FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 123/AA del 07/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MAZURKEVYCH FUSCO A.S.D.
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pfi 21-22 adottato nei confronti della Sig.ra Carmela FUSCO, del Sig. Andrea MAZURKEVYCH, e della società A.S.D. PIGNA CALCIO avente ad oggetto la seguente condotta: CARMELA FUSCO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. PIGNA CALCIO all’epoca dei fatti, violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.S.D. PIGNA CALCIO, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Andrea Mazurkevych, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. PIGNA CALCIO alle gare PIGNA CALCIO – PRO VIVES CALCIO disputata in data 14.11.2021 e PIGNA CALCIO – OLIMPIQUE GIUGLIANO disputata in data 20.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, nonché per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; in violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. PIGNA CALCIO, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei Sig.ri Francesco Sorrentino e Marco Peccarino nonché per aver consentito agli stessi, o comunque non impedito, di svolgere i ruoli ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla A.S.D. PIGNA CALCIO in occasione quantomeno della gare PIGNA CALCIO – PRO VIVES CALCIO disputata in data 14.11.2021 e PIGNA CALCIO – OLIMPIQUE GIUGLIANO disputata in data 20.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16; ANDREA MAZURKEVYCH, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società A.S.D. PIGNA CALCIO, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1 delle N.O.I.F., per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. PIGNA CALCIO alle gare PIGNA CALCIO – PRO VIVES CALCIO disputata in data 14.11.2021 e PIGNA CALCIO – OLIMPIQUE GIUGLIANO disputata in data 20.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Provinciale di Napoli Allievi Under 16, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; A.S.D. PIGNA CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserata la Sig.ra Carmela Fusco, ed al cui interno e nel cui interesse i Sigg.ri Francesco Sorrentino, Marco Peccarino e Andrea Mazurkevych hanno posto in essere gli atti e comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;
- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gennaro Sarno esercente la potestà genitoriale del minore Andrea MAZURKEVYCH, e dalla Sig.ra Carmela FUSCO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PIGNA CALCIO;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Andrea MAZURKEVYCH, di 2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per la Sig.ra Carmela FUSCO, e di 1 (uno) punto di penalizzazione ed € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda per la società A.S.D. PIGNA CALCIO;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.