FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 102/AA del 19/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – KANKU KANKONDE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 839 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Sylvain KANKU KANKONDE avente ad oggetto la seguente condotta:

SYLVAIN KANKU KANKONDE, calciatore tesserato per la società SSD ALATRI CALCIO A.R.L. all’epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 21 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art 61 delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società S.S.D. ALATRI CALCIO A.R.L. in occasione della gara Real Cassino Colosseo - Alatri Calcio del 20.5.2022, valevole per il girone E del Campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio, nella quale era indicato il nominativo del calciatore Sig. Alessandro De Bianchi con la maglia n.9, mentre in realtà prendeva parte alla gara il calciatore Sig. Antonio Fontana che non ne aveva titolo perché squalificato con provvedimento di cui al Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n. 396 del 19.5.2022; la partecipazione alla gara del calciatore appena citato, in particolare, è avvenuta con l’utilizzo del nominativo del calciatore sig. Alessandro De Bianchi, inserito in distinta con l’indicazione della maglia n. 9, e con l’utilizzo del tesserino provvisorio di tale atleta (matricola n.4108037) al quale è stata sostituita la foto con quella del sig. Antonio Fontana;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sylvain KANKU KANKONDE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig. Sylvain KANKU KANKONDE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

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