FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 115/AA del 02/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAISTO TUCCILLO SCALZONE PAGNOTTA ASD MATTEO FOOTBALL KING
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 878 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuliano MAISTO, Luca TUCCILLO, Francesco SCALZONE, Anna PAGNOTTA e della società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, avente ad oggetto la seguente condotta:
GIULIANO MAISTO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Matteo Football King, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Muhammed Barrow, Mubarick Hidir e Fadiya Drame nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla ASD Matteo Football King in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone D del Campionato di Seconda Categoria: il calciatore sig. Muhammed Barrow alle gare ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 3.10.2021, ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022, ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 ed ASD Tre Torri San Marcellino – ASD Matteo Football King del 26.3.2022, il sig. Mubarick Hidir alla gara ASD Giove Academy - ASD Matteo Football King del 24.10.2021 ed il calciatore sig. Fadiya Drame alla gara ASD Borbonia Felix - ASD Matteo Football King del 10.10.2021; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Matteo Football King, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Luca Tuccillo e Francesco Scalzone, nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. Matteo Football King in occasione quantomeno delle gare ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 ed ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022, entrambe valevoli per il girone D del Campionato Seconda Categoria;
LUCA TUCCILLO, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara ASD San Giovannese Calcio – ASD Matteo Football King del 30.1.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King, pur non essendo tesserato per tale società;
FRANCESCO SCALZONE, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società ASD Matteo Football King: a) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria; b) in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, quantomeno in occasione gara ASD Matteo Football King – ASD Sant Attilio del 6.3.2022 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla ASD Matteo Football King pur non essendo tesserato per tale società;
ANNA PAGNOTTA, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserata per la società ASD Matteo Football King, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere la stessa sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società ASD Matteo Football King nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Muhammed Barrow, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il girone D del Campionato Seconda Categoria: ASD Matteo Football King – ASD San Giovannese Calcio del 03.10.2021 ed ASD Tre Torri San Marcellino – ASD Matteo Football King del 26.3.2022; nonché per avere la stessa sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Mubarick Hidir, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione della gara ASD Giove Academy - ASD Matteo Football King del 24.10.2021 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria; nonché ancora per avere la stessa sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società ASD Matteo Football King nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Fadiya Drame in occasione della gara ASD Borbonia Felix - ASD Matteo Football King del 10.10.2021 valevole per il girone D del Campionato Seconda Categoria, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;
A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e comunque nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività sopra contestata; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuliano MAISTO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING, dai Sig.ri Luca TUCCILLO, Francesco SCALZONE e Anna PAGNOTTA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 4 (quatto) di inibizione per il Sig. Giuliano MAISTO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Luca TUCCILLO, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Francesco SCALZONE, di mesi 3 (tre) di inibizione per la Sig.ra Anna PAGNOTTA e di € 275,00 (duecentosettantacinque/00) di ammenda e due punti di penalizzazione per la società A.S.D. MATTEO FOOTBALL KING;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.