FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 101/AA del 19/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – LIPEROTI ASD LAZIO C5 GLOBAL

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 812 pf 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Rosina LIPEROTI e della società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSINA LIPEROTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021, per non aver provveduto alla trasmissione, sugli appositi moduli previsti dalla LND- Divisione C5, delle liberatorie relative agli accordi economici tra la A.S.D. LAZIO C5 GLOBAL (società appartenente alla LND Divisione C5- Serie A Femminile) e le proprie calciatrici BARCA CECILIA,DE MELO PINHEIRO CATARINA ISABEL, DI MARCO ANASTASIA, FERNANDEZ DELAVEGA BEATRIZ GLORIA, GRIECO ALESSIA, MARCHESE SABRINA MARTA MARIA, MARCON BRUNA, MARCOTULLI MANUELA, MASCIA MARIA FONTANA e SICLARI VALENTINA per la Stagione Sportiva 2021 – 2022, nel termine previsto dalla citata disposizione delle N.O.I.F.;

A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse è stata posta in essere dalla Sig.ra Rosina Liperoti la condotta in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94 ter, comma 2, delle N.O.I.F. e dal C.U. n. 91 del 18.10.2021; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Rosina LIPEROTI in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Rosina LIPEROTI e di € 900,00 (novecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAZIO 5 GLOBAL;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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