F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0051/CFA pubblicata il 1 Dicembre 2022 (motivazioni) – Sig. Emilio Capaldi-Procura Federale

Decisione/0051/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0048/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Alfredo Vitale – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0048/CFA/2022-2023 del sig. Emilio Capaldi, per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare di cui al Com. Uff n. 0060 del 19.10.2022;

Visti i reclami e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza del 25 novembre 2022, tenutasi anche in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino; uditi l'Avv.Fabio Giotti per il reclamante e il Dott. Luca Scarpa per la Procura Federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto di data 21.09.2022, la Procura Federale deferiva al Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare il sig. Emilio Capaldi quale Procuratore speciale e legale rappresentante della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. per la violazione degli artt. 4, comma 1, del C.G.S., 20 bis, comma 6, delle N.O.I.F. e 32, comma 5-bis e comma 5-ter, del C.G.S., anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S..

Era invero accaduto che, a seguito dell’acquisto avvenuto in data 30.12.2021 ad opera della D.B.M. Sport S.r.l. del 90% delle quote sociali della società sportiva U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., la Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) aveva avviato il procedimento di verifica dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria degli acquirenti secondo quanto previsto dagli artt. 20-bis delle N.O.I.F. e 32 del G.C.S..

La Co.A.P.S. aveva dunque emesso una prima valutazione negativa in riferimento a taluni dei soggetti partecipanti alla catena societaria che interessava proprio la D.B.M. Sport S.r.l. (nuova controllante la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.). La normativa allora vigente, inoltre, prevedeva l’immediato obbligo di cessione della partecipazione detenuta dai soggetti giudicati negativamente dalla Co.A.P.S., nonché l’irrogazione di sanzioni disciplinari alla società che potevano anche giungere alla esclusione dal campionato di competenza.

In ragione, peraltro, dell’entrata in vigore delle modifiche dei già citati artt. 20-bis delle N.O.I.F. e 32 del G.C.S. (modifiche portate dai C.U. nn. 205 e 206/A del 17.3.2022) e delle relative disposizioni transitorie la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. formulava tempestiva istanza di riesame. Le disposizioni transitorie, sulle quali si tornerà tra poco, prevedevano inter alia che i procedimenti prima conclusi negativamente potevano essere riesaminati con improcedibilità delle eventuali conseguenze sanzionatorie, inclusa quella concernente la cessione della partecipazione acquisita “irregolarmente”.

Nell’ambito del procedimento di riesame così instaurato, e nel primo termine concesso ai sensi del paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 C.G.S., la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. produceva solo parte della documentazione richiesta dalla Co.A.P.S.. La restante documentazione, riguardante in particolare i requisiti di solidità finanziaria, veniva integrata solo con il secondo termine concesso dalla Co.A.P.S. ai sensi del medesimo paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 C.G.S..

È utile ricordare che la norma transitoria ora richiamata prevedeva, in effetti, un duplice possibile termine per la presentazione della documentazione richiesta: “La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter.”. In altre parole, una volta presentata l’istanza di riesame, la Co.A.P.S. provvedeva ad assegnare un primo termine di 15 giorni entro il quale presentare la documentazione volta a dimostrare (in via di riesame, appunto) i requisiti di onorabilità e solidità finanziaria. In caso di necessità, inoltre, la Co.A.P.S. poteva concedere un secondo termine di ulteriori 15 giorni, in tal caso però con una sanzione pecuniaria disposta a carico della società sportiva e appositamente determinata dall’art. 32, comma 5-ter.

Nel caso della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., come detto, venivano richiesti e concessi entrambi i citati termini, quello iniziale di 15 giorni e quello aggiuntivo di ulteriori 15 giorni. Ottenuta, pertanto, tutta la documentazione necessaria, con provvedimento del 4.7.2022, la Co.A.P.S.: (i) concludeva positivamente la propria verifica nel senso di ritenere conformi alle previsioni N.O.I.F. i requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria del nuovo assetto societario della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.; (ii) segnalava però, ai fini della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter C.G.S., che la documentazione della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. doveva intendersi completata tardivamente, giacché presentata integralmente solo con il secondo termine previsto dal comma 5 della norma transitoria dell’art. 32 C.G.S..

