FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 117/AA del 02/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – FONTANA FRANZA ASD VICO EQUENSE 1958
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 872 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Michele FONTANA, Gerardo FRANZA, e della società A.S.D. VICO EQUENSE 1958 avente ad oggetto la seguente condotta:
MICHELE FONTANA, all’epoca dei fatti, ed anche attualmente, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD VICO EQUENSE 1958, in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dagli artt. 94, comma 1, e 94 ter, comma 8 delle N.O.I.F., per aver stipulato con l’allenatore Gerardo FRANZA, in occasione del suo tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022, un primo accordo economico firmato il 31.08.2021, regolarmente depositato presso i competenti Uffici della FIGC, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4500,00 e poi un secondo accordo economico, firmato il 14.12.2021, mai depositato presso i competenti Uffici della Figc, che prevedeva un premio di tesseramento di € 6000,00 e quindi superiore a quello depositato;
GERARDO FRANZA, tecnico iscritto all’epoca dei fatti ed attualmente, nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale Allenatore Uefa B, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto prescritto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, e dagli artt. 94, comma 1, e 94 ter, comma 8 delle N.O.I.F., per aver stipulato con la società ASD VICO EQUENSE 1958, in occasione del proprio tesseramento quale allenatore in seconda della prima squadra per la stagione sportiva 2021/2022, un primo accordo economico firmato il 31.08.2021, regolarmente depositato presso i competenti Uffici della FIGC, che prevedeva un premio di tesseramento di € 4500,00 e poi un secondo accordo economico, firmato il 14.12.2021, mai depositato presso i competenti Uffici della Figc, che prevedeva un premio di tesseramento di € 6000,00 e quindi superiore a quello depositato;
ASD VICO EQUENSE 1958, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti interessati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra menzionata;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele FONTANA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VICO EQUENSE 1958, e dal Sig. Gerardo FRANZA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Michele FONTANA, di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Gerardo FRANZA, e di € 200,00 (duecento) di ammenda per la società ASD VICO EQUENSE 1958;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.