CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 2/2022 – Giorgio Timpani c/ Michael Fabbro
Lodo n. 2
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Cons. Manuela Sinigoi
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Avv. Prof. Ilaria Pagni
ARBITRO nominato dall’istante
Avv. Prof. Virginia Zambrano
ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dal
sig. Giorgio Timpani, Agente Sportivo, iscritto nel registro FIGC con n. 0023 e iscritto presso il CONI con il numero di tessera 000001045, rappresentato e difeso dall’Avv. Elisa Burni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Chiari (BS), alla Via Giovanni Maffoni, n. 41,
- Parte istante -
contro
il sig. Michael Fabbro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Bova e Dario Bova ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Aversa (CE), al V.le J. F. Kennedy, n. 13,
- Parte intimata –
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con istanza depositata in data 25 ottobre 2021, rivolta al Collegio di Garanzia dello Sport, il signor Giorgio Timpani, agente sportivo iscritto nei competenti registri del CONI e della FIGC, ha promosso arbitrato irrituale ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi nei confronti del calciatore signor Michael Fabbro, esponendo:
- di avere sottoscritto con quest’ultimo un “Accordo di risoluzione” del contratto di mandato in esclusiva di durata biennale in essere, con scadenza al 30 novembre 2021, in forza del quale il calciatore si era impegnato a riconoscergli, “a titolo di risarcimento del danno causato,” l’importo complessivo di € 15.000,00 (quindicimila/00), da corrispondere in due rate da € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) ciascuna, rispettivamente “alla firma della risoluzione consensuale” (ovvero in data 26 agosto 2021) ed “entro e non oltre il 31/12/2021”, pena l’inefficacia della risoluzione pattuita e, anzi, con la precisazione che “il mancato pagamento anche di una sola delle due rate previste rende nulla la presente scrittura e la conseguente risoluzione contrattuale del contratto di rappresentanza stipulato tra le parti…”;
- di non avere ricevuto il pagamento della prima rata di € 7.500,00 (settemilacinquecento), con conseguente inefficacia e/o nullità dell’Accordo di risoluzione e, per converso, perdurante validità, sino al 30 novembre 2021, del contratto di mandato;
- di avere appreso, in data 5 ottobre 2021, da notizie pubblicate nel web e/o sulla piattaforma social Instagram, che il calciatore aveva deciso di affidare la cura dei suoi interessi professionali all’agenzia GEV Sport & Management s.r.l., violando in tal modo l’esclusiva riservata a suo favore, quale agente sportivo, e revocando, di fatto, il mandato in precedenza conferitogli, in quel momento ancora in essere e valido sino al 30 novembre 2021;
- di avere fatto constare un tanto al calciatore, con mail in data 15 ottobre 2021, con cui, ritenuta integrata la revoca del mandato senza giusta causa, lo ha anche invitato a corrispondergli la penale pattuita per siffatte ipotesi, pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), senza, pur tuttavia, ottenere l’esito auspicato.
Ha, pertanto, sottolineato che - indiscussa la perdurante vigenza, sino a tutto il 30 novembre 2021, del contratto di mandato a suo tempo sottoscritto - la decisione del calciatore di farsi assistere nella cura dei propri interessi professionali dalla GEV Sport & Management s.r.l., peraltro ampiamente pubblicizzata, oltre ad avere violato l’esclusiva pattuita a suo favore, quale agente sportivo, l’ha anche deprivato della possibilità di svolgere il proprio incarico sino alla scadenza del contratto di mandato, circostanza questa non priva di rilievo, dato che, non essendo il calciatore “sotto contratto con alcuna compagine sportiva, con possibilità di essere tesserato quale svincolato anche al di fuori delle finestre di mercato”, egli avrebbe potuto “svolgere la propria attività, con ampi margini di guadagno per sé e il calciatore per circa ulteriori due mesi”.
Sicché, essendosi, di fatto, inverata la revoca del mandato senza giusta causa, ritiene di avere diritto alla penale, nella misura di € 50.000,00 (cinquantamila/00) pattuita per siffatta ipotesi, oltre al corrispettivo di spettanza, da quantificarsi con riguardo al contratto sottoscritto dal calciatore in data 28 agosto 2000 con l’A.C. Chievo Verona s.r.l. [ovvero € 8.250,00 (ottomiladuecenticinquanta/00), corrispondente al 3% dell’importo di € 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) stabilito nel contratto di prestazione sportiva], in quanto, per l’appunto, negoziato nell’interesse del calciatore stesso e da questo sottoscritto in vigenza del contratto di mandato.
Ha, quindi, conclusivamente chiesto, in via principale, la condanna del calciatore Michael Fabbro al pagamento in suo favore:
- della somma totale di € 50.000,00 (cinquantamila/00), per la revoca dell’incarico conferito, oltre interessi decorrenti dal 05 ottobre 2021;
- dell’importo di € 8.250,00 (ottomiladuecenticinquanta/00) quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di mandato.
In via gradata, ha chiesto la condanna del calciatore al pagamento:
- della somma totale di € 50.000,00 (cinquantamila/00), a titolo di risarcimento danni, per la violazione dell’esclusiva riconosciuta nel contratto di mandato e per avergli sostanzialmente precluso di svolgere l’attività di competenza sino alla scadenza contrattuale;
- dell’importo di € 8.250,00 (ottomiladuecenticinquanta/00) quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di mandato.
In ogni caso, ha chiesto la condanna del calciatore medesimo al pagamento in suo favore delle spese legali sostenute, nonché di tutte quelle, nessuna esclusa, relative alla procedura arbitrale. Come arbitro di parte, ha indicato l’avv. prof. Ilaria Pagni, traendone il nominativo dall’elenco dei componenti il Collegio di Garanzia dello Sport.
Il signor Fabbro ha dimesso memoria difensiva per contestare la fondatezza della richiesta ex adverso avanzata, asserendo di non avere stipulato alcun contratto con altro agente FIGC, né, tantomeno, con la GEV Sport & Management s.r.l.
Afferma, inoltre, che il contratto di rappresentanza, a suo tempo sottoscritto con l’agente, odierno istante, non prevede alcuna clausola di esclusività, con conseguente irrilevanza della “spunta” apposta sulla corrispondente casella nell’executive summary, attesa, tra l’altro, la mera funzione ricognitoria assolta da tale atto ovvero la sua recessività rispetto alle condizioni contenute nel contratto in caso di difformità con le stesse. Senza tralasciare, in ogni caso, di rilevare anche qualche carenza di carattere formale in tale atto, di per sé idonea ad indurlo in errore.
Ritiene, conseguentemente, che non sussistano i presupposti per il riconoscimento della penale, che reputa, in ogni caso, sproporzionata e di cui invoca, occorrendo, per lo meno la riduzione giudiziale, sulla scorta della giurisprudenza di merito e di legittimità formatasi sulla disposizione di cui all’art. 1384 cod. civ.
Ritiene, inoltre, in parte, non dovuto lo stesso compenso all’agente e ciò in ragione del fatto che, essendo stato svincolato d’autorità, ex art. 110 NOIF, a causa della mancata ammissione dell’A.C. Chievo Verona s.r.l. al Campionato di serie B per la stagione sportiva 2021-2022, non ha percepito parte dei compensi che gli sarebbero spettati per la prestazione sportiva.
Ha, quindi, concluso, invocando l’accertamento e/o la dichiarazione dell’inesistenza/inefficacia/invalidità della clausola di esclusiva nel contratto di mandato stipulato tra le parti in data 3 dicembre 2019 e l’insussistenza della sua revoca di fatto.
Con conseguente declaratoria che nulla deve all’agente né a titolo di penale e/o risarcimento danni per la (ex adverso) asserita violazione della clausola di esclusiva e/o per la revoca di fatto del mandato, né a titolo di compenso per la parte di contratto non eseguita.
