FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 128/AA del 09/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – UBALDI MEDORI MARCONI POLISPORTIVA CARASSAI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 38 pfi 22-23 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi UBALDI, Lino MEDORI, Alberto MARCONI, e della società POLISPORTIVA CARASSAI, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI UBALDI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA CARASSAI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1 dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società POLISPORTIVA CARASSAI, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Sig. Alberto Marconi nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla POLISPORTIVA CARASSAI alle seguenti gare valevoli per il Campionato di Terza Categoria: Polisportiva Piandicontro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

LINO MEDORI, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società POLISPORTIVA CARASSAI all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, sottoscritto le distinte di gara consegnate agli arbitri delle squadre schierate dalla società POLISPORTIVA CARASSAI nelle quali è stato indicato il nominativo del calciatore Sig. Alberto Marconi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso: Polisportiva Piandicontro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022;

ALBERTO MARCONI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, all’interno e nell’interesse della società POLISPORTIVA CARASSAI, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società Polisportiva Carassai alle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato di Terza Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva: Polisportiva Piandicontro – Carassai del 5.2.2022, Carassai – Campofilone del 13.2.2022, Mozzano City – Carassai del 19.2.2022, Carassai – Appignano 2020 del 12.3.2022, Micio United – Carassai del 18.3.2022 e Carassai – Forcese del 30.3.2022;

POLISPORTIVA CARASSAI, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sigg.ri Luigi Ubaldi e Lino Medori, ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Alberto Marconi ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Luigi UBALDI, Lino MEDORI, Alberto MARCONI, e dal Sig. Pietro BIZZARRI, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante, per conto della società POLISPORTIVA CARASSAI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Luigi UBALDI, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lino MEDORI, di 4 (quattro) giornate di squalifica per il Sig Alberto MARCONI, di 3 (tre) punti di penalizzazione e € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società POLISPORTIVA CARASSAI;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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