F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 059/CSA pubblicata del 1 Dicembre 2022 – ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,
Decisione n. 059/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 065/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Alberto Urso – Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 065/CSA/2022-2023, proposto dalla Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l.,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18 novembre 2022, il dott. Agostino Chiappiniello;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore MATTIA PENSALFINI, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 2.11.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D Avezzano Calcio A.r.L./ ALMA JUVENTUS FANO 1906 S.r.l. del 30.10. 2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito un calciatore avversario con una testata al volto facendolo cadere a terra”.
La società reclamante ha chiesto l’annullamento della sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara o la riduzione della stessa, sostenendo che non vi è stata alcuna testata contro un giocatore avversario. In sostanza, il calciatore Mattia Pensalfini si sarebbe avvicinato al calciatore avversario solo per avere spiegazioni in ordine al grave fallo subito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
Nel reclamo si teorizza una dinamica del fatto completamente diversa e in contrasto con quella emergente dal referto arbitrale che, ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova ed attesta che il calciatore Pensalfini “Dopo aver subito un fallo si alza e colpisce con una testata al volto un avversario facendolo cadere a terra.” La condotta posta in essere dal calciatore Mattia Pensalfini concretizza dunque sicuramente una fattispecie di condotta violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S. e per la quale tale norma prevede una sanzione minima di tre giornate di squalifica.
Ciò considerato, la decisione del Giudice Sportivo va confermata.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce