DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 325 del 05.12.2022 – Delibera – GARA DEL 27/11/2022: ASD POLISPORTIVA FUTURA – ASD BOVALINO CALCIO A 5 Reclamo proposto dalle Società: ASD POLISPORTIVA FUTURA

GARA DEL 27/11/2022: ASD POLISPORTIVA FUTURA – ASD BOVALINO CALCIO A 5

Reclamo proposto dalle Società: ASD POLISPORTIVA FUTURA

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. POLISPORTIVA FUTURA avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara per aver schierato nell’incontro di che trattasi i calciatori Di Giglio Giovanni (nato il 31/08/2007) e Morabito Giuseppe (nato il 27/07/2007), in posizione irregolare in quanto, a detta della ricorrente, sprovvisti dell’attestato di maturità agonistica previsto dall’articolo 34 delle N.O.I.F., non avendo ancora compiuto il 16° anno di età. Il ricorso è fondato e va accolto. Ai sensi dell’art.34 comma 3 delle N.O.I.F. “I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente”; Secondo l’indirizzo costante della giurisprudenza sportiva tale norma ha portata generale ed immanente all’intero sistema normativo, è come tale non necessita di essere riprodotta nei singoli comunicati che disciplinano le varie competizioni (cfr. C.G.F. decisione del 01/06/2010 pubblicata sul C.U. n. 283/CGF e decisione del 02/06/2011 pubblicata sul C.U. n. 297/CGF ). Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Calabria risulta che i predetti calciatori, ancora quindicenni alla data dell'effettuazione della gara, non erano in possesso dell'attestato di maturità agonistica previsto dalle disposizioni dell'art. 34 comma 3 delle NOIF e pertanto vi hanno preso parte in posizione irregolare.

P.Q.M.

a scioglimento della riserva di cui al C.U N° 312 del 01/12/2022 decide: a) di accogliere il ricorso, comminando alla società: A.S.D. BOVALINO CALCIO A 5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 6; b) nulla è dovuto dalla ricorrente per il presente gravame.

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