DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 18.10.2022 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 17/ 9/2022 REAL CALEPINA F.C. SSDARL – LUMEZZANE SSDSRL

gara del 17/ 9/2022 REAL CALEPINA F.C. SSDARL - LUMEZZANE SSDSRL

Il Giudice Sportivo,

 - esaminato il reclamo dell'8 ottobre 2022 fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla REAL CALEPINA FC SSDARL, con il quale si richiede che venga inflitta alla FC LUMEZZANE SSDSRL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10, comma 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore BOVEGNO MICHAEL, inserito in distinta dalla FC LUMEZZANE SSDSRL con il n. 20 e schierato in campo al 35° minuto del secondo tempo della gara, nonostante che al medesimo, con C.U. FIGC - LND - Comitato Regionale Lombardia n. 83 del 9 giugno 2022, fosse stata comminata la squalifica per una gara effettiva, non ancora scontata; - rilevato che la medesima squalifica per una gara è stata comminata in occasione della gara di play-off allievi regionali del 3 giugno 2022 "Al termine della gara, fuori del terreno di gioco, fuori dagli spogliatoi ", ove il calciatore BOVEGNO MICHAEL "minacciava un tesserato avversario"; - rilevato come trattandosi di una squalifica comminata al termine della gara e fuori dal terreno di gioco non può trovare applicazione la disposizione dell'art. 137, comma 2 CGS, secondo cui " il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo"; vale a dire che la squalifica non può intendersi automaticamente comminata per una gara poiché la medesima non ha raggiunto il giocatore sul campo e nel corso della gara, come espressamente richiesto dalla disciplina per l'attività giovanile e scolastica in ambito regionale e, pertanto, per l'esecuzione della sanzione è necessario attendere la pubblicazione del relativo provvedimento ad opera del giudice sportivo. - letta la memoria depositata dal in data 8 ottobre 2022 dal FC LUMEZZANE SSDSRL e rilevato come, in ragione di quanto precede, la summenzionata squalifica non possa dirsi scontata nella precedente stagione sportiva 2021/2022, essendo la successiva gara dell'8 giugno 2022, a cui BOVEGNO MICHAEL non ha preso parte, antecedente alla pubblicazione del comunicato Comitato Regionale Lombardia n. 83 del 9 giugno 2022.

- rilevato pertanto come ai sensi dell'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, il calciatore BOVEGNO MICHAEL - inserito in distinta e impiegato dal trentacinquesimo minuto del secondo tempo - non aveva titolo a partecipare alla gara del 17 settembre 2022, prima giornata del girone di andata, di cui in epigrafe

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla FC LUMEZZANE SSDSRL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

 

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