Proprio in ragione della citata tardività menzionata dalla Co.A.P.S., la Procura Federale attivava un proprio procedimento istruttorio, sia nei confronti della società sportiva, sia ancora nei confronti del sig. Nicola Di Matteo e del sig. Emilio Capaldi, rispettivamente amministratore unico e procuratore speciale della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. Il procedimento in parola era volto a contestare la già menzionata sanzione pecuniaria di cui all’art. 32, comma 5-ter, C.G.S. nei riguardi della società, nonché l’applicazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del C.G.S. nei confronti del sig. Nicola Di Matteo e del sig. Emilio Capaldi.

Accadeva inoltre che la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. e il sig. Nicola Di Matteo, con il consenso della Procura Federale, accedevano all’applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 126 C.G.S.. Il sig. Emilio Capaldi, per contro, non presentava istanze, né svolgeva attività difensive.

Concluso il procedimento nei confronti delle altre parti interessate (società e amministratore unico), la Procura Federale insisteva nella contestazione avanzata nei confronti del sig. Emilio Capaldi, proponendone quindi il deferimento al Tribunale federale. E tale deferimento veniva poi accolto dal Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare con la decisione qui reclamata.

Riteneva, in particolare, il Tribunale che “l’addebito ascritto al deferito risulti dimostrato per tabulas”. Secondo il Tribunale, infatti, la procura rilasciata al sig. Emilio Capaldi imponeva ad esso un “obbligo di vigilare sul corretto sviluppo della procedura prevista dall’art. 20bis delle N.O.I.F. nei termini di cui all’art. 32 del C.G.S.”.  Sempre secondo il Tribunale era poi “pacifico in atti che la società D.B.M. Sport S.r.l., cessionaria con atto del 30 dicembre 2021, come già detto, del 90% delle quote sociali della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., non abbia provveduto, nel primo termine di 15 giorni assegnatole dalla Co.A.P.S. ex comma 5 della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S., a depositare le attestazioni bancarie nelle forme prescritte dall’art. 20bis, comma 6, lettera A1), delle N.O.I.F., come novellato con C.U. n°205/A del 17 marzo 2022, in quanto prodotte solo previa concessione del secondo e aggiuntivo termine di cui al 5° comma della norma transitoria di cui all’art. 32 del C.G.S.. Appare quindi accertata la responsabilità del deferito in merito alla mancata vigilanza e alla sua inerzia quanto all’osservanza, da parte della Società cessionaria delle quote sociali dell’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., delle norme di cui all’art. 20bis delle N.OI.F. nei termini di cui all’art. 32 del C.G.S.”.

Per tali ragioni, conclusivamente, il Tribunale disponeva l’irrogazione a carico del sig. Emilio Capaldi di una sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione.

Avverso la decisione del Tribunale Federale propone ora reclamo il sig. Emilio Capaldi chiedendo: (i) in via preliminare, di accertare l’ammissibilità del proprio reclamo, per via della nullità delle comunicazioni o notifiche da esso reclamante mai ricevute, e concernenti vuoi l’avviso di chiusura delle indagini, vuoi il deferimento, vuoi da ultimo la decisione stessa del Tribunale Federale; nel merito (ii) di annullare la decisione impugnata.

Resiste con memoria la Procura Federale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il reclamante, in sostanza, dopo aver dedotto (al paragrafo 1) le ragioni di nullità delle notificazioni nei suoi confronti, si affida a due motivi: il primo (paragrafo 2 del reclamo) concernente l’inammissibilità del deferimento mai notificatogli, il secondo (paragrafo 3 del reclamo) concernente l’assenza di sua colpa, in ragione della interruzione di ogni ruolo rivestito dal medesimo sig. Emilio Capaldi nella U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in data precedente i fatti contestati e le indagini della Procura Federale.

Il reclamo merita di essere accolto per le ragioni di seguito esposte.

Il sig. Emilio Capaldi, come accennato, deduce innanzitutto di non aver mai ricevuto alcuna comunicazione relativa al procedimento, dovendosi considerare nulle le notifiche operate dalla Procura Federale presso la pec della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

La mancata conoscenza del procedimento da parte del reclamante, per vero, è fatto non controverso tra le parti. La stessa Procura Federale ha confermato nei propri scritti di avere notificato ogni atto esclusivamente all’indirizzo pec della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. presso il quale, secondo la ricostruzione della Procura Federale stessa, doveva ritenersi domiciliato il reclamante.

