F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 075/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – Sig. Beye Mouhamadou Moustapha

Decisione n. 075/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 061/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone – Componente

Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 061/CSA/2022-2023, proposto da BEYE MOUHAMADOU MOUSTAPHA della società Fologore Caratese A.S.D. in data 09.11.2022, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale della LND, di cui al Com. Uff. n. 48 del 02.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25.11.2022, il dott. Sebastiano Zafarana;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Il calciatore BEYE MOUHAMADOU MOUSTAPHA ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Nazionale (Com. Uff. n.48 del 2 novembre 2022) in relazione alla gara del Campionato di Serie D – Girone B tra FOLGORE CARATESE A.S.D. / CALCIO DESENZANO CALVINA disputata il 30.10.2022 terminata col risultato di 3-0, il quale gli ha irrogato la squalifica a tempo fino al 30/12/2022 con la seguente motivazione: “Espulso per intervento falloso su un avversario lanciato a rete senza ostacolo, alla notifica del provvedimento disciplinare poggiava le mani sul petto del Direttore di gara spingendolo e costringendolo ad arretrare. Nella circostanza si rifiutava di abbandonare il recinto di gioco e tentava nuovamente il contatto fisico con il Direttore di gara rendendo necessario l'intervento dei propri compagni di squadra che riuscivano con forza a farlo allontanare. Al termine della gara, nel tunnel che conduce agli spogliatoi, cercava nuovamente di venire a contatto con il Direttore di gara non riuscendovi per il pronto intervento dei propri dirigenti”.

Il reclamante deduce la violazione del principio di proporzionalità ed afflittività della sanzione rispetto ai fatti accaduti.

Dopo aver premesso notizie di carattere generali sulla personalità del calciatore e sulle vicissitudini (legate agli infortuni da egli subiti) che lo hanno tenuto a lungo lontano dai campi di giuoco, finalizzate a far emergere un turbamento dello stato d’animo del giocatore, con il reclamo si deduce:

- una supposta incongruenza tra la motivazione adottata dal Giudice Sportivo - il quale ha sanzionato la condotta del calciatore riferendo che questi “poggiava le mani sul petto del Direttore di gara spingendolo e costringendolo ad arretrare” - e quanto invece refertato dall’Arbitro il quale ha annotato che “dopo la notifica del provvedimento  disciplinare mi metteva le mani sul petto, spingendomi leggermente ed ero costretto ad arretrare per evitare il contatto fisico”; ne inferisce, il reclamante, che per sua stessa ammissione sarebbe stato l’arbitro ad arretrare proprio “per evitare il contatto fisico”, sicché detto contatto fisico non si sarebbe mai verificato, come invece erroneamente ritenuto dal Giudice Sportivo;

- il calciatore non avrebbe agito con l’intenzione di arrecare un danno fisico nei confronti del direttore di gara, ma turbato e infastidito per l’espulsione ricevuta avrebbe soltanto cercato il confronto per capire le ragioni dell’espulsione.

Il reclamante si appella poi a due precedenti giurisprudenziali di questa Corte (n.283 del 06/05/2022 e n.306 del 18/05/2022) che, in tesi, avrebbero più benevolmente sanzionato condotte analoghe a quella qui in esame, e chiede:

- in via principale: di derubricare la condotta a “gravemente irriguardosa” considerando quale pena il minimo edittale ed applicare le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo;

- in via subordinata: qualificare la condotta del signor Beye Mouhamadou Moustapha ai sensi dell’art.36 comma 1 lettera a) irriguardosa considerando quale pena il minimo edittale ed applicare le circostanze attenuanti sino a rideterminare la sanzione nel minimo.

Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 25/11/2022 nessuno è comparso per il reclamante.

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo meriti parziale accoglimento, nei sensi e nei limiti appresso specificati.

