F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 065/CSA pubblicata del 6 Dicembre 2022 – U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.

Decisione n. 065/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 071/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Francesca Mite – Componente

Mauro Sferrazza – Componente (relatore)

Antonio Cafiero – Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 071/CSA/2022-2023, proposto dalla società U.S. Catanzaro 1929 s.r.l.,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.11.2022, l’Avv. Mauro Sferrazza e uditi per la società reclamante l’Avv. Eduardo Chiacchio, l’Ing. Floriano Noto ed il Sig. Diego Foresti

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il Giudice Sportivo ha, segnatamente, così motivato il provvedimento: 

“CATANZARO.

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato:

1 dal Settore Distinti al rientro delle squadre negli spogliatoi al termine del riscaldamento pre-gara, sul terreno di giuoco una monetina da 50 centesimi senza colpire alcuno; al rientro delle squadre negli spogliatoi per l'intervallo, due monetine da 50 centesimi senza colpire alcuno; al 13° minuto del secondo tempo un bicchiere di plastica semipieno all’indirizzo dell’allenatore del Crotone senza colpirlo; al termine della gara, un carica batterie per cellulare, un accendino e due arance senza colpire alcuno e sette bicchieri di birra di cui uno ha colpito un dirigente della Squadra avversaria;

2 dal Settore Curva “Massimo Capraro”, durante la gara, sedici bicchieri vuoti di plastica, due lattine vuote e circa quaranta contenitori vuoti di caffè “Borghetti”;

3 dalla Tribuna Ovest laterale al 66° minuto circa una monetina da 50 centesimi all'indirizzo dell'assistente arbitrale n. due senza colpirlo.

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato all’interno del recinto di gioco due fumogeni al 45° minuto del primo tempo ed al 24° minuto del secondo tempo circa ed un fumogeno al 44° minuto del primo tempo sul terreno di gioco.

C) per avere circa cinquanta dei mille sostenitori posizionati nel Settore Distinti, al rientro della squadra ospite dal riscaldamento, intonato cori espressione di discriminazione comportanti, direttamente o indirettamente offesa, denigrazione e insulto per motivi di razza, di religione, di nazionalità e di origine etnica nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cori tutti percepiti da tutti i Rappresentanti della Procura Federale ma provenienti soltanto da una piccolissima minoranza dei tifosi presenti in quel settore (cinquanta su mille), quindi, privi del requisito della dimensione previsto dall'art. 28 C.G.S.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e che non si sono verificate conseguenze dannose quanto ai lanci di oggetti, ulteriori rispetto alla mera circostanza che con un bicchiere è stato attinto un Dirigente avversario (r. proc. fed., r.c.c., r.a.a.)”.  “DIRIGENTI NON ESPULSI

Inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 5 gennaio 2023.

FORESTI DIEGO (CATANZARO)

per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti.

Misura sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS, valutate le modalità complessive della condotta e la gravità delle parole proferite (r. proc. fed.)”.

“CALCIATORI NON ESPULSI

Squalifica per tre gare effettive GATTI RICCARDO (CATANZARO)

per avere tenuto, al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la gravità della condotta tenuta a partita terminata (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.)”.

La società reclamante ha proposto tre distinti gravami deducendo eccessiva gravosità dell’ammenda a carico della società, nonché insussistenza delle violazioni attribuite a carico dei Sigg,ri Diego Foresti e Riccardo Gatti, discrepanza tra quanto accertato nel referto di gara e quanto riportato nel rapporto dei collaboratori della Procura federale e, comunque, in subordine eccessiva gravosità delle rispettive sanzioni.

Parte reclamante conclude chiedendo annullarsi le sanzioni impugnate o, in subordine, rideterminarsi le stesse, fino al presofferto.

Alla riunione svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 23 novembre 2022, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Eduardo Chiacchio, che, dopo aver esposto i motivi di gravame ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, preliminarmente disposta – ricorrendone i presupposti di rito – la riunione dei tre diversi reclami proposti dalla U.S. Catanzaro, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che le domande attore, complessivamente considerate, possano trovare solo parziale accoglimento, nei termini di cui in motivazione.

Con riferimento al reclamo promosso avverso la sanzione dell’ammenda inflitta dal G.S. alla società Catanzaro, la Corte prende atto della rinunzia formulata, in apertura dell’odierna discussione, dal difensore della predetta medesima società. La Corte dichiara, dunque, estinto il relativo procedimento.

Con riferimento alla sanzione della inibizione fino al 5 gennaio 2023 inflitta al Sig. Diego Foresti, “per avere, al 44° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato della Squadra avversaria proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti”, la società reclamante deduce che di tali fatti non vi è cenno nel referto del direttore di gara, essendo riferiti solo dai collaboratori della Procura federale.

La prospettazione difensiva, pur in astratto plausibile in ordine alla preminenza, in quanto fonte privilegiata di prova, del referto ufficiale di gara, rispetto a quanto diversamente riferito dai collaboratori della Procura federale o dal delegato di Lega, appare, nel caso di specie, priva di pregio. Infatti, nella circostanza, non vi è alcun contrasto tra il referto del direttore di gara ed il rapporto della Procura, ed il fatto che il primo non contenga alcun riferimento a quanto accertato dai collaboratori della Procura non significa, di certo, che la condotta sanzionata non si è verificata.

Questo Collegio ritiene, invece, possibile, alla luce di una attenta rivalutazione del fatto addebitato al Sig. Diego Foresti, una rideterminazione della sanzione, che appare equo contenere nella inibizione fino al 5 dicembre 2022.

Quanto all’impugnata sanzione inflitta al calciatore Sig. Riccardo Gatti, in via preliminare, il Collegio richiama, in diritto, la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui integra la fattispecie di “condotta violenta”, di cui all’art. 38 CGS, il comportamento connotato da «intenzionalità e volontarietà miranti, tanto a produrre danni da lesioni personali, quanto a porre in pericolo l’integrità fisica di colui che lo subisce; essa si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata connotata da un’accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altri» (cfr. C.S.A. 4 novembre 2020, n. 11).

Al contrario, l’ipotesi di condotta antisportiva, di cui all’art. 39 CGS, si risolve in un «comportamento meramente negligente e/o imprudente tenuto nel contesto di un contrasto frutto dell’agonismo sportivo ricompreso nell’ambito di una dinamica di gioco» (cfr. C.G.F., in C.u. FIGC, 10 gennaio 2014, n. 161/CGF).

Ciò premesso, i fatti oggetto del presente procedimento risultano dettagliatamente descritti negli atti ufficiali di gara. Il G.S. ha sanzionato il calciatore Riccardo Gatti per avere, “al termine della gara, con le squadre al centro del campo, un comportamento non corretto nei confronti di un tesserato avversario, colpendolo con un calcio alla gamba e provocandone la caduta”.

La circostanza trova riscontro anche nel rapporto dei collaboratori della Procura federale: “… a gara terminata con le squadre al centro del campo, il calciatore con la maglia n. 44 del Catanzaro, Gatti Riccardo, ha sferrato un calcio alla gamba del preparatore dei portieri del Crotone, Carafa Antonio, facendolo cadere a terra…”.

Orbene, rispetto a siffatta inequivoca e convergente affermazione nessun rilievo può assumere il fatto che di tale condotta non vi sia traccia nel rapporto o nel supplemento del IV Ufficiale di gara, pur richiamato dal direttore di gara, potendo ben trattarsi di un mero refuso nella refertazione, sul punto, da parte del medesimo arbitro.

P.Q.M.

Preso atto della rinuncia dalla società U.S. Catanzaro S.r.l. avverso la sanzione dell’ammenda, dichiara estinto il procedimento;

Accoglie parzialmente il reclamo del Sig. Foresti Diego e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino al 5.12.2022.

Conferma nel resto. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                          IL PRESIDENTE

Mauro Sferrazza                                                          Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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