DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 096 del 06.10.2022 – Delibera – GARA DEL 24/09/2022: ITRIA FOOTBALL CLUB – ATLETICO CANICATTI 5 Reclamo proposto dalla Società: Atletico Canicatti 5

GARA DEL 24/09/2022: ITRIA FOOTBALL CLUB – ATLETICO CANICATTI 5 Reclamo proposto dalla Società: Atletico Canicatti 5

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società ATLETICO CANICATTI 5 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore Da Silva Bruno Alexandre in posizione irregolare in quanto squalificato. Sostiene la reclamante che il nominato di che trattasi, nella precedente stagione sportiva 2021/2022 aveva accumulato a fine stagione una giornata di squalifica relativa ad un partita di Coppa Italia Serie B. Precisa la ricorrente che il calciatore in questione nella presente stagione sportiva ha preso parte con la Soc. ITRIA FOOTBAL CLUB alla prima partita del campionato di Serie A2 senza aver mai precedentemente scontato la residua squalifica. A sostegno di quanto sopra la ricorrente richiamava gli articoli 19 e 21 del Codice di Giustizia Sportivo che disciplinano l’esecuzione delle sanzioni unitamente alle circolari riepilogative delle sanzioni residue ai calciatori, emanate dalla Divisione Calcio a Cinque in data 12/08/2022, all’interno delle quali si faceva riferimento espressamente riferimento al fatto che dovessero essere scontate “nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”. Sulla scorta di quanto sopra indicato, la reclamante chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta controdeduceva che il calciatore si trovava in posizione regolare avendo scontato la squalifica pregressa nella gara di Coppa della Divisione disputata in data 17/09/2022 (gara NEW TARANTO CALCIO A 5 - ITRIA FOOTBALL CLUB). Il ricorso è infondato e va respinto. Preliminarmente si deve evidenziare come la ricostruzione operata dalla ricorrente circa la disciplina e le modalità di applicazione delle norme che regolano l’esecuzione delle sanzioni di squalifica dei calciatori non sia condivisibile dallo scrivente Giudice. Ai sensi dell’art.19 commi 4 e 6- del Codice di Giustizia Sportiva infatti: “4. Le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), e), inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati regionali, si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni. . . . 6. Le medesime sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni si scontano nelle gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni.” Al seguente art.21 commi 6 e 7 è ulteriormente specificato che: “Le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive” mentre il comma 7 dispone che “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte. Le sanzioni di squalifica, irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo” All’interno di questi due articoli viene chiaramente delineato il cd. principio di distinzione (o principio di omogeneità) delle competizioni secondo cui la squalifica di un tesserato deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato e non è possibile espiare sanzioni in una disciplina diversa da quella nella quale le stesse sono state irrogate. Fatta questa doverosa premessa generale sul principio che regola l’ambito oggettivo-temporale di esecuzione della sanzione della squalifica di calciatori e tecnici, è necessario a questo punto individuare il concetto di “competizione” onde poter dare una concreta applicazione alla regola stessa. Sul punto l’interpretazione prevalente emersa nel tempo all’interno della giurisprudenza sportiva ha portato ad individuare solo due ambiti (o due “binari”) sui quali distribuire le esecuzioni delle sanzioni inflitte ai tesserati e precisamente: da una parte le sanzioni di squalifica inflitte in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, che si scontano nelle relative competizioni; dall’altra tutte le sanzioni inflitte in relazione a gare diverse da quelle di Coppa Italia e delle Coppe Regioni che si scontano nell’attività diversa dalla Coppa Italia e dalla Coppa Regioni, a prescindere se campionato o altra manifestazione ufficiale (quale ad esempio la Coppa della Divisione). L’unica distinzione fondamentale, quindi, posta all’interno del Codice di Giustizia è quella fra competizioni di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da una parte, e tutte le gare relative alle competizioni ufficiali diverse, dall’altra, senza che residui spazio anche per un terzo ambito (o binario) tra queste due categorie. In forza di tale interpretazione, che si ritiene di fare propria, la residua squalifica inflitta in campionato nella pregressa stagione sportiva deve essere scontata nella stagione successiva nella prima gara di una competizione ufficiale diversa