F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 066/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – F.C. Crotone S.r.l.

Decisione n. 066/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 072/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino Presidente

Francesca Mite Componente (relatore)

Stefano Toschei – Componente

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 072/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l. in data 14.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 novembre 2022, l’Avv. Francesca Mite e udito l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 ed obbligo di disputare una gara a porte chiuse inflitta, in relazione alla gara Catanzaro/Crotone del 6 novembre 2022, dal Giudice Sportivo della Lega Pro. 

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento contro la società: 

A) per avere un suo sostenitore, al termine della gara, nel ballatoio della Tribuna Ospiti, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine che stava comunicando ai tifosi le modalità di deflusso, provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori presenti nel settore loro riservato, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver fatto esplodere sei petardi all’interno del recinto di giuoco (tre al 5° minuto del primo tempo, uno al 20° minuto del primo tempo, uno al 25° minuto del primo tempo, uno al 2° minuto del secondo tempo);

C) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato all’interno del recinto di gioco, al 14° minuto del secondo tempo, un’asta di bandiera in plastica;

D) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere danneggiato due seggiolini all'interno della tribuna loro riservata.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 8, 13, comma 2, 10, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerata la gravità del gesto compiuto in danno del Funzionario appartenente alle Forze dell'Ordine.

Misura attenuata in considerazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., supplemento r.proc. fed., r.c.c., obbligo di risarcimento se richiesto)”.  Parte reclamante, in sede di preannuncio di reclamo, ha ritualmente chiesto gli atti relativi al procedimento e, a seguito della trasmissione degli atti di gara da parte della Segreteria di questa Corte, ha fatto tempestivamente pervenire i motivi di reclamo.  A sostegno del reclamo diretto ad ottenere l’annullamento della sanzione dell’obbligo di disputare una gara casalinga a porte chiuse o, in via gradata, ridurre e/o commutare la sanzione inflitta dal giudice sportivo nazionale, limitandola alla sola sanzione economica minima e/o a quella minima ritenuta di giustizia, la reclamante ritiene mancanti i presupposti di cui all’art. 26, comma 3, C.G.S.; nella prospettazione assunta dalla reclamante, infatti, in relazione ai fatti sub A), la refertazione della Procura Federale sarebbe legata essenzialmente ad una testimonianza de relato dei fatti e, come tale, estranea al diretto spettro di cognizione del Giudice Sportivo.

In relazione ai fatti sub B) (esplosione di petardi) la reclamante ritiene che, non essendoci state conseguenze, la sanzione doveva essere circoscritta alla sola sanzione dell’ammenda.

Quanto alla sanzione sub C), secondo la reclamante, il fatto, ovvero il lancio di un’asta in plastica, non potrebbe qualificarsi come intrinsecamente violento.

In relazione alla condotta sub D) per la reclamante non vi sarebbe condotta violenta e contraria alle norme in materia di ordine e sicurezza, poiché i due seggiolini danneggiati all’interno della tribuna riservata ai propri sostenitori non erano stati lanciati in campo. Da ultimo, si contesta il difetto di proporzionalità e l’abnormità rispetto alla sanzione inflitta alla squadra ospitante, sulla quale gravava la responsabilità dell’organizzazione della gara.

Alla riunione, svoltasi da remoto dinanzi a questa Corte il giorno 23 novembre 2022 è comparsa l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante.

All’esito della discussione il reclamo è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.

La complessiva vicenda sottoposta all’esame di questa Corte avrebbe, forse, meritato un maggior approfondimento istruttorio da parte della Procura Federale, anche in relazione alle modalità descrittive dei fatti segnalati. Purtuttavia, il Collegio ritiene di disporre degli elementi necessari e sufficienti per decidere il reclamo, nel senso e per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al punto A) ritiene, questa Corte, che la dichiarazione resa dal responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza, secondo cui “nel far defluire dalla curva est dello stadio la tifoseria ospite un ispettore della Digos di Crotone veniva ferito alla testa da un tifoso del Crotone, al momento non identificato”, non possa essere qualificata, rectius degradata a mera “testimonianza de relato dei fatti e, come tale, estranea al diretto spettro di cognizione del Giudice Sportivo”, come da prospettazione assunta dalla reclamante. Si tratta, a ben vedere, di una dichiarazione resa direttamente ai collaboratori della Procura Federale da soggetto istituzionalmente deputato al mantenimento e al controllo dell’ordine pubblico e trasfusa nei documenti ufficiali di gara.

Stante il combinato disposto degli artt. 61, comma 1, CGS, secondo cui i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e 62, comma 1, CGS, secondo cui i provvedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, correttamente il Giudie Sportivo ha posto a base della propria decisione anche la refertazione della Procura Federale, non solo in quanto facente parte dei documenti ufficiali di gara, ma anche in quanto, dalla lettura della norma non emerge in alcun modo che alla Procura Federale sia fatto divieto di acquisire nell’imminenza dei fatti dichiarazioni rese da soggetti a ciò istituzionalmente deputati.

Accertata la valenza probante della dichiarazione resa, ai collaboratori della Procura Federale, dal responsabile dell’ordine pubblico e della sicurezza, non vi è dubbio che l’avere un sostenitore del Crotone, al termine della gara, colpito alla testa un Funzionario delle Forze dell'Ordine provocando a suo carico lesioni curate e refertate in Strutture Sanitarie, integri la fattispecie di cui all’art. 26, commi 1 e 2, C.G.S. che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”, senza che la circostanza che tali fatti vengano commessi da uno solo o da numerosi sostenitori, possa escludere la qualificazione del fatto come violento.

Da tale punto di vista, la riferibilità ad un solo tifoso del gesto violento, grave ex se, legittima pienamente la sanzione irrogata.

Quanto ai fatti sub B), C) e D) è incontestabile che l’esplosione di sei petardi all’interno del recinto di giuoco, il lancio all’interno del recinto di gioco di un’asta di bandiera in plastica, il danneggiamento di due seggiolini all'interno della tribuna loro riservata, a prescindere dal fatto che siano stati lanciati o meno in campo, da parte dei sostenitori del Crotone, integrino la fattispecie di cui all’art. 26, comma 1, C.G.S. che punisce le società per i fatti violenti commessi in occasione della gara “da uno o più dei propri sostenitori”.

Ritiene, questa Corte, che la sanzione irrogata dal Giudice sportivo sia proporzionata alla gravità dei fatti occorsi e al disvalore della condotta assunta dai sostenitori del Crotone. Al riguardo è opportuno preliminarmente segnalare che la ratio dell’istituto della responsabilità oggettiva dei sodalizi sportivi -funzionale al pacifico e regolare svolgimento delle competizioni e dell’incolumità delle persone- è quella di indurre le società a porre in essere tutte le misure necessarie per prevenire fatti lesivi per una maggiore tutela dei terzi in applicazione del principio ubi commoda, ibi et incommoda. Ciò, anche nei casi in cui la società sia impegnata in trasferta e non abbia, quindi, la diretta responsabilità della organizzazione della gara, elemento, questo, valutabile ai soli fini di contenimento della misura sanzionatoria, come in effetti già operato nel caso di specie dal Giudice Sportivo nella determinazione della sanzione.

È, infatti, incontrovertibile la necessità di graduare il quantum della sanzione, nonché la sanzione stessa, sulla base del comportamento tenuto dai sostenitori del sodalizio nel caso specifico, nel rispetto del principio di proporzionalità tra violazione dell’interesse e sanzione, correttamente calibrando quest’ultima e valutando attentamente la fattispecie posta di volta in volta all’attenzione degli Organi di giustizia sportiva.

Orbene, nel caso di specie, è palese che il Giudice Sportivo abbia già tenuto ampiamente conto della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 13, comma 2, C.G.S. e di ulteriori circostanze attenuanti, come dallo stesso espressamente indicate nel provvedimento emanato.

La sanzione inflitta, obbligo di disputare una gara a porte chiuse di una gara e l’ammenda di € 5.000,00, è, pertanto, perfettamente in linea e congrua rispetto ai gravi fatti commessi dai sostenitori del Crotone.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Francesca Mite                                                                   Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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