Il sig. Emilio Capaldi, però, ha documentato che già al momento dell’avvio del procedimento (6.7.2022, data di iscrizione nel relativo registro del procedimento disciplinare n. 25pf22-23) egli aveva sottoscritto un nuovo contratto con la società S.S.D. United Riccione S.r.l.. Il sig. Emilio Capaldi, in particolare, risultava inserito nell’organigramma della nuova società sportiva (la S.S.D. United Riccione S.r.l. e non più la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.) a far data dal 5.7.2022, giorno precedente l’avvio del procedimento disciplinare.

Del resto, ad ulteriore riscontro di quanto appena riferito, risulta agli atti del procedimento una comunicazione trasmessa in data 17.5.2022 dall’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. al medesimo sig. Emidio Capaldi e alla Lega Pro, con la quale il reclamante veniva espressamente esonerato “a partire dalla data odierna [cioè dal 17.5.2022] dall’incarico di Direttore Generale, Direttore Sportivo e Responsabile della gestione” della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. Comunicazione, quella ora detta, confermata anche da un ulteriore atto di revoca (questa volta depositato dal reclamante direttamente in sede di reclamo) indirizzato al sig. Emidio Capaldi in data ancora precedente (14.5.2022) dall’avv. Pierluigi Pietritola, all’uopo incaricato dalla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Deve dunque dirsi provato che, al momento delle diverse notificazioni trasmesse dalla Procura Federale e dallo stesso Tribunale di primo grado, il sig. Emilio Capaldi non aveva più alcun rapporto professionale con la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., non essendo più domiciliato presso tale società ed invece risultando domiciliato presso la società S.S.D. United Riccione S.r.l.. Il tutto, con inevitabile nullità delle comunicazioni indirizzate solo presso l’indirizzo pec della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Obietta, in proposito, la Procura Federale che il sig. Emilio Capaldi era evocato nel procedimento disciplinare non già quale Direttore Generale o Direttore Sportivo dell’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., bensì nella sua qualità di procuratore speciale della medesima U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.; con la precisazione, sempre nella prospettiva della Procura Federale, che tale procura speciale (denominata procura institoria) non risultava revocata stando almeno a quanto risultante da apposita visura camerale dell’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Obietta ancora la Procura Federale, in subordine, che il sig. Emilio Capaldi avrebbe in ogni caso dovuto comunicare la modifica del proprio indirizzo pec ai sensi dell’art. 53, comma 3, C.G.S., dovendo, dunque, dirsi perfezionata la notifica presso l’ultimo indirizzo noto, anche in ragione del recente orientamento espresso dalla CFA SS.UU. dec. nn. 66 e 67 del 21.2.2022.

Pur potendosi ammettere in favore della Procura Federale una generale difficoltà di lettura dell’art. 53 C.G.S. (sia in riferimento agli effetti della domiciliazione ivi richiesta, sia in riferimento al rapporto tra il 3 e il 4 comma di detta disposizione), nel caso specifico, le argomentazioni della Procura Federale non possono però essere condivise.

Non appare innanzitutto rilevante il richiamo alla procura speciale o institoria rilasciata al sig. Emilio Capaldi dall’U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. posto che in alcuna parte della detta procura, né del resto in alcuna parte della visura camerale, risulta l’indicazione della domiciliazione del sig. Emilio Capaldi presso la pec della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Una simile domiciliazione era invece strettamente collegata al rapporto organico con la società sportiva nella stagione 2021/2022, ma come detto quel medesimo rapporto lavorativo si era esaurito prima dell’avvio dell’indagine ad opera della Procura Federale e, in realtà, si era esaurito persino prima della presentazione della documentazione afferente la procedura svolta dalla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. presso la Co.A.P.S. (documentazione che secondo quanto documentato dalla medesima Commissione risulta depositata per la prima volta in data 21.5.2022 e dunque dopo il trasferimento del sig. Emilio Capaldi alla S.S.D. United Riccione S.r.l.).

