CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 1/2022 – DI CARLO Gianluca c/ GENOA CFC S.p.A.

Lodo n. 1
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Virginia Zambrano
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Amalia Falcone
ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dal
Sig. DI CARLO Gianluca, Agente Sportivo, iscritto nel registro FIGC con n. 1136 e iscritto presso il CONI con il numero di tessera 2640910894, rappresentato e difeso dall’Avv. Guido Del Re ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Via Virginio Orsini, n. 21,
- Parte istante -
contro
la società Sportiva GENOA CFC S.p.A., affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, con sede sociale in Genova, Villa Rostan, Via Ronchi, n.67, p.iva 00973790108, in persona del legale rappresentante pro tempore.
- Parte intimata –
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con istanza di arbitrato del 18 gennaio 2022, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Gianluca Di Carlo, con il patrocinio dell’Avv. Guido Del Re, avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Società Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in virtù del contratto sottoscritto in data 10 giugno 2021, con il quale la predetta Società ligure aveva conferito al suddetto istante il mandato in via esclusiva avente ad oggetto la conclusione di un contratto di prestazione sportiva professionistica del calciatore Aleksander Buksa, contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato volto alla cura, da parte dell'istante Agente Sportivo, degli interessi della Società Genoa, con particolare riguardo all’opera di intermediazione nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Aleksander Buksa, prestando consulenza nell'attività diretta alla definizione, durata, compenso ed ogni altra pattuizione del contratto.
Parte intimata non si costituiva in giudizio e non provvedeva alla nomina dell’arbitro nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore. Il Presidente del Collegio di Garanzia provvedeva, quindi, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento, a nominare l’Avv. Amalia Falcone, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri hanno convenuto la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona del Prof. Avv. Virginia Zambrano, che, con dichiarazione del 1° febbraio 2022, ha accettato.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata al 7 febbraio 2022, in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex Covid - 19), onde esperire il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della assenza della società Sportiva Genoa CFC S.p.A.
Preso atto della acclarata impossibilità di addivenire ad una conciliazione, il Collegio Arbitrale dichiarava esperito senza successo il tentativo di conciliazione e fissava la successiva udienza di discussione per il 14 febbraio 2022, alle ore 09:00; veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza (prot. 00135/2022) del 7 febbraio 2022, autorizzando anche l’eventuale deposito di note.
All’udienza di discussione, che si è svolta in teleconferenza, il Collegio Arbitrale prendeva atto della presenza del solo difensore della parte istante, Avv. Guido Del Re (a tutela degli interessi del sig. Gianluca Di Carlo).
Risultava essere, invece, contumace la parte intimata (Genoa CFC S.p.A.). Il Collegio Arbitrale chiedeva alla parte costituita se, nelle more, fosse intervenuto un accordo transattivo per il bonario componimento della controversia di cui in epigrafe.
L'avv. Del Re rappresenta di non essere stato contattato dalla intimata Genoa CFC S.p.A. né di aver ricevuto alcuna proposta sottesa all'individuazione di un'ipotesi transattiva, riportandosi a quanto dedotto e prodotto nell'atto introduttivo.
Su tali premesse, il Collegio, preso atto di quanto rappresentato dal difensore di parte istante, tratteneva la causa in decisione come da verbale di udienza del 14 febbraio 2022.
In Diritto
L’istanza presentata dall’Agente Sportivo Sig. Gianluca Di Carlo nei confronti della Società intimata Genoa CFC S.p.A. è ammissibile e fondata, meritando, pertanto, accoglimento.
In vero, l’Agente Sportivo ha ritualmente depositato in atti la copia del contratto di mandato con pattuizione di esclusiva, stipulato con la suddetta Società, in data 10 giugno 2021, e avente ad oggetto, ex art. 1 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato “…la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica… del seguente calciatore Aleksander Buksa”. Il contratto ritualmente depositato presso la Commissione Agenti FIGC, in data 21 giugno 2021, come da PEC di conferma del 27 giugno 2021.
Le doglianze di parte istante derivano dal mancato adempimento della previsione di cui all’art. 4 dell’Accordo integrativo del contratto di mandato, rubricato “Termini, condizioni e modalità di pagamento”, dell’Accordo integrativo del contratto di mandato. Ivi, alla lettera “a,” veniva pattuito il pagamento della somma omnicomprensiva pari ad euro 3.000.000,00= (tre milioni/00), oltre fiscalità, prevedendosi una rateazione secondo il seguente calendario:
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  15.07.2021;
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  03.01.2022;
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  30.03.2022;
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  15.07.2022;
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  30.03.2023;
• euro  500.000,00=  (cinquecentomila/00)  al  31.07.2023.
E, in vero, nonostante si concludesse il contratto con il calciatore Aleksander Buksa, la Società Genoa CFC S.p.A. non provvedeva ad onorare il pagamento del primo rateo con scadenza al 15 luglio 2021. Su queste basi, in data 1° settembre 2021, le parti sottoscrivevano quindi accordo transattivo, onde consentire alla Società Genoa CFC S.p.A. un più agevole adempimento, salvo la decadenza dal beneficio del termine in caso di mancato pagamento anche di una sola rata ex art. 1186 c.c. In luogo dell’originario ammontare di euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), la Società Genoa CFC S.p.A. offriva a titolo transattivo l’importo di euro 450.000,00, di cui 200.000,00 da pagarsi al 30 novembre 2021 e la rimanente somma (pari a euro 250.000,00) da pagarsi entro il 30 dicembre 2021. Termini da intendersi, evidentemente, a beneficio del debitore.
