F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 072/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – Nola 1925 A.S.D.

Decisione n. 072/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 079 /CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Stefano Agamennone - Componente (relatore)

Andera Galli – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 079/CSA/2022-2023, proposto dalla società Nola 1925 A.S.D  in data 18.11.2022,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 55 del 15.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2022, l’Avv. Stefano Agamennone e sentito l’arbitro;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società Nola Calcio 1925 A.S.D   ha proposto reclamo avverso la sanzione dell’ammenda di € 2.500,00, con diffida, inflitta alla reclamante dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n.  55 del 15.11.2022, in relazione alla gara Nola Calcio 1925 ASD/Paganese Calcio 1926S.C.S.D. del 13.11.2022.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere un soggetto non identificato, ma chiaramente riconducibile alla società, indebitamente presente nell’area degli spogliatoi, colpito con alcuni pugni alla testa ed alla schiena l’allenatore della squadra avversaria”

La società reclamante con il ricorso introduttivo ha chiesto, in via principale, la revoca e/o l’annullamento della sanzione dell’ammenda e della diffida; in subordine, la revoca e/o annullamento della diffida e la riduzione della sanzione pecuniaria inflitta. La Società Nola 1925 A.S.D. ritiene la sanzione comminata eccessivamente gravosa e severa, in relazione alla dinamica dei fatti, perché il Giudice Sportivo avrebbe omesso di valutare la sussistenza della circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lettera a) del C.G.S.. Il comportamento del soggetto con la tuta del Nola, “probabilmente il magazziniere”, come indicato dall’arbitro nel proprio referto, infatti, sarebbe stato determinato dalla condotta violenta dell’allenatore della squadra avversaria, che, a fine gara, ha colpito con pugni, prima un calciatore della società Nola 1925 e, successivamente, i dirigenti e lo stesso magazziniere che istintivamente si sarebbe limitato a difendersi.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 25 novembre 2022 il ricorso è stato ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere accolto.

La Corte, ben consapevole del principio espresso dall’art. 61, 1, C.G.S., riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ha ritenuto di ascoltare, a chiarimento della dinamica dei fatti, l’arbitro della gara in questione.

Il Sig Enrico Eremitaggio, arbitro della gara Nola Calcio 1925 ASD/Paganese Calcio 1926 S.C.S.D. del 13.11.2022, raggiunto telefonicamente durante la camera di consiglio, ha chiarito la dinamica dei fatti.

Il soggetto con la tuta dalla società reclamante sarebbe intervenuto, a fine gara, per difendere i tesserati della società dall’atteggiamento violento tenuto dall’allenatore della squadra avversaria.

Il direttore di gara ha inoltre chiarito che, trattandosi del magazziniere della società reclamante, la sua presenza nella zona antistante gli spogliatoi non poteva essere considerata indebita.

Da quanto esposto, emerge che nel caso di specie può trovare effettivamente applicazione la circostanza attenuante di cui all’art 13, comma 1, lett. a), C.G.S., invocata dalla reclamante, atteso che il magazziniere ha agito “in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui”.

Alla luce della dinamica dei fatti, per come chiariti dall’arbitro, la Corte ritiene di accogliere il reclamo e di applicare una diversa e più congrua sanzione, annullando la sanzione della diffida e riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00, in considerazione della applicazione dell’attenuante e della complessiva minor gravità della condotta posta in essere dal soggetto addetto a servizi della società reclamante.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 1.000,00 e annulla la diffida. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.   

 

L’ESTENSORE                                                  IL PRESIDENTE

Stefano Agamennone                                          Patrizio Leozappa               

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it