Neppure può effettivamente sostenersi che la procura conferita al sig. Emilio Capaldi dovesse considerarsi, in tesi, certamente non revocata. Per tale ragione potendosi notificare presso la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Premesso infatti che non sono presenti in giudizio atti istruttori della Procura Federale volti a confermare un simile assunto (non risulta, infatti, che la Procura Federale abbia chiesto espressa conferma alla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. della vigenza della procura, non potendo invece gravare sul sig. Emilio Capaldi l’onere di depositare la revoca al Registro Imprese), e premesso altresì che  una asserita sopravvivenza della procura conferita al sig. Emilio Capaldi appare evento oggettivamente contrastante con il tenore degli atti di revoca indirizzati al reclamante dalla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. (si veda in particolare la comunicazione, del 17.5.2022, di esonero del sig. Emilio Capaldi da ogni incarico presso la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L., acquisita già in primo grado), resta comunque assorbente la circostanza per cui la procura non prevedeva una domiciliazione presso la società sportiva.

A tutto voler concedere, dunque, e a voler seguire la tesi della Procura Federale, quest’ultima avrebbe dovuto notificare i propri atti presso il domicilio risultante dalla visura camerale prodotta in giudizio e non solo presso la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..  Sotto tale profilo, anzi, appare significativa la circostanza che le pur recenti decisioni della Corte Federale d’Appello SS.UU. n. 66 e 67 del 21.2.2022 risultino citate dalla Procura Federale non del tutto coerentemente con il relativo contenuto.

Con l’orientamento espresso da tali arresti, le SS.UU. non hanno mai ritenuto statuire che la notifica non effettivamente consegnata potesse comunque considerarsi di per sé perfezionata per effetto della domiciliazione prevista dall’art. 53, comma 1, C.G.S..

Piuttosto, le SS.UU. hanno precisato che proprio l’art. 53, comma 5, lett. a), n. 1) introduce una modalità di comunicazione che “non è assimilabile alla notificazione presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 141 c.p.c., che si perfeziona con la consegna o invio dell’atto nel luogo e alla persona indicata nell’elezione di domicilio, in quanto la suddetta norma del CGS, oltre a non prevedere tale effetto, prescrive che l’iter di comunicazione si sviluppi in una fase successiva in cui la società provvede a sua volta a trasmettere la comunicazione all’interessato, pena l’irrogazione di sanzioni. Tale obbligo, espressamente sanzionato, sta a significare che la comunicazione dell’atto non può fermarsi presso la Società, come avviene per il domiciliatario, ma deve raggiungere la persona fisica a cui è destinata e quindi deve concretizzarsi nella reale conoscenza da parte di quest’ultima” (così in particolare CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022).

Ancora, le medesime SS.UU. hanno poi aggiunto che “occorre considerare che il principio del contraddittorio, sia nel procedimento che nel processo, impone che sia garantita l’effettiva conoscenza degli atti da parte dell’interessato ai fini dell’esercizio del diritto di difesa e quindi non consente l’applicazione di una disposizione eccezionale come l’art. 141 c.p.c. peraltro in una fattispecie in cui il destinatario, non avendo più un rapporto di tesseramento con la società, potrebbe non essere agevolmente reperibile e quindi non avere reale conoscenza della comunicazione”.

Esattamente come nel nostro caso. Semmai, proseguono assai opportunamente le SS.UU., è “necessario trovare un punto di equilibrio tra l’esigenza di salvaguardare il contraddittorio e quella di garantire l’esercizio della funzione (nella fattispecie disciplinare) affidata alla Procura. Infatti, se da un lato, occorre assicurare l’effettiva conoscenza dell’atto da parte del destinatario, dall’altro, occorre evitare che la società possa impedire detta conoscenza omettendo di trasmettere l’atto al suo ex tesserato, paralizzando in tal modo l’attività della Procura. Il fatto che la società possa essere sanzionata in caso di mancata comunicazione all’interessato non rileva ai fini del perfezionamento della comunicazione in quanto non è ragionevole ritenere che il legislatore sportivo intenda consentire alla società di impedire che la comunicazione vada a buon fine assumendosi l’onere della sanzione”.

