F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 056/CSA pubblicata del 24 Novembre 2022 – Sig. Luca Cognigni

Decisione n. 056/CSA/2022-2023

Registro procedimenti n. 056/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Antonino Tumbiolo – Componente (relatore)

Franco Di Mario - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 056/CSA/2022-2023, proposto dal calciatore Luca Cognigni in data

02.11.2022,

avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale di cui al

Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 09.11.2022, il dr. Antonino Tumbiolo e uditi l’Avv. Nicola Paolini, il calciatore Luca Cognigni e sentito l’arbitro; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo in data 02.11.2022, il signor Luca Cognigni ha impugnato la decisione del 25.10.2022 (Com. Uff. n. 43) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Dipartimento Interregionale gli ha comminato la sanzione della squalifica per n. 3 giornate di gara effettive, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una testata all'addome.”

Episodio occorso al 2° dei 3 minuti di recupero nel primo tempo regolamentare della gara Campodarsego/Legnago Salus del 23.10.2022, valevole per il campionato nazionale di serie D girone C e refertato dall’Arbitro nei seguenti termini: “Colpisce a gioco fermo con una testata un avversario all'altezza dell'addome senza provocargli apparentemente ulteriori conseguenze.”

Il reclamante fonda il suo reclamo su una ricostruzione dell’accaduto diversa da quella riportata dal direttore di gara, asserendo la mancanza di qualunque contatto tra il reclamante stesso ed il n. 7 della squadra avversaria.

A supporto di tale ricostruzione, il reclamante produce una videoregistrazione e 12 immagini fotografiche relative al fatto che ha dato luogo alla sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.

Il reclamante prosegue affermando che la propria azione non può essere qualificata come condotta violenta per la mancanza dell'intenzione di arrecare danno all'avversario e conclude richiedendo la riduzione della squalifica limitandola al presofferto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La Corte, infatti, ritiene di non doversi discostare dal proprio orientamento in ordine alla rilevanza probatoria dei mezzi audiovisivi, già evidenziato in numerose pronunce, tra le quali, deve essere richiamata, anche per la sua prossimità temporale, la decisione di questa Sezione n. 24 del 18.10.2022.

In tale decisione, che si riporta nelle sue linee essenziali, si procede ad una breve disamina della normativa regolamentare che disciplina l’impiego dei mezzi audiovisivi a fini probatori nei procedimenti instaurati dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva della Figc, rinvenibile essenzialmente negli artt. 58, 61 e 62 del CGS.

L’art.58 del CGS sancisce il principio secondo cui i mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati esclusivamente nei casi previsti dall'ordinamento federale.

L’art.61 del CGS, a sua volta, dopo aver stabilito che i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, consente agli organi di giustizia sportiva di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione e, per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR.

Infine, l'art.62, comma 1, del CGS, stabilisce che nei procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, in caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti a ciò deputati, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. Risulta quindi che, il legislatore ha voluto evitare che possano fare ingresso nel procedimento giustiziale sportivo mezzi di prova difformi rispetto a quelli espressamente previsti e che possano incidere, anche di riflesso, in via determinante, su quanto percepito e refertato dal primo e per così dire “naturale” giudice della gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti, alle cui dichiarazioni ufficiali è stata attribuita efficacia probatoria generalmente dirimente.

La giurisprudenza sportiva è unanime nello statuire l’inammissibilità del mezzo probatorio audiovisivo per finalità o in fattispecie diverse da quelle espressamente previste dal Codice di Giustizia Sportiva, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze del campo, che non possono essere messe in discussione da una rivalutazione postuma degli eventi in sede giudiziaria.

La Corte ritiene conseguentemente che, nel caso di specie, debba trovare piena applicazione il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, peraltro confermate in maniera inequivocabile dall'arbitro della gara nella sua audizione.

Quanto asserito dal reclamante in ordine al mancato contatto con l'avversario risulta dunque, per un verso, non provato e, per altro verso, smentito dal puntuale referto arbitrale. Il fatto, poi, che la testata sia stata inferta a gioco fermo e all'altezza dell'addome dell’avversario costituisce senza dubbio condotta violenta suscettibile di arrecare conseguenze potenzialmente anche gravi.

La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e pari al minimo edittale previsto dall’art. 38 C.G.A. è dunque congrua e va confermata.

P.Q.M

respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

     

L’ESTENSORE                                                       IL PRESIDENTE

Antonino Tumbiolo                                                  Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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