F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 069/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – F.C. Crotone S.r.l.

Decisione n. 069/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 074/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Nicola Durante – Componente

Paolo Tartaglia – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero di registro 074/CSA/2022-2023, proposto da FC CROTONE SRL, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 75/DIV dell’8 novembre 2022; 

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 23.11.2022, l’Avv. Paolo Tartaglia e udito l’Avv. Flavia Tortorella per la reclamante nonché sentito il quarto ufficiale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

Il FC CROTONE SRL ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra CATANZARO 1929 e FC CROTONE SRL del 06/11/2022, è stata inflitta all’allenatore sig. Franco Lerda la squalifica per tre gare effettive con la seguente motivazione: “per avere tenuto, al 43°minuto del secondo tempo, un comportamento non corretto nei confronti dei componenti della panchina avversaria uscendo dall’area tecnica e avvicinandosi con fare minaccioso e grida alla panchina del Catanzaro con atteggiamento intimidatorio, venendo per tale motivo espulso dall’arbitro; per avere, mentre veniva accompagnato dalle Forze dell’Ordine fuori dal campo, dopo essere stato espulso dall’Arbitro, proferito parole gravemente minatorie nei confronti di un Dirigente della squadra avversaria e, al contempo, un’espressione blasfema. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 CGS valutate le modalità complessive della condotta e ritenuta la continuazione (IV ufficiale, r. proc. Fed.).”.  A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della squalifica da tre a due giornate la ricorrente ha svolto alcune considerazioni.

In particolare la società ricorrente ha sostenuto la abnormità e sproporzionalità della sanzione rispetto al comportamento complessivo tenuto dal tesserato Lerda.

Inoltre la società ricorrente ha affermato che l’addebito mosso allo stesso e riferito alla espressione blasfema da lui utilizzata era conseguente alla refertazione della Procura Federale, ritenuta inutilizzabile a tali fini.

A dire della stessa sarebbe stato violato il disposto dell’art.61 comma 3 del CGS in quanto la Procura non avrebbe inviato la prescritta segnalazione nei termini previsti dalla norma. A sostegno delle sue tesi la società ricorrente richiama anche una precedente decisione della Corte sulla valenza degli atti di indagine della Procura Federale.

Senonchè l’affermazione della società  ricorrente non è fondata in quanto la norma richiamata fa riferimento a comportamenti avvenuti in campo che non siano stati visti dall’arbitro o dal var, non a comportamenti verificatisi al di fuori del campo. Ciò che è accaduto nella fattispecie avendo la Procura riferito di una espressione blasfema da parte del Lerda pronunciata “guadagnando lo spogliatoio”. E la decisione richiamata è riferita ad episodio accaduto in campo e quindi inconferente.

La Corte, sentito il Quarto Ufficiale che ha confermato quanto da lui refertato in ordine al comportamento tenuto dal Lerda, ritiene di respingere il ricorso.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.  

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                                   Pasquale Marino

 

 Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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