F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN-SVE del 25 Novembre 2022 (motivazioni) – SSD ARL Rende Calcio 1968 / Aleksandros Dhamo – Reg. Prot. 7/TFN-SVE

Decisione/0016/TFNSVE-2022-2023

Registro procedimenti n. 0007/TFNSVE/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore – Vice Presidente

Divinangelo D’Alesio – Componente (Relatore)

Cristina Fanetti – Componente

Antonino Piro – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 novembre 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lettera b), CGS proposto dalla società SSD ARL Rende Calcio 1968 (matr. 610622) nei confronti del calciatore Aleksandros Dhamo (n. 14.08.1998 – matr. 1001688) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 100 del 12 ottobre 2022,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso del 28 giugno 2022, notificato in data 29 giugno 2022, la società SSD ARL Rende Calcio adìva la Commissione Accordi Economici - LND chiedendo in via principale che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento del calciatore Alexandros  Dhamo e per l’effetto dichiarata la risoluzione dell’accordo economico con lo stesso stipulato a far data dal 4 dicembre 2021, nonché che nessun compenso gli fosse dovuto; in subordine chiedeva la dichiarazione di inadempimento del calciatore e per l’effetto dichiarati non dovuti i compensi a far data dal 4 dicembre 2021 e fino all’avvenuta guarigione certificata dal medico competente ovvero “dalla data che sarà accertata in corso di causa e comunque nella misura che la Commissione riterrà di giustizia”.

Il calciatore, ritualmente notiziato del ricorso il 29 giugno 2022 sia con raccomandata a/r sia a mezzo pec presso il domicilio eletto nello studio del proprio legale, si costituiva tempestivamente con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 11 luglio 2022, spiegando domanda riconvenzionale.

In data 19 luglio 2022 la società ricorrente depositava memoria di replica cui il calciatore replicava con memoria integrativa del 1 settembre 2022 ed all’udienza del 13 settembre 2022 innanzi alla CAE il ricorso veniva deciso.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. 100 del 12 ottobre 2022, la Commissione Accordi Economici - LND, rigettava le domande di risoluzione per inadempimento formulate dalla società ricorrente in quanto infondate, dichiarava la risoluzione dell’accordo economico con decorrenza dal 3 giugno 2022 (ai sensi di quanto ivi previsto all’art. 7) e per l’effetto accoglieva la domanda formulata dal calciatore in via riconvenzionale condannando la società SSD ARL Rende Calcio, in persona del su legale rappresentante pro tempore, al pagamento, della minor somma di euro 8.755,68 oltre interessi “dal dovuto al saldo” da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Con reclamo del 19 ottobre 2022 la società SSD ARL Rende Calcio, impugnava la suddetta decisione dinnanzi a codesta Commissione, eccependo in via preliminare che venisse accertato e dichiarato il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia sportiva in riferimento alla domanda riconvenzionale e per l’effetto dichiararla inammissibile e/o improcedibile, con declaratoria di cessata materia del contendere ed ogni conseguenza di legge; in via principale che venisse accertato e dichiarato l’inadempimento del calciatore nonché la risoluzione dell’accordo economico a far data dal 4 dicembre 2021 con la conseguenza che alcun compenso è dovuto; in via subordinata di accertare e dichiarare l’inadempimento del calciatore e di conseguenza dichiarare non dovuti i compensi al calciatore e/o comunque ridurre i compensi nella misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa anche in considerazione del fatto che la società non ha beneficiato delle prestazioni del calciatore, né beneficiato di una polizza assicurativa, ed ha dovuto sopperire al suo ruolo con il tesserato di altro calciatore e relativo accordo economico.

Il reclamo è stato ritualmente notificato al calciatore Alexandros Dhamo, il quale tramite il proprio legale ha provveduto alla trasmissione ed al deposito della comparsa di costituzione e risposta il 25 ottobre 2022, con la quale dopo aver svolto le proprie difese conclude chiedendo in via preliminare di dichiarare inammissibile il formulato gravame; in via principale il rigetto di ogni avversaria eccezione e domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto e conseguenzialmente confermare la decisione della CAE; in via subordinata il rigetto di ogni avversaria eccezione e domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto  e conseguenzialmente di condannare la società SSD ARL Rende Calcio al versamento della somma complessiva di euro 8.775,68 quale importo ancora dovuto al calciatore.