Ma la conseguenza di simili statuizioni, del tutto condivisibili - ed è questo il punto centrale - non è il perfezionamento di una notifica non concretamente eseguita. Bensì il diverso istituto della rimessione in termini ex art. 50, comma 5, C.G.S..

Per questo, nel caso trattato dalla CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022 si statuiva che avendo la Procura Federale “fatto tutto ciò che era in suo dovere fare”, doveva trovare applicazione l’ulteriore “principio della scissione soggettiva degli effetti della comunicazione per il mittente e per il destinatario (ex art 149, terzo comma c.p.c. a seguito di C. Cost. 477/2002; sul punto si richiama la decisione di questa Sezioni Unite n. 73 2019/20)” con la conseguenza di impedire la violazione del termine decadenziale di cui all’art. 123, comma 1, C.G.S. e, all’opposto, di consentire che la comunicazione trasmessa tempestivamente all’indirizzo pec della società portasse all’accoglimento di una istanza di rimessione in termini presentata dalla Procura Federale (con autorizzazione, se del caso, ad una notificazione con ogni mezzo anche in deroga all’art. 53, comma 1, C.G.S.).

Le decisioni CFA SS.UU., dec. nn. 66 e 67 del 21.2.2022, dunque, non portavano alle conclusioni cui giunge la Procura Federale, ovvero di considerare perfezionata una notifica non effettiva. Esse avevano lo scopo di trovare un corretto punto di equilibrio che consentisse, nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e del diritto di difesa, di assicurare “la reale conoscenza dell’atto da parte dell’interessato e quindi il perfezionamento della comunicazione nei suoi confronti” (cfr. ancora CFA SS.UU., dec. n. 67 del 21.2.2022; nello stesso senso, sia pure in ambito di non tesserati, si veda ancor più di recente la decisione del Tribunale federale 0088/TFNSD-2022-2023 del 24.11.2022).

Ed è proprio la reale conoscenza dell’atto che qui pacificamente manca. Con l’ulteriore decisiva annotazione che, nel caso oggi in discussione, la Procura Federale non risulta aver proposto alcuna istanza di rimessione in termini che consenta oggi alla Corte di salvarne le comunicazioni e gli atti non perfezionatisi.

Neppure decisivo può poi dirsi il richiamo operato dalla Procura Federale all’art. 53, comma 3, C.G.S. posto che, nel caso in questione, il menzionato obbligo di comunicare la variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata doveva ritersi assorbito dalla prevalenza del comma 4 dello stesso art. 53 C.G.S.. Il sig. Emilio Capaldi, infatti, come già si è detto, si era trasferito alla S.S.D. United Riccione S.r.l., società non professionistica, dal 5 luglio 2022 e il conseguente inserimento nell’organigramma di tale società al pari della relativa registrazione, con il nuovo ruolo, nell’anagrafe federale aveva valenza certamente sostituiva della comunicazione prevista dal 3 comma dell’art. 53 C.G.S..

In altri termini, posto che il tesseramento presso la S.S.D. United Riccione S.r.l. doveva necessariamente essere accompagnato dalla nuova domiciliazione del sig. Emilio Capaldi presso la nuova società di appartenenza (proprio ai sensi dell’art. 53, 4 comma, C.G.S.), tale registrazione assorbiva qualunque altra comunicazione. Peraltro, ove pure si ritenesse, e lo si è già accennato, che il combinato disposto dei commi 3 e 4 dell’art. 53 C.G.S. siano di difficile lettura, una tale evenienza non può deporre a scapito del tesserato, quanto meno in assenza di altri elementi sintomatici di una relativa intenzione di sottrarsi alla notifica.

Risulta evidente, in altri termini, che la mancata ricezione delle comunicazioni della Procura Federale non può essere imputata al sig. Emilio Capaldi. Per contro, è vero che la Procura Federale è caduta oggettivamente in errore (probabilmente anche in ragione del comportamento del U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.) nel non aver utilizzato lo strumento principe per l’individuazione del domicilio di un tesserato: ovvero l’anagrafe federale in cui sono censiti tutti i tesserati FIGC.

