F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 071/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – Futsal Pistoia 1991/Meta Catania C5 ARL

Decisione n. 071/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 078/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Agostino Chiappiniello – Componente

Andrea Galli - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

DECISIONE

sul reclamo numero 078/CSA/2022-2023, proposto dalla società Futsal Pistoia 1991,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC LND di cui al Com. Uff. n. 227 del 09.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2022, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Futsal Pistoia 1991 ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 227 del 09.11.2022), in relazione alla gara del 21.10.2022 del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio a 5, non disputata, tra Meta Catania C5 ARL e Futsal Pistoia.

Con ricorso al Giudice Sportivo la Futsal Pistoia 1991 deduceva:

- di essere stata impossibilitata a raggiungere l’impianto di giuoco di Catania a causa dell’improvvisa cancellazione del volo prenotato per il medesimo giorno della disputa della gara;

- che nel caso di specie risultava applicabile la causa di forza maggiore ex art. 55 del N.O.I.F.;

- che il Comunicato Ufficiale n.1 di inizio stagione pubblicato dalla Divisione Calcio a 5, che obbliga le società a raggiungere il luogo della gara il giorno precedente a quello della disputa della stessa, deve essere ponderato in rapporto all’eccezionalità del caso specifico e delle ragioni che hanno portato la società a decidere di partire il venerdì mattina (giorno di disputa della partita de qua), a causa delle numerose gare disputate nei giorni precedenti, sia domenica sera 16 ottobre (partita di campionato contro Ciampino Aniene, disputata a Montesilvano per la diretta Sky) cui era seguito il rientro a Pistoia alle 5 del mattino del lunedì, sia mercoledì 19, di disputa della gara di Coppa Divisione  a Prato, alle quali sarebbe dovuta seguire la partenza per Catania nel giorno successivo, con conseguente rinuncia ad allenamenti, nonché con successivo pernottamento a Catania sia il giovedì 20 che il venerdì 21, essendo previsto lo svolgimento della gara alle ore 20:30;

- che per tali ragioni la società Futsal Pistoia decideva di partire con volo aereo Wizzair il giorno venerdì 21, con acquisto dei biglietti e regolare effettuazione del check-in;

- che solo alle 15:30 dello stesso 21 ottobre, dopo che la compagine si era recata all’aeroporto alle 10:00, la compagnia aerea comunicava la cancellazione del volo;

- che la società Meta Catania non aderiva alla richiesta, formulata per le vie brevi, di rimandare la gara al giorno successivo, anche ipotizzando di raggiungere in autobus la città siciliana.

La società Futsal Pistoia, quindi, invocando la sussistenza di una causa di forza maggiore, chiedeva disporsi la ripetizione della gara, o comunque di non considerare la mancata partecipazione come rinuncia e, pertanto, che non venisse disposta la sanzione pecuniaria e la applicazione della sanzione di un punto di penalizzazione.

Con tempestive controdeduzioni, la società Catania osservava che:

- secondo le disposizioni regolamentari vigenti, le società hanno l’obbligo di presentarsi in campo nel giorno e nell’ora stabilita, altrimenti sono considerate rinunciatarie;

- in forza dell’art 53, comma 2, delle N.O.I.F., la società che rinuncia alla disputa della gara di Campionato di calcio a 5 subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0-6.

La società Catania concludeva per il rigetto del ricorso avversario, con irrogazione della sanzione della perdita della gara a carico della Futsal Pistoia con il punteggio di 6-0, rinunciando, comunque, la società Catania all’indennizzo per mancato incasso in proprio favore.

Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo rilevava che:

- la gara non era stata disputata a causa della mancata presentazione sul terreno di gioco della Futsal Pistoia entro il tempo regolamentare di attesa;

- il Comunicato Ufficiale n.1 del 17.07.2022 della Divisione Calcio a 5 regolamenta il dettato della norma “Mancata partecipazione alla gara per causa di forza maggiore” ex art 55 N.O.I.F. stabilendo che “Con riferimento all’art. 55 delle NOIF, le Società di Serie A Maschile e Femminile hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e delle gare di Play Off il giorno prima della disputa delle stesse. La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC.”;

- la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, postula che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere;

- nel caso di specie la società ricorrente non ha adottato un comportamento sufficientemente diligente, avendo liberamente ed imprudentemente deciso di partire per la trasferta il giorno stesso della gara;

- il predetto Comunicato Ufficiale n.1/22 ha previsto l’obbligo per le società sportive di giungere presso la città di disputa delle gare il giorno precedente proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa di tutti gli incontri del campionato di Serie A da parte delle Società iscritte a tale campionato;

- ad ogni modo se non fosse stato indetto sciopero generale che ha coinvolto l’intero sistema di trasporto aereo nazionale, la Società avrebbe potuto raggiungere in tempo utile la destinazione avendo acquistato per tempo i biglietti aerei, ritenendosi, pertanto, equo non comminare, vista la peculiarità degli eventi, la sanzione pecuniaria accessoria e di non gravare la stessa dell’indennizzo previsto in favore della Società ospitante, stante la rinuncia in tal senso espressa da quest’ultima nelle proprie memorie difensive tempestivamente depositate.

