DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 293 del 25.11.2022 – Delibera – GARA DEL 12/11/2022: ACADEMY PESCARA FUTSAL – FUTSAL CELANO Reclamo proposto dalle Società: Academy Pescara Futsal – Futsal Celano

GARA DEL 12/11/2022: ACADEMY PESCARA FUTSAL – FUTSAL CELANO

Reclamo proposto dalle Società: Academy Pescara Futsal – Futsal Celano

Il Giudice Sportivo; esaminati i separati reclami, aventi ad oggetto la medesima partita, proposti da entrambe le Società avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Letto il referto arbitrale e gli atti pervenuti dagli osservatori arbitrali dai quali si evince che al termine del primo tempo di gioco si creava un parapiglia sugli spalti che vedeva coinvolti spettatori delle opposte tifoserie e che all’esito di tale scontro uno di essi veniva spinto giù dalle gradinate finendo a terra a ridosso della balaustra che divide la tribuna col terreno di gioco. Nello stesso momento il calciatore n.38 Marrazzo Danilo della società Academy Pescara partiva in corsa verso la tribuna tirando uno schiaffo sulla nuca di uno spettatore, venendo per questo fatto allontanato dalla zona ed espulso dal direttore di gara. Che seguito di tali episodi, nonostante i successivi tentativi di sedare gli animi messi in atto dai tesserati e dai dirigenti di entrambe le squadre, si scatenava una nuova rissa tra gruppi di persone presenti in tribuna appartenenti ad entrambe le società caratterizzata da reciproci atti di violenza (spinte, schiaffi, pugni e testate). Visto il perpetrarsi di questi episodi, ritenendo che non ci fossero più le condizioni per poter continuare la gara, l’arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara con il triplice fischio dell'AR1. Dopo il fischio finale alcune intemperanze proseguivano anche all'interno del campo di gioco, nei pressi di una delle linee di porta, e avevano termine solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine . Col ricorso in esame la società ACADEMY PESCARA FUTSAL, a sua scusante, rappresentava che l’episodio in questione era di portata e di entità tale da escludere categoricamente il configurarsi dei presupposti materiali e regolamentari per l’assunzione di una così drastica ed estrema statuizione da parte dell’arbitro, poiché le intemperanze tra sostenitori si erano svolte unicamente sugli spalti senza la partecipazione di propri tesserati, che al contrario si erano prodigati per far cessare la rissa, e che il proprio giocatore espulso non aveva preso parte alla rissa che si era già sviluppata antecedentemente in quanto non aveva mai scavalcato le transenne essendo rimasto sempre sul terreno di gioco e venendo subito allontanato dopo la notifica del provvedimento di espulsione; aggiungeva, poi, che i disordini sugli spalti erano addebitabili in via principale ad un piccolo gruppo di sostenitori della società ospitata particolarmente violenti e per tale motivo all’esito chiedeva che in danno della convenuta fosse comminata la punizione sportiva della perdita della gara o in subordine la prosecuzione/ripetizione dell’incontro. Con separato ricorso la società FUTSAL CELANO ASD, a sua scusante, rappresentava che l’episodio in questione era stato scatenato per colpa esclusiva della condotta tenuta dal calciatore Marrazzo Danilo della società Academy Pescara e che comunque le intemperanze si erano svolte unicamente sugli spalti senza la partecipazione di propri tesserati, lamentando inoltre che se fosse stato organizzato un settore ospiti separato non si sarebbero verificati gli scontri, chiedendo all’esito che in danno della convenuta fosse comminata la punizione sportiva della perdita della gara o in subordine la prosecuzione/ripetizione dell’incontro. Entrambi i ricorsi sono parzialmente fondati e devono essere in parte accolti per quanto di seguito esposto. Preliminarmente si rappresenta che, ai sensi dell’art.62 del C.G.S, l’accertamento dei fatti portati al vaglio del Giudice Sportivo, relativi al comportamento dei sostenitori delle due squadre, deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, eventuali supplementi di referto, relazioni della Procura federale e dei commissari di campo) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo consentito l’utilizzo di immagini solo in caso di condotta violenta di particolare gravità non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara (e non è questo il caso visto che gli episodi di violenza sono stati dettagliatamente descritti sia nel referto da tutti i componenti della terna arbitrale che nei due referti pervenuti da parte degli osservatori arbitrali