Ove la Procura Federale avesse interrogato l’anagrafe federale (e non le visure camerali) si sarebbe presumibilmente accorta della nuova domiciliazione del sig. Emilio Capaldi e avrebbe potuto trarne ogni utile considerazione ai fini dell’integrazione delle notifiche, ove ritenute ancora opportune.

Del resto, depone nel senso sopra detto lo stesso dubbio che la Procura Federale ha dimostrato di aver avuto, là ove ha ripetutamente chiesto alla società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. di dar prova dell’avvenuta trasmissione degli atti al sig. Emilio Capaldi, senza però ricevere risposta ad opera della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. La Procura Federale, pur nel richiamato contesto di non facile interpretazione dell’art. 53 C.G.S., non doveva dunque affidarsi esclusivamente alle visure camerali, senza ottenere riscontro dalla società sportiva e senza trovare conforto delle proprie valutazioni nell’anagrafe federale.

A contorno di quanto accaduto, semmai, è vero che deve essere censurato il comportamento della società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. che, oltre ad incorrere nella pacifica violazione di cui all’art. 53, comma 1, lett. a), n. 1 (per non avere trasmesso le comunicazioni ricevute al sig. Emilio Capaldi), risulta aver mancato nel riscontrare le legittime richieste di chiarimento della Procura Federale stessa. Quasi che la predetta società U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. volesse - qui sì in contrasto anche con l’art. 4, comma 1, C.G.S. - ingenerare l’errore della Procura Federale e lasciare comunque che il sig. Emilio Capaldi subisse un inconsapevole procedimento disciplinare.

Le superiori considerazioni, in conclusione, portano a dover ritenere nulle le notifiche compiute nei confronti del sig. Emilio Capaldi, ivi incluse quelle di comunicazione della decisione del Tribunale federale nazionale - sezione disciplinare n 0060 del 19.10.2022, con conseguente applicazione dei principi derivanti dall’art. 327, comma 2, c.p.c. e pertanto con piena ammissibilità del reclamo del sig. Emilio Capaldi.

Ritenuto ammissibile il reclamo, esso va accolto sotto duplice profilo.

Innanzitutto, non può non rilevarsi l’intervenuta decadenza della Procura Federale dai termini di cui agli artt. 123, comma 1, e 125, comma 2, C.G.S.. Al sig. Emilio Capaldi non risultano notificati né l’avviso di chiusura delle indagini, né ancora il deferimento d’incolpazione, con conseguente accoglimento del motivo proposto dal reclamante sig. Emilio Capaldi sub paragrafo 2 del reclamo.

Peraltro, il reclamo merita di essere esaminato e accolto anche nel merito, non ultimo al fine di chiarire - in funzione nomofilattica un equivoco che sembra avere comunque accompagnato l’intera vicenda.

Dispone invero il paragrafo 5 della norma transitoria dell’art. 32 C.G.S. che “La Commissione provvede ad assegnare, alle società sportive interessate e ai soggetti che ne abbiano fatto richiesta, un termine di 15 giorni per la presentazione o regolarizzazione della documentazione indicata ai commi 5 e 6 dell’art. 20 bis NOIF. Ove necessario, la Co.A.P.S. può chiedere l’integrazione della documentazione presentata, assegnando un termine aggiuntivo di 15 giorni non ulteriormente prorogabile, ferma in tal caso l’applicazione della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter”.

La norma ora richiamata fa eco, in via appunto transitoria, alla regola prevista a regime dal comma 5-ter del nuovo art. 32 C.G.S. come modificato dal C.U. n. 206/A del 17.3.2022. Secondo tale comma 5-ter dell’art. 32 C.G.S. “Il mancato rispetto dei termini previsti dall’art. 20 bis, comma 7, delle NOIF comporta, per il mero ritardo maturato e indipendentemente dalla eventuale successiva regolarizzazione di cui al comma 8 del medesimo art. 20 bis, l’applicazione alla società sportiva di una sanzione pecuniaria non inferiore a 10.000 e non superiore ad 100.000. Nel caso il ritardo si riferisca sia alla documentazione di cui al comma 5 e 6.A1, sia ancora alla documentazione di cui al comma 6.A2, la sanzione pecuniaria sopra disciplinata è aumentata del 50%”.

