FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 02/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SPINELLI GANGIONE MONDELLI VIRTUS PERDIFUMO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 849 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Antonio MONDELLI, Carmine SPINELLI, Simone GARGIONE e della società VIRTUS PERDIFUMO avente ad oggetto la seguente condotta:

ANTONIO MONDELLI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Perdifumo, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Perdifumo, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Carmine Spinelli; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, che lo stesso prendesse parte alla gara Gelbison-Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022, valevole per il girone D del Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria; nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; CARMINE SPINELLI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Virtus Perdifumo, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte alla gara Gelbison-Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022, valevole per il Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria, nelle fila della squadra schierata dalla società Virtus Perdifumo senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; SIMONE GARGIONE, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Virtus Perdifumo, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara Gelbison - Virtus Perdifumo disputata in data 19.3.2022 valevole per il Campionato Provinciale di Salerno di Terza Categoria, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Virtus Perdifumo nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Carmine Spinelli, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

VIRTUS PERDIFUMO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1, e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Antonio Mondelli e Simone Gargione ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Carmine Spinelli ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Antonio MONDELLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società VIRTUS PERDIFUMO, e dai Sigg. Carmine SPINELLI e Simone GARGIONE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Antonio MONDELLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Carmine SPINELLI, di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Simone GARGIONE, di € 150,00 (centocinquanta/00) e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società VIRTUS PERDIFUMO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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