FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 111/AA del 31/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – GARGIULO C.S.D.S. NAPOLI UNITED
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 864 pfi 21-22 adottato nei confronti del Sig. Antonio GARGIULO e della società C.S.D.S. NAPOLI UNITED avente ad oggetto la seguente condotta:
ANTONIO GARGIULO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.D.S. Napoli United: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società C.S.D.S. Napoli United, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Taras Fihurnyak, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla C.S.D.S. Napoli United in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania Under 17: Napoli United – Virtus Avellino disputata in data 21.11.2021, Campania Puteolana - Napoli United disputata in data 12.12.2021, Città Torre del Greco - Napoli United disputata in data 5.2.2022 e Napoli United – Caravaggio Svaef disputata in data 19.2.2022; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, al Sig. Vincenzo Ruocco di svolgere le funzioni e le mansioni di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata, pur non essendo lo stesso tesserato per la compagine e non possedendo l’idonea qualifica perché scaduta in data 31.12.2018, quantomeno in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato Regionale Campania Under 17: Napoli United – Virtus Avellino disputata in data 21.11.2021, Campania Puteolana - Napoli United disputata in data 12.12.2021, Città Torre del Greco - Napoli United disputata in data 5.2.2022 e Napoli United – Caravaggio Svaef disputata in data 19.2.2022;
C.S.D.S. NAPOLI UNITED, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale, all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione, erano tesserati i sigg.ri Antonio Gargiulo e Vincenzo Ruocco ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Taras Fihurnyak ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio GARGIULO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società C.S.D.S. NAPOLI UNITED; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione per il Sig. Antonio GARGIULO e di € 225,00 (duecento venticinque/00) di ammenda e di 2 (due) punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato U16 regionale per la società C.S.D.S. NAPOLI UNITED;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.