DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 318 del 02.12.2022 – Delibera – GARA DEL 12/11/2022: FUTSAL PRATO – ARPI NUOVA Reclamo proposto dalle Società: Arpi Nuova
GARA DEL 12/11/2022: FUTSAL PRATO – ARPI NUOVA
Reclamo proposto dalle Società: Arpi Nuova
Il Giudice sportivo, esaminato il reclamo proposto dalla Società ARPI NOVA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: Con il gravame di che trattasi, la ricorrente chiede che venga disposta la ripetizione della partita indicata in epigrafe, per errore tecnico della terna arbitrale. Il tutto discenderebbe dalla circostanza che sul punteggio di 2 – 0 a proprio favore il direttore di gara, allo scoccare del 20' minuto della prima frazione di gioco, concedeva inizialmente alla ricorrente un tiro libero, in quanto il sesto fallo sarebbe avvenuto prima dello scadere del primo tempo, salvo poi rivedere la propria decisione a seguito dell’intervento da parte del cronometrista che valutava il fallo avvenuto a tempo già scaduto nonostante – a detta della ricorrente – l’assenza del segnale acustico della sirena. Ad ulteriore sostegno di quanto lamentato precisava che lo strumento impiegato dal cronometrista era privo di sirena e/o apparecchio similare acustico, in netto contrasto con quanto previsto dalla regola n. 7 del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque secondo cui "il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico, anche se gli arbitri non segnalano la fine con il proprio fischio". Concludeva evidenziando che l'assegnazione del tiro libero al termine della prima frazione aveva comportato un concreto vantaggio per la società ricorrente, che in caso di realizzazione del tiro libero avrebbe acquisito un significativo vantaggio da poter gestire nel corso del secondo tempo con probabile esito diverso del risultato finale. Con successiva memoria integrativa depositata nei termini produceva un filmato relativo ai minuti finali del primo tempo dell’incontro, unitamente ad alcune immagini, da qui la richiesta di accertamento dell’errore tecnico, con conseguente richiesta in via principale di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in esame alla controparte e conseguentemente l'aggiudicazione della stessa a proprio favore, ed in via subordinata la richiesta di ripetizione dell’incontro. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. Dall’esame del referto di gara e del relativo supplemento di referto inviato dall’arbitro, fonti privilegiate di prova, la ricostruzione sullo svolgimento dei fatti rappresentata dalla ricorrente non ha trovato alcun riscontro, anzi da una attenta lettura degli atti di gara è possibile escludere la presenza di errori e/o incertezze in merito alla mancata assegnazione del tiro libero in favore della ARPI NOVA allo scadere del primo periodo di gioco. Nel supplemento di referto di gara inviato l’arbitro ha precisato che “la partita si è svolta con un tabellone di quelli elettronici da tavolo; la postazione del cronometrista era spalle alla tribuna e quindi senza la possibilità che il pubblico e le panchine vedessero lo scorrere del tempo e l’aggiornamento dei falli e goal; il tabellone era dotato di una sirena molto flebile che poteva sentire solo il cronometrista stesso, per questo ci eravamo dati disposizione con il crono di fischiare sia per il fine di tempo che per i t.o.; sul finale del primo tempo l’arbitro due, a sibilo del tabellone già avvenuto e quindi a primo tempo finito, ha fischiato il sesto fallo contro il Futsal Prato; in contemporanea al fischio dell’arbitro due c’era stato anche quello del cronometrista per indicare appunto il fine tempo dopo una brevissima consultazione con il collega al tabellone io ho fischiato il fine tempo e ho spiegato alle squadre che il fallo avveniva dopo il fischio e che quindi l’Arpi Nova non aveva diritto a battere il tiro libero”. Il regolamento del giuoco del calcio a cinque prevede che il controllo dei tempi di durata della gara venga effettuato da un cronometrista il quale “assicura che la durata della gara corrisponda a quanto prescritto dalla Regola 7 ” La Regola 7 (La durata della gara) del predetto Regolamento stabilisce che sia compito del cronometrista segnalare il termine di ciascuno dei periodi di gioco con un segnale acustico e che il periodo di gioco si considera terminato quando viene emesso il segnale acustico, anche se gli arbitri non segnalano la fine con il proprio fischio. Nella fattispecie in esame si evince come il sesto fallo che avrebbe determinato l’assegnazione del tiro libero in favore della ricorrente, contrariamente a quanto sostenuto da quest’ultima , è avvenuto solo dopo che il periodo di gioco era già terminato, tenuto conto che il tabellone di gioco portatile presente sul tavolo del cronometrista aveva già emesso in precedenza il segnale acustico, ancorché quest’ultimo sia stato emesso ad un volume basso e non sia stato udito direttamente dal primo arbitro ma solo dal cronometrista, che in seguito ha correttamente avvertito il direttore di gara di tale circostanza. Tale condotta esclude di per sé la sussistenza di un errore tecnico in capo all’arbitro e/o al cronometrista avendo entrambi applicato alla lettera il Regolamento e le norme di comportamento indicate nella guida pratica A.I.A. per casi simili. Quanto al filmato prodotto dalla ricorrente a sostegno della propria tesi si evidenzia che lo stesso, ai sensi degli art.58 del C.G.S. e ss., costituisce un mezzo di prova non utilizzabile dal Giudice sportivo. La sua allegazione, quindi, non può in alcun modo influire sulla decisione finale, tenuto conto che per un verso ai sensi dell’art.61 del C.G.S. al Giudice sportivo è consentito di visionare i filmati limitatamente per finalità disciplinari a carico di tesserati, ma non anche per la correzione di presunti errori tecnici dell’arbitro, per altro verso ai sensi del successivo art.62 co.2 del C.G.S. i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara si svolgono esclusivamente sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e sulla base delle deduzioni delle parti. Per tale motivo ne consegue che il risultato conseguito dalla squadre sul campo è regolare e che la disputa della gara non risulta essere stata inficiata da alcun errore tecnico.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. 260 del 16/11/2022 decide: di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro FUTSAL PRATO – ARPI NOVA 4 - 2; la tassa di reclamo viene addebitata.