Il Tribunale Federale Nazionale, esaminati gli atti e sentiti i procuratori delle parti all’udienza del 16 novembre 2022, osserva.

Preliminarmente va esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione della CAE a decidere in merito alla domanda riconvenzionale formulata dal calciatore resistente.

La ricorrente sostiene che  alla data di presentazione del ricorso dinanzi alla CAE era ancora affiliata al Dipartimento Interregionale di serie D, mentre dal 1 luglio 2022  apparteneva al Comitato Regionale Calabria e poiché il calciatore si è costituito spiegando la ricordata riconvenzionale il 19 luglio 2022 (entro i termini previsti da CGS) avrebbe potuto resistere alla domanda di risoluzione ma non avrebbe potuto chiedere l’adempimento del medesimo accordo di cui si richiedeva la risoluzione, ma al più adìre l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.

L’eccezione è infondata.

Come noto il sistema della giustizia sportiva e tutto l’impianto dell’attuale Codice di Giustizia Sportiva evidenzia una marcata “giurisdizionalizzazione” del procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva e delinea in maniera chiara e precisa quali siano i relativi ambiti di competenza.

L’art. 25 bis del Regolamento LND stabilisce la generale competenza della Commissione Accordi Economici “ su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali Dilettanti della LND e le relative società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese…gli accordi relativi all’erogazione di una somma lorda annuale…”.

Tale assorbente competenza sulle controversie economiche rilevanti per l’ordinamento sportivo può soffrire delle eccezioni solo nel caso in cui, per specifici fatti e/o, altra norma di pari grado ne attribuisca la competenza ad un diverso organo.

Premessi detti principi, affrontando il caso di specie deve sottolinearsi che la CAE sul punto non ha emesso alcun giudizio, rilevando esclusivamente che in udienza la società ricorrente ha introdotto “nuovi argomenti difensivi” non meglio specificati, e comunque tardivi secondo quanto disposto dall’art. 28 comma 5 del Regolamento LND.

Tale circostanza è dirimente, infatti, nei giudizi di impugnazione il difetto di giurisdizione può essere rilevato se dedotto con specifico motivo avverso un capo della pronuncia impugnata, che ha statuito sulla giurisdizione.

L’impugnata decisione non ha né implicitamente né esplicitamente dedotto o deciso alcunché in merito ad un eventuale difetto di giurisdizione.

Deve, altresì, tenersi conto del granitico principio secondo cui la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente ed allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda e non hanno rilevanza rispetto ad essa successivi mutamenti che interessino le parti in causa.

Anche sotto tale profilo, dunque, la formulata eccezione deve essere ritenersi infondata.

Alla luce delle esposte considerazioni e del combinato disposto di cui agli art. 28 commi 2 e 4 del Regolamento LND e art. 94 ter comma 10 delle NOIF, l’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere rigettata.

In ordine alla risoluzione dell’accordo economico ed alla eccepita inadempienza del calciatore, la società ricorrente ha insistito nelle richieste e deduzioni formulate in primo grado innanzi alla CAE, senza esprimere una compiuta ed articolata argomentazione volta a confutare e contrastare le ragioni addotte dal Giudice di prime cure.

Non sono stati, in sostanza, evidenziati “gli errori” in giudicando in cui sarebbe incorsa la Commissione, né le deduzioni della ricorrente appaiono incidere sul tessuto probatorio cristallizzato in primo grado.

La decisione impugnata sotto tale aspetto appare immune da censure in quanto adeguatamente motivata, per cui deve essere confermata.

Codesto Tribunale preso atto di quanto riferito dal calciatore in merito al recapito di due raccomandate inviate dalla società, contenenti, a suo dire, dei fogli bianchi, circostanza contestata dalla società, rilevato che i suddetti comportamenti potrebbero costituire violazione delle norme federali, rimette gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti che riterrà opportuni.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il reclamo proposto dalla società SSD ARL Rende Calcio 1968 e, per l’effetto, conferma l’impugnata decisione della Commissione Accordi Economici –

LND.

Spese di lite compensate.

Ai sensi dell’art. 91, comma 9, CGS, trasmette gli atti alla Procura Federale per le valutazioni di competenza.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                     IL PRESIDENTE

Divinangelo D’Alesio                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 25 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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