Il Giudice Sportivo, pertanto, visti gli artt. 10 del C.G.S., 53 e 55 delle N.O.I.F ed il C.U.

n.01/22 della Divisione Calcio a 5, decideva:

- di considerare la società Futsal Pistoia rinunciataria alla disputa dell'incontro;

- di respingere il ricorso, comminando alla FUTSAL PISTOIA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica. Avverso tale decisione ha proposto impugnazione la società Futsal Pistoia, la quale, sostanzialmente riproponendo le medesime doglianze già rappresentate al Giudice Sportivo, ha dedotto che:

- sussistono delle incongruenze tra i vari Comunicati Ufficiali emanati dalla Divisione Calcio a 5, laddove il C.U. n. 1 della stagione sportiva 2022-2023 stabilisce che le gare infrasettimanali debbano avere inizio alle ore 19:00 e in caso di gare da svolgere sulle isole, fra le 15:00 e le 17:00, ragione per la quale non risulta comprensibile per quale motivo la società Meta Catania sia stata autorizzata a indicare come orario di gioco per le proprie gare interne il venerdì alle 20:30;

- a causa di tali incongruenze la società Futsal Pistoia è stata indotta ad optare per la partenza la mattina del giorno della gara;

- inoltre, da un lato, nel Comunicato Ufficiale n. 32 denominato “Gare da Effettuarsi con diretta Sky”, viene richiamato quanto disposto nel Comunicato Ufficiale n.1 relativamente alla causa di forza maggiore, indicando l’obbligo di raggiungere la località sede della gara il giorno antecedente la disputa della stessa, tuttavia, d’altro lato, nel successivo Comunicato n. 44, denominato “Disposizioni relative ai campionati nazionali di serie A – A2 – B maschili – serie A e A2 femminili – under 19 maschile e femminile – coppa Italia”, non si rinviene alcun riferimento alla obbligatorietà di raggiungere la sede della gara il giorno antecedente la disputa della stessa;

- tale omissione ha indotto la società a ritenere che l’obbligatorietà di raggiungere la sede della gara nel giorno antecedente alla disputa della stessa indicata nel Comunicato n. 1 sia riferibile alle sole gare in diretta Sky e non a tutte le gare.  La reclamante, pertanto, ha concluso chiedendo riconoscersi la causa di forza maggiore ex art. 55 N.O.I.F. e di disporre la ripetizione della gara Meta Catania – Futsal Pistoia.

Con memoria tempestivamente depositata, la società Catania ha sostenuto che:

- la soc. Pistoia ha cercato di arrecare una ingiustificata e faziosa confusione sulla “gerarchia” dei Comunicati Ufficiali emessi dalla Divisione Calcio a 5;

- chiaro, palese ed evidente appare il significato del Comunicato n.1 della stagione sportiva 2022/23 pubblicato in data 17.07.2022 dalla Divisione Calcio a 5.

La resistente, pertanto, ha concluso domandando il rigetto dell’avverso reclamo, con conferma della decisione resa dal Giudice Sportivo.

Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 novembre 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che la decisione assunta dal Giudice Sportivo debba essere confermata, con conseguente rigetto del reclamo.

Il Comunicato Ufficiale n.1 della stagione sportiva 2022/23, pubblicato in data 17.07.2022 dalla Divisione Calcio a 5, al Capito VII, intitolato Norme relative ai campionati, al paragrafo VII/1) giornate di gara, alla lettera a), prevede che i giorni in cui debbono svolgersi le partite del Campionato Nazionale di Serie A Maschile sono: venerdì/sabato/domenica. Al paragrafo VII/2) orario gare, si stabilisce che per la Serie A nella giornata di venerdì l’orario di inizio gara può disporsi tra le 19:30 e le 20:30.

Il medesimo paragrafo, disponendo un’eccezione nei soli casi di turno di gara ricadenti in giorni feriali infrasettimanali, stabilisce che l’orario di gara, pur fissato per le 19:00, in caso di società sportive con sede nelle isole, va anticipato tra le ore 15.00 e le ore 17.00. Inoltre, il Comunicato Ufficiale n. 32 della Divisione Calcio a 5, pubblicato in data 13.09.2022, inerente alle gare da trasmettere in diretta Tv “Sky Sport”, all’art.5, comma 1, reca la medesima disposizione contenuta nel Comunicato Ufficiale n.1 sopra richiamato, disponendo che “Con riferimento all’art. 55 delle NOIF le Società hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede delle gare di campionato il giorno prima della disputa delle stesse” e al comma 2 stabilisce che “La declaratoria della causa di forza maggiore compete agli Organi di Giustizia Sportiva della FIGC con le procedure previste dal Codice di Giustizia Sportiva”.