La Società Genoa CFC S.p.A., tuttavia, non solo risultava inadempiente rispetto ai contenuti dell’accordo transattivo, ma non pagava neppure la seconda rata, con termine al 3 gennaio 2022, sì da giustificare la diffida di pagamento e messa in mora, del 9 gennaio 2022, con cui si intimava al Genoa il pagamento del quantum debitum (in relazione alle prestazioni già maturate) entro il termine ultimo del 20 gennaio 2022, con l’avvertenza che, in mancanza di riscontro, si sarebbe proceduto a presentare istanza di Arbitrato innanzi al Collegio di Garanzia del CONI. Nell’istanza  presentata  a  questo  Collegio,  parte  ricorrente  chiedeva,  nelle  conclusioni,  la condanna del Genoa CFC S.p.A. al pagamento della somma di euro 500.000,00, oltre IVA e con gli interessi in misura pari al tasso legale, nonché delle spese legali, dei diritti del CONI e degli onorari per il Collegio arbitrale.  Alla luce di quanto premesso, l’istanza in rito formulata da parte attrice è fondata e deve essere  accolta.
La circostanza che la Società Genoa CFC S.p.A. intimata abbia deciso di non costituirsi in udienza e, quindi, sia da ritenersi contumace, non è di ostacolo alla prosecuzione del giudizio arbitrale.
In siffatte circostanze, la legittimità del lodo riposa sulla verifica della regolarità della notifica nonché sull’accertamento delle motivazioni della mancata costituzione. Questi accertamenti – come noto – non solo hanno lo scopo di tutelare le parti in causa, ma sono altresì intese a garantire il rispetto del principio del contraddittorio nonché la regolarità del giudizio sulla base della conoscenza/conoscibilità dello stesso. Il Collegio, prendendo atto nell’udienza di conciliazione del 7 febbraio 2022,  dell’assenza di parte intimata,  ha con ordinanza fissato l’udienza del 14 febbraio invitando a darne notizia, anche stavolta per il tramite della notifica via PEC, a parte convenuta che, dunque, già solo per questo non poteva non essere a conoscenza dell’instaurato procedimento arbitrale.
Ne consegue che la mancata presentazione di parte intimata è espressiva della sua chiara intenzione di non presentarsi.
Non per questo la contumacia del convenuto solleva l’istante da provare i fatti a fondamento della sua pretesa. Se è vero che il suo onere probatorio risulta meno grave per l’assenza di eventuali contestazioni che inficino la veridicità delle sue allegazioni, è anche vero che l’istante è comunque tenuto a provare il fondamento della sua pretesa, onde offrire al Collegio elementi sufficienti ad assumere una decisione che sia rispettosa del principio di equità e di giustizia sostanziale. Tale onere, nella specie, appare adempiuto in considerazione dell’allegazione documentale di una serie di fatti, da cui emerge in maniera inequivoca che: 1)  esiste un contratto a prestazioni corrispettive; 2) che una parte ha adempiuto alla sua prestazione, rendendo possibile la conclusione del contratto fra il Genoa e il calciatore Aleksander Buksa; 3) che l’altra parte non ha adempiuto al pagamento del corrispettivo, pur essendo “maturato” il tempo (ovverossia, sia scaduto il termine).
In assenza di contestazioni del rapporto contrattuale - cosa che, nella specie, pare pacifica, atteso che l’accordo transattivo del 1° settembre 2021 sottende una chiara ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., giacché se fosse contestato il rapporto fondamentale non si capirebbero le ragioni per cui si è pacificamente addivenuti allo stesso - è pacifico che il debitore di una somma di danaro risponde pur in assenza di una condotta colpevole (Cass., 2013/2577), a meno di sopravvenienze comunque estranee al rischio inerente all’organizzazione di una prestazione di danaro. Sempre che di tanto sia offerta prova, cosa che nella specie non è accaduto.
Questo Collegio ritiene, pertanto, che, se è vero che la non contestazione, da parte del convenuto contumace, non comporta automaticamente la tacita ammissione dei fatti o delle ragioni dell’attore, è anche vero che, qui, per le ragioni esposte, vi sono sufficienti elementi per ritenere che la Società Genoa CFC S.p.A. sia inadempiente rispetto agli obblighi contrattualmente assunti.
Sussistono, quindi, giusti motivi per condannare la società sportiva Genoa CFC S.p.A. al pagamento delle spese per assistenza difensiva, oltre spese generali, IVA e CPA, nonché dei diritti del CONI.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando all'unanimità
Si accoglie l’istanza avanzata da parte istante.
Nel merito, si accoglie l'istanza arbitrale di cui in epigrafe e, per l'effetto, si condanna l'intimata Società Genoa CFC S.p.A. al pagamento del quantum debitum pari a euro 500.000,00= (cinquecentomila/00), oltre accessori di legge, se dovuti. Le spese legali e i diritti amministrativi del CONI seguono la soccombenza.
Dispone definitivamente, a carico della parte soccombente, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti, il versamento, ai sensi dell'art. 9, comma 6, del Regolamento, a titolo di onorari e spese di funzionamento del Collegio arbitrale, del residuo importo nonché - sempre a carico della parte soccombente e fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le parti - il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, come da separata ordinanza.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 14 febbraio 2022.
Il Presidente
F.to Virginia Zambrano Salerno, 22 marzo 2022
L’Arbitro
F.to Tommaso Frosini Roma, 22 marzo 2022
L'Arbitro
F.to Amalia Falcone Roma, 22 marzo 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 30 marzo 2022. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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