La disposizione va letta in combinazione con i commi 8 e 9 dell’art. 20 -bis N.O.I.F. come modificato dal C.U. n. 205/A del 17.3.2022 (parallelo proprio al C.U. n. 206/A riguardante l’art. 32 C.G.S.).

Invero, dopo aver richiamato (al comma 8) il doppio termine previsto dal procedimento (15 giorni iniziali per la presentazione della documentazione più 15 giorni aggiuntivi per l’eventuale regolarizzazione), l’art. 20-bis, comma 9, N.O.I.F. precisa che “Non possono essere esaminati o presi in considerazione documenti presentati successivamente al termine aggiuntivo come sopra fissato e il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6”.

Il plesso normativo ora detto, allora, è chiaramente rivolto a distinguere tra mero ritardo sanabile, da una parte, e mancata produzione vera e propria di documenti, dall’altra. Mancata produzione che si trasforma (ma solo questa), una volta scaduto il termine concesso, in assenza dei requisiti non più regolarizzabile e non più superabile da prova contraria.

Per tale via, la nuova normativa tiene effettivamente conto delle difficoltà incontrate in passato dalla Co.A.P.S. nei procedimenti di attestazione dei requisiti di onorabilità e solidità finanziaria e soprattutto degli stessi interventi di sollecito di questa Corte che aveva segnalato l’assenza di gradualità nelle sanzioni e l’ingiusta equiparazione tra ritardo di pochi giorni (senza possibilità di sanatoria) e vera e propria assenza di documentazione o peggio presentazione di dichiarazioni non veritiere (si veda in argomento la decisione CFA SS.UU. 0043/CFA-2021-2022 sul caso U.S. Pergolettese 1932 S.r.l. a seguito della quale il legislatore federale ha sentito l’esigenza di rivedere la normativa in commento).

A valle della riforma, dunque, il mero ritardo, se contenuto nell’ambito del termine aggiuntivo disciplinato dagli art. 32, comma 5ter, C.G.S. e 20-bis, comma 8, N.O.I.F., non assume alcuna autonoma valenza lesiva delle regole di lealtà, correttezza e probità, essendo per l’appunto prevista una relativa espressa sanatoria. Sanatoria dalla quale residua la sola sanzione pecuniaria a carico della società quale monito (o presidio) volto a far rispettare il più possibile la tempistica data dalla Co.A.P.S nel proprio procedimento.

E questa, si noti, è la medesima interpretazione offerta anche dalla Co.A.P.S. se è vero che nella richiesta di integrazione inviata proprio alla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in data 10.6.2022 (Prot. 19437 / SS 21-22 Co.A.P.S.) così si legge: “Ferma l’eventuale applicabilità della sanzione di cui all’art. 32, comma 5-ter C.G.S., l’inutile decorso dell’ulteriore termine concesso ai fini dell’integrazione documentale, ovvero la rilevata carenza di documentazione probatoria relativa al possesso dei requisiti di onorabilità e/o di solidità finanziaria comporterà, da parte di questa Commissione, l’inoltro alla Procura Federale della comunicazione di cui all’11° comma dell’art. 20-bis cit., per ogni successiva determinazione di competenza”. Nella prospettiva della Co.A.P.S., dunque, solo un eventuale inutile decorso del termine aggiuntivo avrebbe potuto consolidare le ragioni di un inoltro alla Procura Federale degli esiti (a quel punto evidentemente negativi) della verifica compiuta. E ciò, ai fini della valutazione della eventuale ricorrenza di ulteriori sanzioni previste dall’art. 32, commi 5-quater e seguenti, C.G.S., se del caso anche con applicazione dei principi dettati in materia di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S..

Ma, nel caso che qui occupa, il termine per la regolarizzazione era stato opportunamente sfruttato e l’esito del procedimento operato dalla Co.A.P.S. era tornato ad essere positivo, senza enunciazione ad opera della Co.A.P.S. stessa di comportamenti inadempienti dei soggetti interessati dalla procedura (cui eventualmente collegare altre sanzioni disciplinari), e sempre ferma la sola sanzione pecuniaria ex art. 32, comma 5-ter, C.G.S. a carico della società.

