F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 067/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – F.C. Crotone S.r.l.
Decisione n. 067/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 073/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Paolo Tartaglia – Componente
Stefano Toschei – Componente (relatore)
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 073/CSA/2022-2023, proposto dalla società F.C. Crotone S.r.l. in data 15 novembre 2022,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso Lega Italiana Calcio Professionistico Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 novembre 2022, il Dott.
Stefano Toschei e udito l’avvocato Flavia Tortorella per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società S.C. Crotone S.r.l. ha proposto reclamo, in data 15 novembre 2022, avverso la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell’ambito federale a tutto il 7 febbraio 2023, inflitta al dirigente della società signor Raffaele Vrenna, in relazione alla gara Catanzaro 1929/FC Crotone Srl del 6 novembre 2022, dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico - Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022.
La decisione del Giudice Sportivo nei confronti del dirigente tesserato con la società FC Crotone S.r.l. è motivata come segue:“A) per avere, all'83°minuto circa, tenuto un comportamento non corretto nei confronti di un calciatore avversario proferendo parole gravemente minatorie nei suoi confronti; B) per avere, all'88° minuto circa, tenuto una condotta non regolamentare, in quanto abbandonava il terreno di gioco e, dopo essere stato espulso per tale motivo, rientrava nel recinto di gioco e proferiva parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente avversario. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2 e 18 C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta e ritenute la continuazione, la recidiva e la gravità delle parole pronunciate per due volte in due diverse occasioni e nei confronti di due differenti avversari (r. IV ufficiale, supplemento r. IV ufficiale, r. proc.fed.).” (così, testualmente, nel provvedimento sanzionatorio).
La società reclamante, nell’atto di reclamo, sostiene la erroneità della decisione assunta dal Giudice Sportivo perché, in particolare, essa rappresenta il frutto di una lettura errata degli atti di gara i quali, peraltro, recano imprecisioni ed evidenti discrasie che, in disparte l’errore nella loro lettura, dimostrano come i fatti siano andati in modo diverso da quanto è riassunto nella motivazione del provvedimento sanzionatorio, che dunque infligge una ingiusta e comunque incongrua sanzione a carico del signor Raffaele Vrenna.
La società reclamante riassume, come segue, i fatti che si sono verificati e i comportamenti ascritti al signor Vrenna:
a) in primo luogo quest’ultimo, al minuto 43° del secondo tempo regolamentare, veniva espulso da campo di gioco solo per aver abbandonato il campo per seguire l’allenatore del Crotone, signor Fabio Lerda, che era stato appena espulso;
b) il collaboratore della Procura federale riferisce che il signor Vrenna avrebbe fatto rientro nel terreno di gioco e qui avrebbe assunto la condotta, refertata da Quarto Ufficiale e così descritta: “rientrava nel campo per destinazione, si avvicinava alla panchina del Catanzaro molto agitato e gridava verso uno dei componenti della panchina, senza venire a contatto grazie all’intervento della polizia, testuali parole: “Ti Ammazzo, ti ammazzo”;
c) il collaboratore della Procura Federale, tuttavia, colloca erroneamente l’episodio all'83°minuto della partita.
Tale errore, a parere della difesa della società reclamante, ha indotto in errore il Giudice Sportivo che, dunque, ha ascritto al signor Vrenna una inammissibile duplicazione della medesima condotta, nel senso che quest’ultimo avrebbe realizzato due episodi degni di essere sanzionati all’83° minuto e all'88° minuto della partita, quando però il comportamento ascritto al Vrenna era identico. In altri termini la condotta refertata dal collaboratore della Procura Federale come avvenuta all’83° minuto della partita altro non è che la stessa condotta refertata dal Quarto Ufficiale e collocata al 43°minuto del secondo tempo, quindi all’88° minuto il signor Vrenna non era in campo perché era stato già espulso.
La difesa della società reclamante, dopo aver ricordato come la capacità probatoria dei referti dei collaboratori della Procura Federale non assume la stessa rilevanza fidefacente quale è quella assegnata ai referti del direttore di gara e dei suoi collaboratori, tenuto conto della reale verificazione degli accadimenti ascritti al signor Vrenna, ritiene la sanzione non solo ingiusta (perché riferita ad uno stesso fatto e duplicata) ma anche incongrua perché la sua entità è stata individuata dal Giudice Sportivo tenendo conto di una recidiva a carico del signor Vrenna insussistente (dal momento che il precedente preso in considerazione è riferito ad una decisione sanzionatoria la cui efficacia è stata sospesa dalla Corte di giustizia d’Appello).
La società reclamante chiedeva dunque che venisse ridotta l’entità della sanzione ovvero che fosse commutata in una ammenda.
Orbene il reclamo contiene elementi di fondatezza, ad avviso del Collegio, che conducono ad un parziale accoglimento dello stesso.
Dalla documentazione prodotta in atti emerge che a carico del signor Vrenna sono stati contestati i seguenti comportamenti:
a) nel referto del Quarto Ufficiale, per quanto è qui di interesse, si legge che, dopo l’espulsione dell’allenatore del Crotone “al 43 del 2T (…) Subito dopo facevo espellere dal direttore di gara anche il Dirigente del Crotone Calcio Sig. Vrenna Raffaele che in un primo momento seguiva il mister dentro il tunnel che conduceva negli spogliatoi. Poi rientrava nel campo per destinazione, si avvicinava alla panchina del Catanzaro molto agitato e gridava verso uno dei componenti della panchina, senza venirne a contatto grazie all’intervento della polizia, testuali parole: “Ti Ammazzo, ti ammazzo”;
b) nel supplemento di referto il direttore di gara specificava che “Con riferimento all'espulsione del dirigente Vrenna, comunico che lo stesso è stato espulso perché lasciava il recinto di gioco. A seguito di questo rientrava nel recinto di gioco e dal campo per destinazione, all'interno della sua area tecnica, proferiva le parole specificate dal quarto ufficiale di gara. Veniva poi nuovamente allontanato dal recinto di gioco in quanto espulso.”;
c) nel rapporto dei collaboratori della Procura Federale, per quanto è qui di interesse, si legge che: “Al minuto 83 il dirigente. Vrenna Raffaele del Crotone ha proferito la seguente frase, rivolgendosi al calciatore Iemmello: “quando vieni a Crotone di ammazzo”.
Tenuto conto che comunque anche le relazioni redatte dai collaboratori della Procura Federale possono assumere la consistenza di indizio di prova allorquando ciò che accade nell’ambito della loro percepibilità sensoriale all’interno del terreno di gioco è anche confermato nel referto del direttore di gara o dei suoi collaboratori, nel caso di specie il contenuto del rapporto dei collaboratori della Procura Federale manifesta due evidenti criticità:
1) colloca i fatti in un arco temporale rispetto al quale il signor Vrenna già era stato espulso;
2) quanto riferito dai collaboratori della Procura Federale non pare essere stato percepito dal direttore di gara o dai suoi collaboratori che non ne fanno menzione nel loro referto. Deriva da quanto sopra che può dirsi confermato il comportamento ascritto al signor Vrenna limitatamente al primo dei due episodi, quello inerente all’espulsione del dirigente del Crotone, atteso che detto evento è confermato in atti facenti prova fino a querela di falso (il referto del Quarto Ufficiale e il supplemento di referto del direttore di gara).
Quanto poi alla recidiva ascritta al signor Vrenna e idonea, ad avviso del Giudice Sportivo, ad aggravare l’entità della sanzione inflitta, essa è stata riferita alla “sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.11.2022 inflitta al Sig. Raffaele Vrenna in relazione alla gara Crotone/Picerno del 30.10.2022”, che però la Corte Sportiva d’appello ha sospeso con ordinanza n. 1 del 4 novembre 2022, sicché detta sanzione non può concorrere a determinare la recidiva ascritta al signor Vrenna.
In conclusione, esaminate le prospettazioni della società reclamante, il Collegio ritiene di poterle in parte condividere e, dunque, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ritiene di dover riformare in parte qua la decisione dal Giudice sportivo, espungendo dai fatti ascritti al dirigente del Crotone signor Vrenna l’episodio relativo alle frasi asseritamente dirette nei confronti del calciatore Iemmello, per mancanza di prova certa circa la realizzazione di tale avvenimento, oltre all’assenza dell’aggravante della recidiva. Ne consegue che può ritenersi congrua la sanzione della inibizione fino al 31 dicembre 2022 a carico del signor Raffaele Vrenna e in tal senso riduce la sanzione inflitta con il provvedimento del Giudice Sportivo qui oggetto di reclamo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2022.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Stefano Toschei Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce