DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 60 del 29.11.2022 – Campionato Serie D – Delibera – TEAM NUOVA FLORIDA 2005 – AVEZZANO CALCIO AR.L.

TEAM NUOVA FLORIDA 2005 - AVEZZANO CALCIO AR.L.

Il Giudice Sportivo,

- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal TEAM NUOVA FLORIDA con il quale si deduce l'alterazione della regolarità dello svolgimento della gara in epigrafe - in ragione del presunto errore tecnico dell'arbitro, per avere revocato la concessione di un calcio di rigore su segnalazione di una posizione di fuorigioco ad opera del proprio assistente arbitrale - e si chiede di disporne la ripetizione; - esaminata la ulteriore memoria fatta pervenire dal TEAM NUOVA FLORIDA, che ripropone i medesimi rilievi e argomenti sulla medesima fattispecie; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario l'arbitro, con proprio supplemento di referto, abbia ricostruito puntualmente le modalità che hanno condotto alla revoca della decisione di assegnare un calcio di rigore e alla successiva ripresa del gioco; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata il ricorso non è accompagnato da alcuna allegazione istruttoria;

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: TEAM NUOVA FLORIDA - AVEZZANO CALCIO 0-3; 3) di addebitare sul conto del TEAM NUOVA FLORIDA il contributo di reclamo;

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it