DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 159 del 24.10.2022 – Delibera – GARA DEL 16/10/2022: BERNALDA FUTSAL – APD SAMMICHELE 1992 Reclamo proposto dalla Società: APD SAMMICHELE

GARA DEL 16/10/2022: BERNALDA FUTSAL – APD SAMMICHELE 1992

Reclamo proposto dalla Società: APD SAMMICHELE

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.P.D. SAMMICHELE 1992 avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i calciatori Castano Arcangelo (nato il 27/07/2007), Chiurazzi Cristian (nato il 20/04/2007), Marciuliano Emanuele (nato il 13/09/2007), e Greco Roberto (nato il 20/06/2007) in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisti dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. “I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente”; Secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all’intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U. n. 297/CGF ). Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Basilicata risulta che i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non erano in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi hanno preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 144 del 19/10/2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: BERNALDA FUTSAL la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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