In via subordinata, ha chiesto la riduzione equitativa della penale e la declaratoria che è tenuto a corrispondere all’agente sportivo istante, a titolo di indennizzo, la minor somma ritenuta equa e di giustizia.
Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport ha nominato, quale arbitro della parte intimata, ai sensi dell’art. 2, comma 5, del Regolamento arbitrale, la prof.ssa Virginia Zambrano, componente del Collegio di Garanzia dello Sport.
Su proposta degli arbitri di parte istante e di parte intimata, è stata nominata presidente del Collegio Arbitrale il consigliere di T.A.R., dott.ssa Manuela Sinigoi, pure componente del Collegio di Garanzia dello Sport, la quale ha ottenuto, in data 18 dicembre 2021 (comunicazione del 20 dicembre 2021), l’autorizzazione necessaria all’espletamento dell’incarico dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.
Alla prima udienza dell’11 gennaio 2022 - data che assume rilievo ai fini della formale costituzione del Collegio Arbitrale - tenutasi in videoconferenza mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, hanno partecipato, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché l’avv. Luca Smacchia, difensore della parte istante, su delega dell’avv. Elisa Burni, e l’avv. Giuseppe Bova, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Gabriele Murabito e dott. Dario Bonanno.
Il Collegio, preso atto che entrambe le parti hanno provveduto al pagamento dei diritti e onorari di funzionamento dell’Organo Arbitrale, ha esperito, quindi, il tentativo di conciliazione, ex art. 5 del Regolamento, che ha dato, tuttavia, esito negativo, come da sintesi a verbale, cui si rinvia.
Ha, quindi, fissato per la definizione del procedimento arbitrale l’udienza del 18 gennaio 2022, concedendo termini alle parti per lo scambio di memorie difensive e rammentando alle medesime l’esigenza di provvedere, per il prosieguo della procedura, all’assolvimento degli oneri di cui ai punti 1.2.a e 1.2.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 4 del 27 gennaio 2020, impregiudicata, in ogni caso, la loro facoltà di addivenire medio tempore a un’intesa transattiva.
Nei termini fissati, entrambe le parti hanno dimesso memorie e provveduto al pagamento dei diritti amministrativi a loro carico.
Parte istante ha, in particolare, eccepito la tardività della costituzione del calciatore rispetto al termine di cui all’art. 4.1 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, invocando, conseguentemente, la decadenza dello stesso dallo svolgimento di attività difensiva.
Ha, poi, svolto argomentazioni a confutazione delle difese sviluppate dal medesimo, insistendo nelle deduzioni svolte nel proprio atto introduttivo, anche sulla scorta di ulteriore documentazione dimessa a supporto.
Parte intimata ha, invece, controdedotto alla suddetta eccezione preliminare e, per il resto, si è riportata alle difese già svolte.
L’affare è stato, quindi, chiamato all’udienza su indicata, tenutasi sempre in videoconferenza, mediante utilizzo della piattaforma Microsoft Teams, alla quale sono risultati presenti, con collegamento da remoto, i componenti del Collegio Arbitrale, nonché l’avv. Luca Smacchia, difensore della parte istante, su delega dell’avv. Elisa Burni, e l’avv. Giuseppe Bova, difensore della parte intimata, oltre ai componenti della Segreteria del Collegio di Garanzia, dott. Gabriele Murabito e dott. Dario Bonanno.
Le parti hanno svolto brevi puntualizzazioni rispetto a quanto già versato nei rispettivi scritti, riportandosi integralmente agli stessi per il resto.
L’affare è stato, quindi, introitato per la decisione.
In pari data, il Collegio arbitrale, all’esito della camera di consiglio, ha emesso il dispositivo, riservandosi la pubblicazione delle motivazioni, che qui di seguito si riportano.
In Diritto
Va, innanzitutto, disattesa la preliminare eccezione di tardività della costituzione nella presente procedura arbitrale del calciatore intimato, sollevata dall’agente sportivo istante.