presenti all’incontro). Per tale motivo i contenuti visivi prodotti dalla Società ACADEMY PESCARA FUTSAL a sostegno della propria tesi sono inutilizzabili dal Giudice Sportivo e non possono in alcun modo incidere sulla decisione finale, essendo consentito di visionare filmati/immagini, oltre che per gli episodi di violenza dei sostenitori sfuggiti all’attenzione degli arbitri, limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati. Dall’esame della documentazione pervenuta dagli arbitri e dagli osservatori risulta ben descritta la rissa che si è creata sulla tribuna dopo la fine del primo tempo, che ha visto il diretto coinvolgimento dei sostenitori di entrambe le squadre, che hanno contribuito in modo paritetico alla sua realizzazione, creando così una situazione che ha indotto l’arbitro a decretare la sospensione definitiva dell’incontro, ritenendo quest’ultimo di non essere nelle condizioni di serenità tale da condurre a termine la gara; Sul punto è doveroso precisare che la condotta assunta nella circostanza dal calciatore Marrazzo Danilo della società Academy Pescara è priva di nesso eziologico in quanto la rissa sugli spalti tra le opposte tifoserie si era accesa ben prima della sua condotta e la stessa, una volta sedata, ha ripreso vigore con maggiore intensità dopo che il calciatore in questione si era già definitivamente allontanato. Visto quanto previsto dall'art. 64 delle N.O.I.F., secondo cui “L'arbitro deve astenersi dall'iniziare o dal far proseguire la gara, quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio". Atteso che la Regola 5 del regolamento di gioco del calcio a 5 stabilisce che è nei poteri dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara in seguito al verificarsi di fatti o situazioni che, a suo giudizio, ritenga pregiudizievoli della propria incolumità, di quella del secondo arbitro, del cronometrista, del terzo arbitro e dei calciatori, o che non consentano a lui e al secondo arbitro di dirigere la gara in piena indipendenza di giudizio, deve escludersi la sussistenza di un errore tecnico in capo all’arbitro avendo lo stesso correttamente applicato il Regolamento per casi simili. Rilevato, tuttavia, che, in forza di quanto attestato dagli arbitri e dagli osservatori arbitrali nei propri referti, la rissa in questione ha visto coinvolti esclusivamente i sostenitori delle opposte tifoserie e nessun tesserato delle due società, che al contrario si sono immediatamente attivate e prodigate, seppur senza successo, per fare cessare le intemperanze tra i rispettivi sostenitori. Considerato, altresì, che i tafferugli in questione non hanno minimamente coinvolto e/o interessato i direttori di gara, essendosi svolti esclusivamente sugli spalti senza invasioni sul terreno di gioco, quanto meno fino al momento della sospensione definitiva dell’incontro. Considerato, infine, che, fino all’arrivo delle forze dell’ordine, non si è verificato alcun comportamento intimidatorio o minaccioso da parte dei predetti sostenitori nei confronti degli arbitri mentre stazionavano sul terreno di gioco in attesa di maturare la decisione di sospendere definitivamente l’incontro e che tale scelta, secondo quanto disposto dall’art. 64 delle N.O.I.F. e dalla Regola 5 del regolamento di gioco, spetta unicamente al direttore gara secondo criteri soggettivi la cui valutazione è preclusa allo scrivente Giudice. Tutto ciò premesso si ritiene che la definitiva sospensione della gara è stata determinata da circostanze eccezionali, ancorché ascrivibili ai sostenitori di entrambe le società, estranee alla contesa sportiva in corso e non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, che di tale decisione furono la causa, e che è dunque consentito all’organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall’art. 10, comma 5, C.G.S., tra le quali si valuta la più adeguata la prosecuzione della gara interrotta, soluzione che permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo.

PQM

a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 260 del 16/11/22 si decide: - di disporre la prosecuzione della gara a decorrere dal momento dell’interruzione con obbligo di disputa della parte residuale dell'incontro a porte chiuse, dando mandato alla Divisione Calcio a cinque per gli adempimenti di competenza; di comminare per i fatti sopra descritti l’ammenda di €500,00 nei confronti del ACADEMY PESCARA FUTSAL e l’ammenda di €500,00 nei confronti della società FUTSAL CELANO ASD. - di non addebitare le tasse di reclamo ad entrambe le società.

 

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