FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 95/AA del 12/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – MARINO OLBIA CALCIO 1905
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 824 pf 21-22 adottato nei confronti del Sig. Alessandro MARINO e della società OLBIA CALCIO 1905 avente ad oggetto la seguente condotta:
ALESSANDRO MARINO, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società OLBIA CALCIO 1905, in violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al Titolo III - Criteri Sportivi e Organizzativi - capo A), n. 1), lett. f), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie C 2021/2022, pubblicato con CU n. 253/A del 21 maggio 2021, per non aver adempiuto all’impegno a partecipare al Campionato Under 15 con almeno una squadra di calcio femminile del proprio settore giovanile, e per non aver posto in essere le modalità alternative di assolvimento dell’obbligo previste dal medesimo punto 1), lettera f);
OLBIA CALCIO 1905, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, società alla quale apparteneva il Sig. Alessandro Marino al momento della commissione dei fatti;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessandro MARINO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società OLBIA CALCIO 1905;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Alessandro MARINO e di € 10.000,00 (diecimila) di ammenda per la società OLBIA CALCIO 1905;
− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.