Per tali ragioni, dunque, non appare accoglibile la tesi del Tribunale federale che riconosce tout court la violazione dei principi di correttezza di cui all’art. 4, comma 1, C.G.S. pur in presenza di una procedura che - ferma la sola sanzione pecuniaria già ricordata consente espressamente lo sfruttamento di un doppio termine e la sanatoria del comportamento tenuto dalla società oggetto di verifica.

Ma non solo. Anche a voler superare quanto sin qui detto, sovviene una ulteriore annotazione comunque assorbente rispetto al caso concreto.

Stando alla documentazione disponibile, e in particolare a quanto risulta dal documento conclusivo di verificazione rilasciato dalla Co.A.P.S. (Prot. 205/SS 22-23 del 4/7/2022), è vero che la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. aveva depositato per la prima volta la documentazione presso la Commissione in data 21.5.2022, cioè taluni giorni dopo l’allontanamento del sig. Emilio Capaldi ad opera proprio società sportiva (cfr. quanto detto a proposito delle comunicazioni di esonero).

In un simile quadro, la Procura Federale non può ritenere di aver provato, per via della richiamata procura speciale, che il sig. Emilio Capaldi fosse proprio il soggetto delegato dalla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. a curare il deposito della detta documentazione alla Co.A.P.S., né che egli fosse destinatario della lettera di integrazione (con indicazione del termine aggiuntivo) inviata dalla Co.A.P.S. alla U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in data 10.6.2022.

Quand’anche si volesse accedere ad una ricostruzione capace di ritenere ancora vigente la procura institoria citata dalla Procura Federale, appare davvero difficile configurare il comportamento in concreto esigibile dal sig. Emilio Capaldi. Non si comprende, in realtà, in cosa potesse concretizzarsi l’obbligo di vigilanza contestato dalla Procura Federale e poi accolto dal Tribunale federale. Il sig. Emilio Capaldi era stato esonerato (documento questo disponibile anche prima del reclamo del sig. Emilio Capaldi) ed era stato persino diffidato a non interferire ulteriormente con le vicende della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. Vi era comunque un amministratore unico, il sig. Nicola Di Matteo (altro elemento agli atti di primo grado), sicuramente coinvolto nella procedura e in grado di decidere i comportamenti da tenere. E da ultimo - circostanza davvero non secondaria - la documentazione mancante riguardava non già la U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. in sé, bensì i relativi soci (in particolare la D.B.M. Sport S.r.L.), risultando per ciò stesso inaccessibile all’asserito procuratore sig. Emilio Capaldi e invece certamente accessibile al già citato amministratore unico sig. Nicola Di Matteo.

Anzi: si trattava di documentazione doverosamente accessibile solo per costui, posto che proprio il sig. Nicola Di Matteo (a ben leggere il documento conclusivo del Co.A.P.S., acquisito agli atti su richiesta della Procura Federale, cfr. Prot. 205/SS 22-23 del 4/7/22, pagg. 2 e 3) risultava socio di controllo (al 60%) della Luna S.r.l. che a sua volta era socia di controllo (all’80%) della D.B.M. Sport S.r.L. che infine aveva acquisito il 90% della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L.. Ed è per questo che sempre il sig. Nicola Di Matteo (cfr. in particolare pag. 2 del documento finale Co.A.P.S.) era al tempo stesso (i) presidente del consiglio di amministrazione della Luna S.r.l., (ii) amministratore unico della neocostituita D.B.M. Sport S.r.L. (il soggetto del quale si attendeva la documentazione) e, infine (iii) amministratore unico della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L..

Dunque, il sig. Nicola Di Matteo era indubitabilmente l’unico soggetto in grado di ottenere e produrre la documentazione richiesta dal Co.A.P.S., con davvero poco spazio di intervento per l’odierno reclamante sig. Emilio Capaldi.

In conclusione, non appare sostenibile un generico obbligo di vigilanza del sig. Emilio Capaldi nei confronti della U.S. Grosseto 1912 S.S.AR.L. dal quale far poi scaturire la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. anche in relazione all’art. 31, comma 1, del C.G.S.. Nessun rimprovero può essere mosso al sig. Emilio Capaldi e la decisione del Tribunale federale deve essere annullata con conseguente assoluzione del reclamante.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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