F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 12/TFNT del 7 Dicembre 2022 (motivazioni) – Sevilla Rodrigo Rocio / ASD Royal Team Lamezia – Reg. Prot. 15/TFN-ST

Decisione/0012/TFNST-2022-2023

Registro procedimenti n. 0015/TFNST/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

 

composto dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore – Presidente

Antonio Rinaudo – Vice Presidente

Roberto Bucchi – Vice Presidente

Angelo Pasquale Perta – Componente (Relatore)

Flavia Tobia – Componente

ha pronunciato, all’udienza del giorno 29 novembre 2022, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice Sevilla Rodrigo Rocio (n. 26.5.1989 - matr. 1012081) nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia (matr. 937025) per apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento,

la seguente

DECISIONE

Con ricorso ex art. 89 CGS regolarmente e ritualmente incardinato, veniva adito l’intestato Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, onde sentir accertare e dichiarare la nullità del tesseramento della calciatrice Sevilla Rodrigo Rocio (matr. 1012081) nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia (matr. 937025).

La conoscenza dell’invalidità del tesseramento della calciatrice risulta essere avvenuta il 5 ottobre 2022, data nella quale è stata ricevuta dalla stessa la mail, da parte della Divisione calcio a 5, con allegato il modulo ufficiale di tesseramento n. DL 11754016, regolarmente depositato dalla società all’ufficio tesseramenti competente; ed il procedimento veniva promosso dalla calciatrice entro il trentesimo giorno dall'asserita e documentata scoperta del vizio denunciato ed eccepito in seno al ricorso, ragione per cui l’iniziativa giudiziaria, anche nella contumacia della società resistente, va preliminarmente dichiarata tempestiva.

Venendo al merito della controversia, il ricorso appare fondato e merita accoglimento.

A sostegno della domanda spiegata veniva, invero, rilevata ed eccepita l’apocrifia della sottoscrizione della calciatrice risultante apposta in calce al modulo di tesseramento in questione e veniva allegata, quale fonte di prova, la firma risultante dalla carta di identità, rilasciata in data antecedente rispetto alla sottoscrizione del modulo di tesseramento, a titolo di scrittura “comparativa” certamente riconducibile alla calciatrice.

Anche da un epidermico esame di detta scrittura “comparativa”, appare “ictu oculi” la diversità del tratto grafico, tanto in larghezza che in altezza e per caratteristiche delle singole lettere.

Sulla base della documentazione versata in atti dalla parte attrice, la vicenda in esame può essere ricostruita nei seguenti termini.

La ricorrente, tesserata nella stagione sportiva 2021/2022 con la società Athena Sassari FC, per la successiva stagione sportiva 2022/2023 veniva contattata dalla società ASD Royal Team Lamezia, con la quale iniziavano delle normali trattative e delle proposte da parte della società, al fine di raggiungere un accordo.

La trattativa, però, non andava a buon fine e la calciatrice decideva, quindi, di non firmare il tesseramento per la società ASD Royal Team Lamezia.

Successivamente, la ricorrente veniva contattata da altre società sportive di calcio a 5 italiane, con le quali intavolava delle nuove trattative ed in particolare una di queste, con la quale la calciatrice aveva raggiunto un accordo di massima, le comunicava verbalmente che lei, in realtà, risultava già tesserata con altro sodalizio e che, quindi, non era possibile tesserarla con loro.

La calciatrice, a quel punto stupita dalla notizia ricevuta, inviava una mail all’ufficio tesseramenti della Divisione calcio a 5, al fine di verificare la sua posizione e per chiedere la copia dell’eventuale sottoscrizione di un esistente tesseramento.

La Divisione calcio a 5 rispondeva, sempre tramite mail, in data 5 ottobre 2022, mettendo in allegato il modulo del tesseramento con la società Royal Team Lamezia; e la calciatrice, dopo aver preso visione del modulo di tesseramento n. DL 11754016, depositato dalla società Royal Team Lamezia, presso l’ufficio preposto e verificata la firma apposta a suo nome in calce al modulo, non la riconosceva come propria e chiedeva immediatamente spiegazioni alla società Royal Team Lamezia, senza mai ottenere alcun riscontro, al fine di sapere chi avesse firmato quel modulo di tesseramento, contestando l’apocrifia della firma apposta sul modulo di tesseramento citato, dal quale risultava che qualcuno avrebbe apposto la sottoscrizione per la stessa sul detto modulo, ma che tale firma apposta nel predetto modulo di tesseramento, non era stata da lei scritta.

Nell’inerzia, e conseguente acquiescenza, della controparte, e visto il formale disconoscimento della firma da parte della calciatrice, risultante dal ricorso, da cui risulta espressamente che la stessa dichiara di non averlo mai firmato, come confermato anche in udienza dal suo difensore, deve, pertanto, accedersi alla tesi offerta dalla ricorrente, secondo la quale, la calciatrice Sevilla Rodrigo Rocio, ad oggi si trova ad essere tesserata con la società Royal Team Lamezia (a sua insaputa), senza aver mai firmato un regolare tesseramento volto a confermare la sua volontà di partecipare al campionato di Serie A2 femminile di calcio a 5 con il predetto sodalizio.

Detto tesseramento deve ritenersi pertanto nullo per apocrifia della sottoscrizione della calciatrice sul relativo modulo, non essendo stato mai sottoscritto dalla ricorrente.

Sulla base di tale conclusione, questo Tribunale ritiene, inoltre, doveroso investire, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 89, co. 7, CGS, il competente organo della Procura federale per gli accertamenti da svolgersi finalizzati alla individuazione delle responsabilità disciplinari in ordine alla apocrifia della firma sopra indicata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla calciatrice Sevilla Rodrigo Rocio (matr. 1012081) e, per l’effetto, dichiara la nullità del tesseramento della stessa nei confronti della società ASD Royal Team Lamezia (matr. 937025).

Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, ai sensi dell’art. 89, comma 7, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 29 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                         IL PRESIDENTE

Angelo Pasquale Perta                                             Gioacchino Tornatore

 

Depositato in data 7 dicembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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