F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN-SVE del 23 Novembre 2022 (motivazioni) – Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia/US Cremonese Spa – Reg. Prot. 8/TFN-SVE
Decisione/0015/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0008/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore – Vice Presidente (Relatore)
Divinangelo D’Alesio – Componente
Cristina Fanetti – Componente
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 novembre 2022, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. c), CGS proposto dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia (matr. 910871) nei confronti della società US Cremonese Spa (matr. 14660) avverso la certificazione della Commissione Premi pubblicata sul C.U. n. 2°/E del 22 settembre 2022 (Premio alla carriera calciatore Giacomo Quagliata n. 19.2.2000 – matr. 5834372 – ric. 5),
la seguente
DECISIONE
Con richiesta di certificazione del premio alla carriera n. 5, la Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia adiva la Commissione Premi per la richiesta del Premio alla Carriera, dovuto ai sensi dell’art 99 bis delle NOIF, dalla società US Cremonese Spa per il calciatore Giacomo Quagliata, nato il 19 febbraio 2000 e riferito alle Stagioni Sportive 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016.
Con delibera n. 2/E del 22 settembre 2022 la Commissione Premi, accertata l’attendibilità della richiesta per le stagioni sportive 2012/2013 – 2013/2014 – 2014/2015 – 2015/2016, statuiva che, in merito alla stagione sportiva 2011/2012, “il premio alla carriera non sussiste in quanto il relativo tesseramento si riferisce ad una stagione sportiva precedente alla prima che ne sancisce il diritto, ovvero la 2012/2013” e, per l’effetto, deliberava la certificazione del premio alla carriera per l’importo di € 62.000,00 da corrispondersi dalla Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia.
Avverso tale delibera, con tempestivo e rituale atto del 27 ottobre 2022, la Società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia proponeva ricorso dinnanzi a codesto Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche.
Assumeva la ricorrente, che il premio alla carriera fosse dovuto anche per la stagione sportiva 2011/2012; a comprova di ciò, richiamava la consolidata giurisprudenza di codesto Tribunale, confermata dalla Corte Federale d’Appello nonché dal Collegio di Garanzia dello Sport (CONI), rilevando che sarebbe “…palesemente infondata la ricostruzione ermeneutica della Commissione Premi che nega la sussistenza dei presupposti indicati dal superiore articolo in ordine al tesseramento del calciatore Quagliata Giacomo, da parte della predetta ricorrente, nella stagione sportiva 2012/13…”.
La vertenza veniva decisa nella riunione del 16 novembre 2022.
Il reclamo, nella sua peculiarità, è infondato e deve essere respinto.
È noto a questo Collegio che, ai sensi dell’art. 99 bis delle NOIF (norma che lascia, invero, alcuni dubbi interpretativi): “1. Alle società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile è riconosciuto un compenso forfettario pari a Euro 18.000,00= per ogni anno di formazione impartita a un calciatore da esse precedentemente tesserato come “giovane” o “giovane dilettante” nei seguenti casi:
a) quando il calciatore disputa, partecipandovi effettivamente, la sua prima gara nel Campionato di serie A; ovvero
b) quando un calciatore disputa, partecipandovi effettivamente con lo status di professionista, la sua prima gara ufficiale nella Nazionale A o nella Under 21.
Il compenso è dovuto esclusivamente a condizione che il calciatore sia stato tesserato per società della L.N.D. e/o di puro Settore Giovanile almeno per la stagione sportiva iniziata nell’anno in cui ha compiuto 12 anni di età o successive …”.
È noto, anche, il consolidato orientamento dello scrivente Tribunale e della Corte Federale d’Appello (ex multis, decisione assunta con CU n. 120/2019 – 2020 Registro Reclami), in base al quale il legislatore ha “…inteso riferirsi alla stagione sportiva già iniziata nell’anno in cui il calciatore ha compiuto 12 anni e non in quella che inizia quando il calciatore compie 12 anni…”, confermato dal Collegio di Garanzia dello Sport (CONI) con decisione n.64/2020.