La natura ordinatoria del termine fissato dall’art. 4, comma 1, del Regolamento arbitrale per la costituzione della parte intimata (rectius, per lo svolgimento di difese da parte della medesima), diversa dall’esplicita perentorietà del termine che l’art. 3, comma 2, del Regolamento stesso fissa, invece, alla parte istante per l’introduzione della procedura arbitrale, induce il Collegio a ritenere tempestiva la memoria difensiva depositata dal calciatore in data in data 19 novembre 2021 (in termini CGS, Lodo arbitrale n. 6/2020, in data 8 settembre 2020 - TMP Soccer S.r.l./ Trapani Calcio S.r.l.) e ciò a prescindere da ogni ulteriore indagine circa l’idoneità o meno della comunicazione inviata dall’agente al calciatore in data 25 ottobre 2021 a un indirizzo PEC al medesimo asseritamente riferibile e/o la sussistenza dell’obbligo per tutti i tesserati professionisti di dotarsi di una PEC.
Nel merito, la pretesa dell’agente sportivo istante è fondata, seppure nei sensi e limiti di seguito precisati.
Devesi, innanzitutto, ritenere sussistente la clausola di esclusiva.
Al riguardo, risulta, invero, dirimente la considerazione che al contratto di mandato, stipulato “con espresso riferimento al Regolamento Agenti Sporti FIGC” (vedesi art. 1 contratto – all. 4 fascicolo doc. parte istante), risulta allegato il “modello riepilogativo” (executive summary), ove risulta chiaramente ed inequivocabilmente contrassegnata l’opzione “in esclusiva”, di per sé idonea ad appalesare la volontà del calciatore di sottoscrivere un mandato recante tale clausola, nel libero esercizio della facoltà di cui all’art. 5.4, comma 3, del Regolamento citato (“I calciatori e i club possono sottoscrivere mandati in esclusiva o senza pattuizione di esclusiva”), in coerenza con quanto stabilito dall’art. 21, comma 4, lett. b, del Regolamento Agenti Sportivi CONI (“ Il contratto di mandato può essere conferito: … b) in via esclusiva o senza pattuizione di esclusiva”).
Sicché, avuto riguardo al fatto che il detto modello costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, recante - per espresso disposto dell’art. 5.3, comma 3, del Regolamento di riferimento
- la “indicazione degli elementi essenziali del contratto” stesso (all. 23 fascicolo doc. cit.), non v’è motivo di dubitare che tale sia stata la volontà delle parti contraenti, atteso che il modello in questione, al pari del contratto cui accede, risulta firmato da entrambe e depositato presso l’organo di controllo federale competente, dietro versamento dell’importo di € 250,00 (duecentocinquanta/00), come si evince dalla documentazione versata in atti (all. 4 fascicolo doc. cit.).
Trattasi, dunque, di contratto che, a seguito della conseguente registrazione, ha acquisito piena idoneità ad assolvere alla funzione sua propria nell’ambito dell’ordinamento sportivo e, al contempo, a realizzare un interesse meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico statuale (Cass. civ., Sez. III, sentenza 17 marzo 2015, n. 5216).
Le circostanze fattuali riferite da parte istante, supportate da idonea documentazione con valenza probatoria (all. 10, 11, 12 e 13 - fascicolo doc. cit.), e, segnatamente, la pacifica nullità della pattuita risoluzione del contratto di rappresentanza stipulato tra le parti per mancato pagamento, da parte del calciatore, degli importi a tal fine concordati, con conseguente perdurante vigenza, sino a tutto il 30 novembre 2021, del contratto di mandato a suo tempo sottoscritto dalle parti stesse, in uno con le notizie apparse sul web circa la decisione del calciatore di farsi assistere nella cura dei propri interessi professionali da altro procuratore sportivo e, nello specifico, dalla GEV Sport & Management s.r.l. (“scuderia di Vincenzo Pisacane”), notizie, poi, tatticamente “rimosse” o “rimodulate” in seguito all’istanza di arbitrato, come documentato da parte istante (all. 26, 27 e 28 - fascicolo doc. cit.), portano, inoltre, il Collegio a ritenere, violata da parte del calciatore, la clausola di esclusiva pattuita e, di fatto, revocato senza giusta causa il contratto di mandato in quel momento ancora in essere con l’agente istante, con conseguente preclusione per quest’ultimo di continuare a svolgere la propria prestazione professionale sino alla data di
naturale scadenza del contratto stesso, in un momento, peraltro, alquanto favorevole sotto il profilo economico per entrambe le parti contraenti, in considerazione del fatto che il calciatore, quale svincolato, avrebbe potuto essere tesserato anche al di fuori delle finestre di mercato. Devesi, conseguentemente, ritenere dovuta, da parte del calciatore, la penale pattuita per il caso di revoca del mandato, viepiù che, nel caso di specie, la stessa è stata disposta per facta concludentia e in assenza di una giusta causa.
