DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 22.09.2022 – Campionato Serie D – Delibera – PONTDONNAZHONEARNADEVANCO – CASALE A.S.D.
PONTDONNAZHONEARNADEVANCO - CASALE A.S.D.
Il Giudice Sportivo,
- letto il referto arbitrale della gara in epigrafe in cui si dà conto del fatto che la società CASALE F.B.C. ha presentato tra le 13:55 e le15.27 tre riserve scritte volte a denunciare irregolarità del terreno di gioco. - rilevato che la realtà descritta nel referto di gara appaia inequivoca nel confermare le denunciate irregolarità, atteso che l'arbitro ha dichiarato alle 15.45 che "il terreno di gioco non è idoneo per disputare la gara", non risultando sanata la presenza all'interno del terreno di gioco di "diverse segnature di colore verde" e "di diversi cerchi di pittura bianca", nonché e soprattutto "l'irregolare altezza di una delle due porte, pari a 2,36mt". - rilevato come sia evidente la responsabilità del PONTDONAZZ HONEARNAD per le irregolarità del terreno di gioco e per la conseguente mancata disputa della gara in epigrafe, stante l'insussistenza di ipotesi di impraticabilità del terreno di gioco ex art. 60 NOIF ovvero di cause di forza maggiore ex art. 55 NOIF e 10 GGS.
P.Q.M.
Delibera: 1) di infliggere alla PONTDONAZZ HONEARNAD la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;