FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 110/AA del 27/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ASD AMANTEA FUTSAL
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 721 pfi 21-22 adottato nei confronti della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL, avente ad oggetto la seguente condotta:
A.S.D. AMANTEA FUTSAL, a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 6, commi 3 e 4, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere alcuni soggetti non identificati, ma direttamente riconducibili alla società in quanto al momento dei fatti indossavano la tuta sociale, in data 2 aprile 2022 prima dell’inizio della gara Amantea Futsal – Rossano Centro Storico valevole per il Campionato di serie C2 di Calcio a Cinque, aggredito fisicamente con pugni al volto i calciatori della squadra ospite ASD Rossano Centro Storico sigg.ri Morello Francesco e Certosino Cosimo, mentre questi ultimi si trovavano all’interno del terreno di gioco per il riscaldamento pre gara, così da costringere l’arbitro a non dare inizio all’incontro a causa del clima di tensione creatosi e delle condizioni fisiche dei soggetti aggrediti;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig. Rocco MAGNONE, in qualità di Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda e della squalifica del campo per 2 (due) giornate per la società A.S.D. AMANTEA FUTSAL;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.