dalla Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni) che non necessariamente deve essere una partita di campionato; e questo anche nell’ipotesi in cui il calciatore abbia cambiato società o categoria di appartenenza, visto il rimando finale contenuto nel comma 7 dell’art.21 che nel determinare che , la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, mantiene appositamente ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 (gare Coppa Italia e Coppa Regioni / gare dell’attività ufficiale diversa dalla Coppa Italia e dalle Coppe Regioni). Consegue da ciò che anche la successiva parte della disposizione di cui all’art. 21, comma 7, che in deroga a quanto prescritto dall’art.19, prescrive che “le sanzioni di squalifica irrogate nell’ambito della Coppa Italia organizzata dalla Divisione nazionale calcio a cinque, per le sole società aderenti alla medesima Divisione, che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel campionato successivo”, deve essere intesa nel senso che la squalifica residua va scontata nella prima gara di una competizione ufficiale diversa dalla Coppa Italia (o dalla Coppa Regioni), sia essa il campionato o anche altra manifestazione ufficiale quale ad esempio la Coppa della Divisione. Quanto, poi, al richiamo effettuato dalla ricorrente circa la nota contenuta all’interno delle richiamate Circolari pubblicate in data 12/08/2022, ove è scritto che “Le Squalifiche che residuano ……devono essere scontate nelle gare ufficiali della stagione 2022/2023 in Campionato”, non può non rilevarsi come all’interno di in ognuna di esse la Divisione Calcio a Cinque abbia precisato ulteriormente che “tale pubblicazione riveste carattere esclusivamente informativo, in quanto solo le comunicazioni contenute nei relativi Comunicati Ufficiali hanno valore nei confronti dei tesserati come previsto dalla normativa federale vigente. Si richiama in ogni caso che l’esecuzione delle sanzioni è specificatamente disciplinato dal Codice di Giustizia Sportiva con particolare riguardo agli art. 19 e 21 del C.G.S.”. Da ciò si deduce che le predette Circolari, fin dall’inizio sono state ideate e pubblicate con la funzione di mezzo di informazioni di supporto alle Società ma sono del tutto prive di valore normativo e/o interpretativo autentico, di conseguenza sono incapaci di derogare alle norme vigenti, tanto meno di vincolare al loro contenuto letterale il Giudice, che, nel giudicare la controversia deve far riferimento esclusivamente alle norme ed ai principi vigenti disattendendo anche l’eventuale interpretazione difforme dettata dalla circolare ove ne riscontri l’erroneità. Quanto, infine, alla speciale normativa dettata dall’art.16 del regolamento della Coppa della Divisione, pubblicato col CU n.18 del 24/08/2022, che disciplina l’esecuzione delle sanzioni subite in Coppa della Divisione e che in espressa deroga al principio di omogeneità sopra descritto ha previsto che “Le squalifiche per una o più giornate di gara si scontano sempre nella/e gare/e immediatamente successiva/e della Coppa Italia e/o della Coppa della Divisione in corso di svolgimento. Le squalifiche inflitte nell’ambito della Coppa Italia o della Coppa della Divisione che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione in corso, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nel Campionato di competenza della stagione successiva”, deve evidenziarsi come la stessa contenga un’apposita clausola transitoria in calce in forza della quale: “Le presenti disposizioni hanno validità a partire dalla prima gara della Coppa della Divisione Stagione sportiva 2022/2023. I residui di squalifica precedentemente irrogati devono essere scontati in relazione alla normativa vigente al momento della irrogazione delle stesse”, escludendone così la retroattività in modo tassativo, motivo per il quale ai fini della decisione del presente reclamo la stessa risulta ininfluente. Per tutto quanto sopra premesso il calciatore Da Silva Bruno Alexandre, contrariamente a quanto asserito nel ricorso, ha potuto scontare validamente la giornata di squalifica pregressa nella prima gara di una manifestazione ufficiale diversa dalla Coppa Italia, ossia nella gara di Coppa della Divisione disputata il 17/09/2022 tra la New Taranto C5 e l’Itria Football Club, circostanza effettivamente avvenuta come da accertamenti effettuati, con la conseguenza che lo stesso ha preso parte al successivo incontro del 24/09/2022 in posizione regolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N°063 del 28/09/2022 decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro ITRIA FOOTBAL CLUB- ATLETICO CANICATTI 4 – 3; b) la tassa di reclamo viene addebitata.

 

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