C. Tavagnacco;

b) escludere la ritenuta aggravante e riconoscere applicabile l’attenuante di cui all’art.

13 co. 1 lett. a) del CGS in relazione alla squalifica comminata al sig. Andrian Damiano;

c) ridurre al minimo edittale la squalifica comminata al sig. Andrian Damiano sia per effetto di quanto richiesto al punto b) sia per effetto di una più accurata valutazione dei parametri sanzionatori.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 09/11/2022 nessuno è comparso per la reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.

Quanto all’ammenda comminata alla Società deve rilevarsi che il referto arbitrale riporta testualmente che: “In occasione dell’ingresso in campo per curare una giocatrice mi rivolgevo al sig. Andrian per chiedere se avesse bisogno dell’ingresso dei paramedici con la barella, il dirigente quindi mi urlava “oh devi stare calmo, lo vedi che sta male, non capisci un cazzo”. Notificavo quindi il provvedimento di espulsione all’Andrian il quale, giunti alla sua panchina, lanciava con vigore la borsa di primo soccorso (la c.d. sixtus) a terra bestemmiando ripetutamente”; rivolgendosi a me urlava “questo testa di cazzo mi ha espulso porco Dio”.

Se ne evince pertanto inequivocabilmente – contrariamente a quanto sostiene la reclamante - che l’Andrian è entrato in campo tenendo in mano la borsa medica per prestare soccorso alla giocatrice infortunata, giacché l’ha poi gettata con stizza per terra rientrando verso la sua panchina dopo l’espulsione.

Quindi il Giudice Sportivo non ha sanzionato la società in virtù di una mera supposizione, sussistendo in concreto la condotta rilevata dall’arbitro e sanzionata dal Giudice Sportivo con l’ammenda alla Società e con la ritenuta aggravante a carico del tecnico. In definitiva correttamente il Giudice sportivo ha sanzionato la società irrogando l’ammenda in misura di € 200,00 “Per aver consentito che prestasse soccorso a una calciatrice infortunata il Sig. Adrian Damiano che risulta tesserato non con qualifica di carattere sanitario.”.

Quanto all’entità della squalifica comminata al sig. Andrian Damiano il rapporto prosegue rilevando che questi “Arrivato al cancello di uscita prendeva quindi una bottiglietta d’acqua e la scaraventava contro la porta di ingresso degli spogliatoi, l’oggetto passava a meno di un metro dai paramedici che stavano soccorrendo la sua calciatrice infortunata e, pertanto, portata fuori in barella. Facendo questo urlava ingiurie al mio assistente, nello specifico diceva “siete due stronzi, andate a fanculo”. Una volta uscito si poneva nella sezione di tribuna dietro il mio AA continuando a offendere lui e me per tutto il corso della gara”.

Orbene, l’art. 36 C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”), al comma 1, lett. a), prevede come sanzione minima la squalifica “per due giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti.

Nel caso in esame, come detto, è incontestato il contenuto delle offese e delle frasi profferite dal sig. Andrian prima di essere espulso, che già giustificano l’applicazione del minimo edittale delle due giornate di squalifica. 

Sanzione che tuttavia va aumentata in relazione alle seguenti circostanze: del rivestire, l’Andrian, la qualità di tecnico della propria squadra; dell’avere reiterato la condotta offensiva dopo la notifica del cartellino rosso; dall’avere scagliato con violenza una bottiglietta contro la porta dello spogliatoio sfiorando i paramedici intenti a prestare soccorso alla calciatrice infortunata; dall’avere continuato a ingiuriare l’arbitro e il suo assistente per tutta la durata della gara.

La reiterazione della condotta per un così esteso lasso temporale vale inoltre ad escludere l’invocata attenuante di cui all’art. all’art. 13 co. 1 lett. a) CGS per avere il tesserato agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui, in disparte l’inapplicabilità a monte dell’attenuante non essendo l’Andrian Damiano il destinatario diretto del fatto ingiusto altrui (il fallo di giuoco).

Va poi cumulata la sanzione prevista dall’art.37 C.G.S. il quale prevede che in caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata.

Ed infine è stata correttamente applicata l’aggravante sulla quale già si è ampiamente dedotto.

In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione della squalifica a tempo fino al 20/01/2023 complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta complessivamente tenuta dal tesserato.

Per tutto quanto precede le domande proposte dalla reclamante non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società A.S.D. U.P. Comunale Tavagnacco deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                    IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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