F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 064/CSA pubblicata del 2 Dicembre 2022 – A.S.D. Licata Calcio

Decisione n. 064/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 063 /CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

 composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone – Componente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 063/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Licata Calcio in data 03.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.11.2022, l’Avv. Stefano Agamennone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Licata Calcio ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Calogero Manuel Minacori, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.  48 del 2.11.2022, in relazione alla gara Licata Calcio / Canicattì del 30.10.2022.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore per 3 giornate effettive di gara, così motivando il suo provvedimento: “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.”

La società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione inflitta, ritenendola eccessivamente afflittiva, considerati il comportamento tenuto dal calciatore e la dinamica dei fatti.

Secondo la reclamante, il Minacori non avrebbe posto in essere una condotta violenta, perché con il suo comportamento non avrebbe messo in pericolo l’integrità fisica dell’avversario, né determinato uno stato di incapacità, anche temporanea, dello stesso.

Si sarebbe quindi dovuto sanzionare la condotta come antisportiva o gravemente antisportiva.

In ogni caso, il Giudice sportivo avrebbe dovuto considerare che il comportamento del Minacori è stato la diretta conseguenza della condotta antisportiva tenuta da un calciatore avversario e avrebbe dovuto valutare la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lettera a) del CGS, atteso che il comportamento del calciatore sarebbe stato determinato dalla condotta antisportiva dei calciatori avversari, che avrebbero ritardato le azioni di gioco.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 18 novembre 2022, il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto.

La reclamante sostiene che il proprio tesserato si sarebbe limitato ad appoggiare le mani sul petto dell’avversario.

Dalla lettura del referto arbitrale, al quale l’ordinamento sportivo attribuisce valore di “piena prova” in ordine ai fatti accaduti ed al comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge in maniera inequivoca che, nel caso di specie, si è trattato di una condotta violenta. E’ scritto, infatti, nel referto arbitrale che il Minacori, a gioco fermo, dopo aver inseguito l’avversario e dopo averlo raggiunto, “lo afferrava con forza con entrambe le mani all’altezza del collo e finendo per spingerlo con forza a terra”. Un simile comportamento può mettere in serio pericolo l’integrità fisica dell’avversario, per cui non può non essere considerato violento e sanzionato dall’art 38 CGS con la squalifica di 3 gare.

Né può trovare applicazione la circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., invocata dalla reclamante, secondo la quale il gesto sarebbe stato determinato “dalla condotta degli avversari che avrebbero ritardato la ripresa del gioco ed in particolare dal comportamento antisportivo posto in essere dal calciatore aggredito dal Minacori.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, infatti, il “comportamento o fatto ingiusto altrui”, che costituisce il presupposto essenziale per l’applicabilità dell’attenuante, non può essere costituito da un normale fallo di gioco, né tantomeno dalla ritardata ripresa dello stesso da patre dell’avversario ma deve integrare un gesto o episodio che, al contrario, esuli dal normale evolversi della dinamica – anche ordinariamente fallosa – del gioco stesso, dovendo essere connotato dallo specifico requisito dell’ingiustizia e risultare dunque in contrasto con i principi informatori del C.G.S. (art 4 comma 1) della lealtà, della correttezza e della probità.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Licata Calcio non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                              Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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