Infine, il Comunicato Ufficiale n. 44 del 15.09.2022, avente ad oggetto Disposizioni relative ai campionati nazionali di serie A – A2 – B maschili – serie A e A2 femminili – under 19 maschile e femminile – Coppa Italia, nulla prevede in ordine ai giorni ed agli orari di gara, né le modalità per raggiungere il luogo di gara; non dispone alcuna variazione, né deroga al dettato di cui al Comunicato n.1 in merito all’obbligo di raggiungere il Comune sede delle gare di campionato il giorno prima della disputa delle stesse.

La regolamentazione suesposta risulta sufficientemente chiara nella determinazione dei criteri di determinazione degli orari di disputa delle gare e delle prescrizioni cui devono attenersi le varie società sportive, per cui sul punto risulta infondata la deduzione della società Futsal Pistoia laddove sostiene che, a causa della difficile interpretazione delle predette disposizioni, sarebbe stata indotta ad optare per la partenza la mattina del giorno della gara.

Il Giudice Sportivo, inoltre, ha correttamente individuato la ragione della previsione dell’obbligo di raggiungere il luogo di gara il giorno antecedente la partita, statuendo che “Il predetto articolo, infatti, è stato predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa di tutti gli incontri del campionato di Serie A da parte delle Società iscritte a tale campionato.”.

In particolare, la giurisprudenza sportiva ha ammesso la rilevanza dell’errore incolpevole e della buona fede (soggettiva) quali cause (la cui concreta ricorrenza deve essere dimostrata dall’agente) di esclusione della responsabilità, che concorrono ad elidere l’elemento soggettivo dell’illecito, depurando la condotta di quel necessario minimum di consapevolezza e determinatezza che si richiede al soggetto nel porre in essere atti contrari alle norme sportive.

Si tratta di una speciale causa di esclusione della responsabilità che può trovare applicazione previa attenta e specifica valutazione del caso specifico.

La forza maggiore, quindi, deve essere ritenuta alla stregua di una forza esterna avverso cui un soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà ed in modo inevitabile, a compiere un’azione, misurandosi sui concetti dell'imprevedibilità, della cogenza e della insuperabilità

È già stato osservato dalle pronunce in subiecta materia che il legislatore sportivo, a differenza di quello ordinario e segnatamente penale, non ha ritenuto di dover inserire, oltre alla forza maggiore, anche il caso fortuito quale elemento che possa escludere la rimproverabilità della condotta all’agente. Tale, peculiare, omissione ha negli anni condotto la giurisprudenza federale a fornire una interpretazione piuttosto estesa della prima, arrivando, tuttavia, a ritenere che la stessa debba comunque coincidere con un evento assolutamente “imprevedibile”, tendendo, in buona sostanza, a ricomprendere nella forza maggiore il significato tradizionale attribuito al caso fortuito.

Dunque, «se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione» (nel caso di specie, Corte giust. fed., in C.U., 13 luglio 2011, n. 006/CGF).

Ad ogni modo sia il caso fortuito che la forza maggiore, per risultare integrati, debbono essere caratterizzati dall’«eccezionalità», presente nell’eventualità in cui si ravvisi la necessità di valutare la responsabilità di un soggetto e la riconducibilità dell’inadempienza a quest’ultimo che, se impedito contro la sua volontà ovvero costretto da forze esterne preponderanti, può avvalersi dell’esimente che sorge in relazione al nesso causale tra l’inadempienza e la impedita o forzata volontà di adempiere.

L'evento esterno deve quindi risultare imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, così che solo in tal caso esso può assurgere a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell'art. 55 N.O.I.F., ad esimere la società stessa da ogni forma di responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione (sul punto, Corte Sportiva di Appello, Sez.III, in C.U., 2 maggio 2022, n. 277/CSA).

La nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere.

Nel caso di specie, la società reclamante non ha fornito la dimostrazione di aver posto in essere un comportamento diligente al di là dell’evento fortuito e tale da integrare la causa di forza maggiore, avendo liberamente ed imprudentemente deciso di partire per la trasferta in direzione Catania il giorno stesso in cui era previsto lo svolgimento della gara, pur in presenza di norme e disposizioni che richiedono in modo chiaro alle società di presentarsi presso la città di destinazione il giorno antecedente, proprio per evitare il verificarsi situazioni analoghe a quella concretizzatasi nel caso in delibazione, al fine di garantire con certezza lo svolgimento degli incontri di campionato.

Ne consegue che la decisione del Giudice Sportivo deve essere confermata, condividendosi anche la determinazione di non comminare la sanzione pecuniaria accessoria, tenuto conto che, se non fosse stato indetto lo sciopero generale che ha coinvolto l’intero sistema di trasporto aereo nazionale, la Società avrebbe potuto raggiungere in tempo utile la destinazione avendo acquistato per tempo i biglietti aerei e di non gravare la società reclamante dell’indennizzo previsto in favore della Società ospitante, stante la rinuncia in tal senso operata dal Catania.

Alla luce di quanto sopra, correttamente il Giudice Sportivo, in applicazione degli artt. 53 e 55 delle N.O.I.F. e del C.U. n. 1/2022 della Divisione Calcio a 5, ha comminato alla reclamante la sanzione di cui al Comunicato Ufficiale impugnato, che merita, dunque, conferma.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                    Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it