L’art. 2 (Durata) stabilisce, infatti, al comma 3, che “in caso di revoca del mandato, le parti stabiliscono il pagamento della somma di Euro 50.000,00 a titolo di penale”.
Da ciò consegue, in astratto, il diritto di parte istante ad ottenere il pagamento della penale prevista nell’ambito del contratto di mandato, anche se - come ci si appresta ad evidenziare - merita apprezzabile considerazione la (dal calciatore) invocata riduzione della stessa.
Deve, infatti, ritenersi che - pur non potendosi propriamente ricondurre la penale che qui viene in rilievo alla clausola di cui all’art. 1382 cod. civ. (cui si riferisce la giurisprudenza citata dal calciatore istante sul potere di riduzione giudiziale espressamente assentito dall’art. 1384 cod. civ.), essendo indubbio che diversi sono i presupposti applicativi delle due fattispecie - la funzione di ristorare/indennizzare la controparte che, comunque, accomuna la previsione di siffatte clausole, pare, in ogni caso, in grado di giustificare il potere arbitrale di ricondurle ad equità, laddove manifestamente eccessive, anche nell’ipotesi della revoca del mandato in assenza di giusta causa, che qui ricorre.
Nel caso di specie, l’ammontare della penale stabilito nel contratto di mandato s’appalesa, in effetti, eccessivamente sproporzionato avuto riguardo al valore del corrispettivo pattuito, all’art. 3 del contratto, per la prestazione professionale (“Il corrispettivo dell’agente sportivo per la sua attività è pattuito… nella misura di una somma determinata nella misura percentuale del 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”).
Al momento della stipula del contratto di mandato (3 dicembre 2019), nel cui ambito è prevista la penale qui in discussione, il calciatore aveva, infatti, in essere il contratto di prestazione sportiva con la società A.C. Pisa 1909 s.s. a r.l., con durata sino al 30 giugno 2023, che prevedeva: - a titolo di retribuzione fissa, un compenso lordo di € 89.500,00 per la stagione 2019/2020, di € 146.500,00 per le stagioni (per ciascuna stagione) 2020/2021 e 2021/2022 e di € 165.000,00 per la stagione 2022/2023.
Quello era, dunque, all’epoca il “valore” di mercato del calciatore, sulla scorta del quale era stata apprezzata la remuneratività del corrispettivo pattuito.
Tale valore rende, pur tuttavia, evidente la manifesta sproporzione tra l’ammontare della penale stabilita per la revoca del contratto di mandato e il compenso che l’agente sportivo istante poteva ragionevolmente ritenere di avere titolo a percepire nel caso in cui fosse stato in grado, in vigenza di mandato, di negoziare un nuovo ingaggio per il calciatore durante le finestre di mercato. Prova ne è che il contratto di prestazione sportiva in seguito sottoscritto dal calciatore in data 28 agosto 2020 con la società A.C. Chievo Verona s.r.l., proprio avvalendosi dell’assistenza dell’agente, prevede un corrispettivo lordo di € 137.500,00/anno per le stagioni 2020/2021 e 2021/2022, sulla cui scorta l’agente medesimo ha qui quantificato l’importo di € 8.250,00, che ritiene di avere titolo a percepire quale compenso per l’attività prestata.
La penale può, quindi, essere rideterminata nella più equa misura di € 32.000,00 (trentaduemila/00).
All’agente va, inoltre, riconosciuto per intero il corrispettivo richiesto, pari a € 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00), quantificato con riguardo al contratto di prestazione sportiva da ultimo indicato.
Al riguardo, devesi, invero, convenire con parte istante circa l’irrilevanza dell’avvenuto svincolo del calciatore, disposto d’autorità, ex art. 110 NOIF, all’inizio della stagione sportiva 2021/2022, a causa della mancata ammissione della società per cui era tesserato al Campionato di serie B.
In assenza di previsione regolamentare o diverso e specifico accordo delle parti, non può, infatti, che valere quanto stabilito nel contratto di mandato in relazione al compenso spettante all’agente, indubbiamente da quantificarsi e corrispondersi con riguardo al totale dell’ingaggio del calciatore, come si evince agevolmente dalla formulazione della relativa pattuizione (“… 3% sul reddito lordo complessivo del calciatore risultante dal contratto di prestazione sportiva”).
L’attività di assistenza e rappresentanza nelle trattative volte alla stipulazione di un contratto di prestazione sportiva, che dà titolo a percepire il compenso pattuito, deve ritenersi, infatti, adempiuta nel momento in cui il calciatore firma il contratto con la società (in termini, Tribunale di Udine, 6 settembre 2021, n. 786/2021).
Sulla scorta di quanto sin qui osservato e considerato, la domanda dell’agente sportivo istante, volta all’ottenimento del pagamento della penale prevista per la violazione del patto di esclusiva e la revoca senza giusta causa del contratto di mandato in quel momento ancora in essere va, pertanto, accolta nei sensi e limiti dianzi precisati.
Per l’effetto, il calciatore intimato, signor Michael Fabbro, è condannato al pagamento, in favore dell'agente sportivo istante Giorgio Timpani, delle seguenti somme:
- € 32.000,00 (trentaduemila/00) a titolo di penale, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo;
- € 8.250,00, quale corrispettivo dovuto in forza del contratto di mandato, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.
Il pagamento dei diritti amministrativi, delle spese di difesa di parte istante, degli onorari dell’Organo Arbitrale e delle spese generali, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’Organo Arbitrale conseguente al peculiare svolgimento del presente procedimento, segue la soccombenza e viene posto a carico del calciatore intimato, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l’istanza arbitrale, di cui in epigrafe, per le ragioni e nei sensi e limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna il soccombente Michael Fabbro al pagamento a favore dell’agente Giorgio Timpani:
a) della somma di € 32.000,00 a titolo di penale, oltre interessi moratori dalla richiesta al saldo;
b) della somma di € 8.250,00, quale corrispettivo dovuto in forza del Contratto di Mandato, oltre interessi moratori dal dì del dovuto al saldo.
Condanna il soccombente a rifondere alla parte istante i diritti amministrativi nella misura di € 2.000,00 (di cui al punto 1.1.a della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese" approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e di € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.a della Tabella), nonché le spese di difesa, liquidate in complessivi € 1.500,00, oltre accessori di legge.
Stabilisce a carico del soccombente il pagamento, in favore del Collegio Arbitrale, degli onorari all'uopo previsti (punto 2.b.2.1 della Tabella), liquidati in complessivi € 5.200,00 (al Presidente € 2.000,00 e a ciascun Arbitro € 1.600,00, oltre IVA e CPA, nella misura di legge, se dovute), fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente. Stabilisce a carico del soccombente il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 520,00, fermo restando il vincolo di solidarietà tra le parti, con diritto di rivalsa in favore della parte diligente.
Dispone la comunicazione del presente dispositivo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 18 gennaio 2022
Il Presidente
F.to Manuela Sinigoi Trieste, 21 aprile 2022
L’Arbitro
F.to Ilaria Pagni Firenze, 26 aprile 2022
L'Arbitro
F.to Virginia Zambrano Salerno, 26 aprile 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 26 aprile 2022. La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport