F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 068/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – AZ Picerno s.r.l.
Decisione n. 068/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 075/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Nicola Durante - Componente (relatore)
Paolo Tartaglia - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo n. 075/CSA/2022-2023, proposto dalla AZ Picerno s.r.l.,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23 novembre 2022, il Cons.
Nicola Durante e udito l’Avv. Luis Vizzino per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La AZ Picerno s.r.l. impugna la decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega
PRO di Serie C, pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 75/DIV dell’8 novembre 2022, che – con riferimento alla partita del Campionato di Serie C 2022–2023 Picerno/Taranto, disputata il 6 novembre 2022 e terminata 2-1 – ha disposto, a carico del calciatore sig. Kouda Rachid, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, “per avere, al 49°minuto del secondo tempo, al termine della gara, con i giocatori ancora in campo, tenuto una condotta violenta nei confronti del calciatore avversario Vannucchi Gianmarco, in quanto, in reazione ad una condotta violenta commessa da quest’ultimo, lo colpiva con una testata al volto. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, la pericolosità della condotta tenuta e la delicatezza della zona del corpo dell'avversario attinta e, dall'altra, che non risultano conseguenze a carico dell'avversario (r.a.a.)”.
Col proposto reclamo, si chiede la riduzione della squalifica a due gare effettive.
Alla riunione, svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 23 novembre 2022, in videoconferenza, è comparso l’Avv. Luis Vizzino, per la AZ Picerno s.r.l.; Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ricorre, ad avviso della Corte, la circostanza attenuante della provocazione invocata nel reclamo, avendo il sig. Kouda Rachid reagito nell’immediatezza, con una testata al viso, alla condotta violenta tenuta in suo danno dal calciatore avversario sig. Vannucchi Gianmarco, che lo aveva afferrato al collo, stringendo con fare intimidatorio; condotta, quest’ultima, sanzionata dal Giudice sportivo con due giornate di squalifica.
Ciò integra l’ipotesi prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., che punisce in forma più blanda colui che abbia “agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.
La sanzione, comminata nel minimo edittale dell’art. 38 C.G.S. (tre giornate di squalifica), può pertanto essere diminuita a due giornate di squalifica, parimenti alla squalifica del sig. Vannucchi, ai sensi dell’art. 15, comma 1, C.G.S., in base al quale: “se concorrono una o più circostanze attenuanti, la sanzione può essere diminuita, qualora riferita ad un parametro temporale o pecuniario, sino alla metà del minimo previsto per l’infrazione o può essere inflitta quella immediatamente meno grave”.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Nicola Durante Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce