F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 11/TFNT del 5 Dicembre 2022 (motivazioni) – Richiesta di giudizio della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o CR Marche – Reg. Prot. 16/TFN-ST

 

Decisione/0011/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0016/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Domenico Apicella – Componente

Francesco Di Leginio – Componente (Relatore)

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 novembre 2022, sulla richiesta di giudizio ex art. 89, comma 1, lett. b) CGS proposta dalla Corte Sportiva d’Appello c/o il Comitato Regionale Marche – LND al fine di accertare la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Braccioni Cesare (matr. C11 4639432; matr. C5 3953806 – n. 6.8.1992) per la società ASD Urbania Calcio (gara del 7 ottobre 2022 - ASD Montecchio Sport matr. 954848 / ASD Urbania Calcio matr. 16390), la seguente

DECISIONE

Premesso in fatto

La Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, con propria Ordinanza resa in data 24.10.2022 (C.U. n. 71 del 2.11.2022 del C.R. Marche) nell’ambito di un procedimento promosso dalla ASD Urbania Calcio, in sede di reclamo, avverso la sanzione sportiva della perdita della gara per 6 a 0 applicata dal Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul C.U. n. 29 del 1 2.10.2022 C5, in relazione alla gara disputata il 7.10.2022 tra la ASD Montecchio Sport e la ASD Urbania Calcio, provvedeva alla sospensione del giudizio di gravame disponendo la trasmissione degli atti all’intestato Tribunale, ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva, al fine di accertare la data di decorrenza del tesseramento del calciatore Cesare Braccioni (matr. C11 4639432; matr. C5 3953806).

In particolare, il Giudice Sportivo Territoriale del CR Marche, nel comminare la sanzione sportiva della perdita della suddetta gara, disputata in data 7.10.2022, nei confronti della ASD Urbania Calcio, aveva riscontrato da un controllo del sistema informatico nonché dalle successive verifiche presso l’Ufficio Tesseramenti che il calciatore Cesare Braccioni “risulta svincolato e quindi non tesserato per la predetta Società Sportiva”.

In sede di reclamo la ASD Urbania Calcio, nel richiedere l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il CR Marche, sosteneva, di contro, che il calciatore Cesare Braccioni il giorno della gara ASD Montecchio Sport contro ASD Urbania Calcio, come detto disputata il 7.10.2022, era regolarmente tesserato in quanto, essendo già regolarmente tesserato per il calcio a 11, ne era stata effettuata richiesta di tesseramento per il calcio a 5 con pec del 26.07.2022 in ottemperanza alle norme in vigore, in particolare il comma 2 lett. b) della Norma Transitoria relativa alla avvenuta abrogazione dell’art. 118 delle NOIF (C.U. n. 212/A del 22.03.2022), ed in relazione a quanto previsto dalla Circolare n. 43 della Divisione Calcio a 5 del 28.06.2022 ( C.U. n. 1529 del 28.06.2022).

Alla udienza del 29.11.2022, è comparso per la ASD Urbania Calcio il signor Andrea Alessandroni, nella qualità di Dirigente Responsabile Calcio a 5, il quale, nel riportarsi ai motivi del proposto reclamo, forniva ulteriori precisazioni sulla controversa vicenda (come da verbale di udienza).

Il Presidente, constatata la regolarità del costituito contraddittorio all’esito delle effettuate notifiche alle parti interessate al presente procedimento, invitava il Relatore ad esporre i fatti oggetto del giudizio.

Al termine della relazione introduttiva il Tribunale adito, sentita la parte reclamante, si riservava per la decisione.

Decisione

Preliminarmente, ritiene il Collegio di dover inquadrare la vicenda nell’ambito di prima applicazione della nuova normativa introdotta dal Consiglio Federale nella riunione del 16.03.2022 (C.U. n. 212/A del 22.03.2022) che disciplina la possibilità di tesseramento contemporaneo di un calciatore per una Società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 ed anche attività di Calcio a 5.

Le novità di sistema introdotte sul piano normativo federale con riguardo al “tesseramento” hanno riguardato una parte consistente delle NOIF, con la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, l’introduzione del nuovo articolo 94 septies e l’abrogazione dell’art. 118, con l’introduzione di una Norma Transitoria.

Non a caso, al fine di dirimere problematiche in sede di prima applicazione di tali norme, la Divisione di Calcio a 5 ha diramato, in data 28.06.2022, la Circolare n. 43 (C.U. n. 1529 del 28.06.2022), con la quale si fornivano precise indicazioni circa la problematica del “doppio tesseramento per le attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschile e femminile”.

Con riguardo alla demandata richiesta formulata dalla Corte di Appello Territoriale presso il CR Marche – LND, la stessa trova un suo corretto inquadramento nell’art. 39, commi 2 e 3, delle NOIF, atteso che, nel caso di specie, il calciatore Cesare Braccioni alla data del 1.07.2022 risultava essere “svincolato”, in quanto nella precedente stagione 2021/2022 era tesserato per la ASD Urbania Calcio con “vincolo annuale”.

Dalla documentazione acquisita in atti risulta che, in data 4.07.2022, il calciatore Cesare Braccioni veniva nuovamente tesserato con “vincolo annuale” dalla ASD Urbania Calcio per l’attività di Calcio a 11 (n. DL 11504993). Successivamente, la predetta Società, con comunicazione del 26.07.2022 inoltrata a mezzo pec, rendeva noto al CR Marche l’organico dei propri calciatori che avrebbero partecipato al campionato di Serie D di Calcio a 5 ed in tale elenco figurava anche il calciatore Cesare Braccioni. Pertanto, confidando in buona fede di avere, con tale comunicazione, rispettato le nuove norme in materia di tesseramento per calciatori tesserati che partecipano, per la medesima Società, ad entrambe le attività – Calcio a 11 e Calcio a 5 –, la ASD Urbania Calcio inseriva nella distinta di gara del 7.10.2022 il predetto tesserato, facendogli prendere parte attivamente alla gara del campionato nazionale di calcio a 5 tra ASD Montecchio Sport e la ASD Urbania Calcio, senza procedere al deposito di un diverso e nuovo tesseramento per l’attività di calcio a 5.

Il calciatore Cesare Braccioni ha poi sottoscritto il tesseramento in favore della ASD Urbania Calcio per l’attività di Calcio a 5 soltanto in data 10.10.2022 (n. DL 12327211), risultando, pertanto, coerente la certificazione dell’Ufficio Tesseramento del C.R. Marche del 19.10.2022, secondo cui, alla data del 7.10.2022, il calciatore “non risulta tesserato per l’attività di calcio a 5”.

Per altro verso, è da evidenziarsi come il medesimo calciatore, alla data del 31.07.2022, sia stato considerato, d’ufficio, dal CR Marche svincolato per l’attività di Calcio a 11, in mancanza di una formale richiesta della società ASD Urbania Calcio, ancorché lo stesso non risulti inserito nella lista dei calciatori svincolati alla data del 31.07.2022, di cui al C.U. n. 13 del 4.08.2022 del C.R. Marche – LND.

Orbene, il novellato art. 39, comma 2, delle NOIF prescrive che “Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività. Il tesseramento deve essere effettuato con modalità telematica”.

La norma transitoria invocata dalla Società reclamante – comma 2 lett. b) delle NOIF -, non è pertinente al caso di specie, atteso che tale norma si riferisce agli atleti tesserati per una medesima società che svolge la doppia attività con “vincolo pluriennale” alla data del 1.07.2002, data di entrata in vigore della nuova normativa sul tesseramento: per tali situazioni di vincolo pluriennale, la società interessata aveva come termine il 31.07.2022 per presentare al competente ufficio tesseramento una distinta degli atleti tesserati per singola attività (Calcio a 11 e Calcio a 5).

La stessa interpretazione, che a giudizio del Collegio appare univoca sul piano logico/letterale, è stata prospettata dalla Divisione Calcio a 5 nella Circolare n. 43 del 28.06.2022, laddove è precisato che “Con riferimento al precedente punto b), per i soggetti con tesseramento pluriennale si procederà di ufficio ad assegnare i correttivi identificativi sulla base delle attività svolte dalla Società con cui esiste un vincolo di tesseramento…. Per i soggetti con vincolo annuale saranno le Società, all’atto del rinnovo del tesseramento o dell’avvio di un nuovo tesseramento, a stabilire di volta in volta per quale attività intendono effettuare il tesseramento”.

La limitazione dell’applicazione di tale specifica normativa alla sola ipotesi dei soggetti già tesserati per la società con un vincolo pluriennale trova, d’altronde, la sua ratio nell’esigenza di chiarire se per tali calciatori, tesserati precedentemente all’entrata in vigore di tale normativa, la società intendesse avvalersi delle loro prestazioni nell’ambito dell’attività di calcio a 11, di calcio a 5 o di entrambe. Identica ratio non può ravvisarsi, di contro, con riferimento ai soggetti che, essendo stati precedentemente tesserati con una società sportiva con vincolo annuale, avrebbero dovuto eventualmente sottoscrivere un nuovo vincolo di tesseramento, ragione per cui gli stessi, in tale circostanza, avrebbero già direttamente potuto/dovuto tesserarsi ex novo, per l’attività di calcio a 11, per quella di calcio a 5, o anche per entrambe, sottoscrivendo, in tale ultima ipotesi, due distinte richieste di tesseramento, come previsto dalla disposizione di cui all’art. 39, comma 2, delle NOIF in precedenza richiamata.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’intestato Tribunale, per la stagione sportiva 2022/2023 il calciatore Cesare Braccioni, dovendo sottoscrivere un nuovo tesseramento per la ASD Urbania Calcio, avrebbe dovuto sottoscrivere due distinti tesseramenti, rispettivamente per il Calcio a 11 e per il Calcio a 5: per quest’ultima attività il calciatore, come detto, ha sottoscritto, soltanto, in data 10.10.2022 il relativo tesseramento, per cui prima di questa data egli non poteva considerarsi regolarmente tesserato con la società ASD Urbania Calcio per la stagione sportiva corrente, anche per l’attività di calcio a 5.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando sulla richiesta di giudizio proposta dalla Corte Sportiva d’Appello c/o il Comitato Regionale Marche – LND, determina la decorrenza del tesseramento del calciatore Braccioni Cesare (matr. C5 3953806) per la società ASD Urbania Calcio, per la stagione sportiva 2022-2023, per l’attività di calcio a 5, a far data dal 10 ottobre 2022.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesco Di Leginio                                              Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 5 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

 

 

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