Deve infatti rilevarsi, sotto un primo profilo, che non sussiste la denunziata incongruenza tra la motivazione adottata dal Giudice Sportivo rispetto agli accadimenti come refertati dall’arbitro, come risulta evidente dalla trascrizione integrale del referto arbitrale: “Alla notifica del provvedimento di espulsione, il calciatore mi metteva le mani sul petto spingendomi e non volendo uscire dal TDG. È stato necessario l’intervento dei compagni per portarlo fuori dal recinto di giuoco con forza, dato che lui si opponeva. Inoltre, a gara terminata, sotto il tunnel, mi aspettava e ancora cercava il contato fisico chiedendo spiegazione del fatto”.

Inoltre, nel supplemento di rapporto l’arbitro riferisce: “dopo la notifica del provvedimento disciplinare, mi metteva le mani sul petto, spingendomi leggermente ed ero costretto ad arretrare per evitare il contatto fisico.

Il suo capitano provvedeva ad allontanare il n13 da me, ma poi, riusciva a divincolarsi e cercava ancora di venire verso di me cercando il corpo a corpo, con fare minaccioso. Nuovamente i suoi compagni lo portavano verso il tunnel degli spogliatoi.

A gara terminata, nel tunnel, mi aspettava e cercava di venire al contatto fisico con me, richiedendo spiegazioni del provvedimento. In quel momento arrivavano i suoi dirigenti per accompagnarlo definitivamente in spogliatoio”.

Risulta pertanto chiaramente documentato che dopo la notifica del provvedimento di espulsione c’è stato sia il contatto fisico del calciatore con l’arbitro (mani sul petto), che la lieve spinta e che l’arbitro è arretrato al solo fine di interrompere o far cessare il contatto fisico, ancorché si sia impropriamente espresso col termine “evitare”.

Quanto all’entità della squalifica comminata al calciatore deve rilevarsi che, l’art. 36 C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”), al comma 1, stabilisce:

“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:

b) per quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico”. Nel caso in esame, come detto, è palese la condotta irriguardosa tenuta dal calciatore nel protestare venendo in contatto fisico con l’arbitro, che già giustifica l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.

Sanzione che peraltro va aumentata in relazione alle seguenti circostanze del caso concreto: dall’avere il calciatore espulso rifiutato di uscire dal terreno di giuoco spontaneamente, rendendo necessario l’intervento dei propri compagni che lo hanno accompagnato fuori dal campo forzatamente; dall’avere opposto resistenza alla fuoriuscita dal campo, divincolandosi e nuovamente cercando di ingaggiare un corpo a corpo con l’arbitro con fare minaccioso; dall’avere successivamente reiterato la medesime condotte nei confronti dell’arbitro, attendendolo nel tunnel che conduce allo spogliatoio e cercando nuovamente il contatto fisico, impedito questa volta dall’intervento dei propri dirigenti.

Va poi aggiunto, quanto alla invocata attenuante, che non può riconoscersi alcuna rilevanza allo stato d’animo generale del giocatore, sia perché non espressamente previsto e codificato dal C.G.S. come tale, sia perché inconferente, non essendo legato da uno stretto vincolo di causalità rispetto all’occorso; a nulla poi rileva che nessuna conseguenza fisica abbia riportato l’Arbitro.

Tutto ciò precisato, ritiene tuttavia la Corte – pur prescindendo dalla irrilevante attenuante e dai precedenti giurisprudenziali citati – che in applicazione dei comuni principi di proporzionalità e di equità la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo sia eccessivamente afflittiva rispetto all’occorso, corrispondendo in sostanza ad 8 giornate di squalifica effettiva. Appare pertanto più confacente al caso di specie rimodulare l’entità della sanzione al fine di parametrarla al reale disvalore della condotta posta in essere dal calciatore, e per l’effetto la sanzione a tempo va ridotta nel senso di fissare il termine finale della squalifica al 15 dicembre 2022.

Conclusivamente, la domanda di riduzione della squalifica del calciatore Mouhamadou Moustapha Beye formulata dal reclamante può essere accolta ma nei limiti e nei sensi sopra precisati, e per l’effetto, l’appello proposto deve essere parzialmente accolto.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce la sanzione della squalifica fino al 15.12.2022.

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                     IL PRESIDENTE

Sebastiano Zafarana                                                              Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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