Orientamento dal quale questo Collegio non intende, affatto, discostarsi.
Quel che giustifica e sottende il rigetto del ricorso è, esclusivamente, la specificità del caso in esame; specificità che impone di andare oltre l’interpretazione letterale sopra richiamata, dovendosi tener conto del rischio di significative sperequazioni fra fattispecie astrattamente analoghe ma che meritano un trattamento diverso sul piano concreto.
Difatti, v’è il forte rischio di ritenere dovuto il premio indistintamente a tutte le Società che abbiano tesserato un calciatore di anni 11, per il solo fatto che nel corso di quella stagione abbia, poi, compiuto il dodicesimo anno di età, anche se ciò si verifichi praticamente al termine della stagione medesima.
Per quanto questa debba essere considerata una logica conseguenza dell’interpretazione letterale delle Carte Federali, allo stesso tempo non può non tenersi conto dell’effettivo impegno profuso dalla Società nella formazione del calciatore nel corso della stagione, dal momento del compimento del dodicesimo anno di età, ossia il momento in cui si configura il diritto al premio in questione.
Ebbene, nel caso di specie, il calciatore Giacomo Quagliata ha compiuto 12 anni in data 19 febbraio 2012, ossia ben oltre l’inizio della stagione.
In altri termini, per la maggior parte della stagione, il citato calciatore non ha avuto l’età sufficiente per garantire alla Società il diritto al premio de quo.
La formazione del calciatore effettivamente dodicenne da parte della società, odierna ricorrente, si è svolta, di fatto ed inconfutabilmente, per un periodo non significativo o, comunque, non tale da permettere di considerare quella del 2011/2012 una stagione “formativa” così come delineata dall’art. 99 bis delle NOIF.
Tale interpretazione risulta conforme anche a quando stabilito dalla giurisprudenza federale relativamente al premio di preparazione, ove non sono stati ritenuti significativi, ai fini della maturazione dello stesso, periodi di preparazione inferiori a n. 6 mesi.
Oltretutto, detta lettura costituisce, certamente, la soluzione più corretta sul piano sia logico che giuridico, attesa la ratio propria del premio alla carriera; esso si concreta, infatti, in un contributo economico da riconoscersi in favore delle società affiliate alla Lega Nazionale Dilettanti e/o di puro Settore Giovanile ed è volto a fornire un degno riconoscimento alla società dilettantistica per la formazione calcistica giovanile del calciatore che abbia raggiunto uno dei risultati di carriera come l’esordio in Serie A, la partecipazione ad una gara della Nazionale A, la partecipazione ad una gara della Nazionale Under 21.
È chiaro, pertanto, come tale riconoscenza economica non possa certamente essere disancorata dall’arco temporale di effettiva permanenza del calciatore presso la società che lo ha formato.
Del resto, anche il Tribunale, in precedenti decisioni, aveva evidenziato la necessità di una valutazione, caso per caso, in merito alla concedibilità o meno, in concreto, del premio alla carriera.
Probabilmente, la soluzione più congrua sarebbe quella prospettata dalla resistente, ovvero parametrare l’entità del premio all’effettivo periodo di preparazione effettuato dal calciatore nelle fila della società che lo ha formato a partire dal compimento del dodicesimo anno di età.
La normativa in essere, tuttavia, nulla dispone in tal senso e risulta, pertanto, inapplicabile tale soluzione, che deve, pertanto, essere rigettata.
Ebbene, a seguito dell’esame della documentazione e, soprattutto, in considerazione della peculiarità della vicenda in esame, occorre ritenere infondato l’odierno reclamo, senza volersi discostare, in alcun modo, dal citato orientamento di codesto Tribunale, della Corte Federale d’Appello e dal Collegio di Garanzia dello Sport (CONI).
L’innovatività delle questioni trattate, impone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso presentato dalla società Polisportiva Dilettantistica Calcio Sicilia e, per l’effetto, conferma l’impugnata certificazione della Commissione Premi. Spese di lite compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Lepore Stanislao Chimenti
Depositato in data 23 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia