CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 7 /2022 – Player Management S.r.l. c/ Genoa Cricket and Football Club S.p.A.

Lodo n. 7
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Ferruccio Auletta
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dall’intimata
Nel procedimento arbitrale promosso da
Player Management S.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Michelangelo Minieri, con sede in Roma, Piazza G. Marconi, 14/D, P. Iva 01772870430, iscritta nel Registro Federale al 138 e al Registro Nazionale Agenti CONI, rappresentata e difesa dall’avv. Raffaele Rigitano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, via G. Jannelli, n. 186 (pec: raffaelerigitano@avvocatinapoli.legalmail.it),
 - Parte istante -
contro
la società Sportiva Genoa Cricket and Football Club S.p.A., in persona dell’Amministratore delegato, dott. Andrea Blazquez, con sede in Genova, Via Ronchi, n. 67, P.IVA 00973790108, rappresentata e difesa dall’Avv. Mattia Grassani, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, alla Via De’ Marchi, n. 4/2 (pec: mattiagrassani@ordineavvocatibopec.it);
- Parte intimata –
***
sulle conclusioni così precisate rispettivamente dalle parti:
“Voglia l’Onorevole Collegio, in persona del Presidente nominato, accogliere le seguenti richieste: accertare il diritto della parte ricorrente, in persona del legale rap.te pt Michelangelo Minieri al pagamento dell’importo complessivo di euro 50.630,00 (cinquantamilaseicentotrenta) di cui euro 41.500,00 (quarantunomilacinquecento) per la sorta capitale ed euro 9.130,00 (novemilacentotrenta) quale aggravio di Iva e condannare la soc. Genoa CFC Spa, in persona del legale rap.te pt, al pagamento dell’importo di euro 50.630,00 (cinquantamilaseicentotrenta), oltre interessi di mora al tasso legale, decorrenti dalla data di maturazione del diritto, nonché al pagamento dell’ulteriore importo di spese per il giudizio arbitrale instaurato che si rimettono alla valutazione dell’On.le Collegio”;
“l’On.le Collegio di Garanzia dello Sport c/o C.O.N.I., Voglia:
1) in via preliminare, in rito:  dichiarare improcedibile, irricevibile e/o  inammissibile l’istanza promossa dall’Agente Sportivo per intervenuta decorrenza del termine decadenziale per l’instaurazione del procedimento di cui al Regolamento arbitrale per la risoluzione delle controversie;
2) in via preliminare, in rito:  dichiarare improcedibile, irricevibile e/o  inammissibile l’istanza promossa dall’Agente Sportivo per mancata sottoscrizione da parte della Player Management e mancata trasmissione della documentazione probatoria al Genoa CFC Spa;
3) in subordine nel merito, ridurre l’importo richiesto dall’Agente Sportivo per le ragioni menzionate in narrativa.
In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri”.
ha  pronunciato,  in  conferenza  degli  arbitri  riuniti  mediante  piattaforma  telematica Microsoft Teams in data 11 luglio 2022, il seguente
LODO
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
Fatto e svolgimento del procedimento
1. Con la domanda arbitrato n. 14/2022, depositata in data 5 marzo 2022, da parte di Player Management S.r.l. contro Genoa Cricket and Football Club S.p.a., sono state azionate pretese derivanti dal contratto di mandato,  sottoscritto in data 26 settembre 2019 e contenente la convenzione di arbitrato, affinché l’istante fornisse, nei confronti dell’odierna intimata, prestazioni professionali di assistenza e consulenza al fine di procurare un ulteriore contratto di prestazioni sportive del calciatore Christian Kouamè, già tesserato con Genoa CFC S.p.a. fino alla stagione sportiva 2022/2023.
L’ istante contesta all’intimata l’inadempimento del contratto, segnatamente in riferimento alle spettanze maturate con l’adempimento del mandato di agente – procuratore sportivo, conferito da Genoa Cricket and Football Club S.p.A per il rinnovo del contratto di prestazione sportiva con il calciatore C. Kouamè.
Il credito preteso ammonta a € 41.531,90, oltre Iva, in base all’art. 5.8 del contratto di mandato (5% del reddito lordo maturato dal calciatore nella stagione 2019/2020 relativamente al periodo 1° luglio 2019 – 31 gennaio 2020, data – quest’ultima – di cessazione del rapporto di lavoro subordinato sportivo tra il calciatore e la società).
L’obbligazione si assume scaduta il 30 giugno 2020.
2. La parte attrice deduce di aver inviato preavviso di fattura per l’importo indicato, senza ricevere alcun riscontro. Con atto di messa in mora, ricevuta dalla intimata in data 14 febbraio 2022, Player Management S.r.l intimava perciò il pagamento dell’importo. Essendo quest’ultimo mancato, ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI in data 5 marzo 2022, cioè nel termine perentorio di 20 gg. dalla data di costituzione in mora dell’intimata.
3. La parte convenuta ha eccepito, anzitutto, la improponibilità o inammissibilità della domanda di arbitrato per intervenuta decadenza dal termine perentorio di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale, oltre che difese ed eccezioni in rito (“L’atto introduttivo deve essere sottoscritto tanto dalla parte quanto dal legale munito di procura, non essendo sufficiente la mera firma del solo legale munito di poteri”) e in merito, altresì con riferimento al quantum del credito vantato (eventualmente da ridursi, in base al computo rettificabile, a € 38.610,58, oltre IVA).
4. Sull’eccezione di decadenza, in particolare, la difesa di Player Management S.r.l allega che, stante l’accesso ad arbitrato in data 5 marzo 2022, risulta osservato il termine perentorio di 20 gg. dalla data di ricevimento, da parte della intimata, dell’unica messa in mora rilevante (14 febbraio 2022), e così impedita la decadenza poiché, secondo la giurisprudenza arbitrale (cfr., Lodo nr. 10/2021 emesso dal Collegio di Garanzia per lo Sport in data 5 novembre 2021), “l’espressione utilizzata nell’art. 3 comma 2 del Regolamento, ‘violazione contestata’ equivale nella sostanza e nel contenuto a quello di ‘contestazione alla violazione’ e non differisce da essa per fissare il momento dal quale far decorrere i venti giorni utili perentoriamente ad introdurre l’istanza di arbitrato”.
Citando il medesimo precedente, viene altresì allegato che “il Regolamento di settore ha voluto certamente accentuare nell'articolato le ragioni di speditezza e celerità anche nell'accesso allo speciale procedimento ivi disciplinato - mediante la qualificazione espressa di termini perentori -, in considerazione della specificità e peculiarità dei rapporti giuridici nascenti fra agente sportivo e calciatore nell'ambito dell'ordinamento sportivo e con la devoluzione della competenza arbitrale al Collegio di Garanzia del CONI; tali ragioni non possono, tuttavia, esse sole, condurre ad interpretazioni delle norme che portano a limitare fortemente, se non vanificare, la possibilità stessa di accesso da parte degli aventi diritto a rimedi giurisdizionali per essi previsti e disciplinati, costringendo i medesimi soggetti a far ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale con tempi e modalità inevitabilmente assai più dilatati”.
5. Nella fattispecie, tuttavia, la parte convenuta ha assunto (dapprima senza documentare e, successivamente, peraltro in difetto di contestazione specifica, dandone prova) che altro atto di diffida stragiudiziale era stato già recapitato in data 20 dicembre 2020, di lì dunque sarebbe stato già computabile il termine per dare ingresso al giudizio inerente all’inadempimento dell’obbligazione incontestatamente scaduta in data 30 giugno 2020.
Con la Memoria autorizzata, la difesa di Genoa Cricket and Football club S.p.a., più in particolare, allega che “risulta pacifico come, in data 19 dicembre 2020 (Doc. 2), la Player Management S.r.l. abbia richiesto al Genoa C.F.C. S.p.a., a mezzo pec, il pagamento di ‘€ 41.500 (quarantunomilacinquecento/00) oltre Iva (percentuale del 5% della retribuzione lorda – Stagione 2019/2020 fino alla data del 30/01/2020, ultimo giorno del tesseramento)’ per il ‘Contratto di Mandato del 26 Settembre 2019’, con avviso che ‘decorsi invano 10 giorni dalla comunicazione della presente si procederà con azione di recupero dei sopracitati importi, Vi ringrazio e colgo l’occasione per porgere i miei più cordiali saluti’. | In copia alla suddetta diffida vi era, altresì, l’Avv. Raffaele Rigitano, dunque, ben consapevole di come l’asserita violazione fosse stata già contestata il 19 dicembre 2020. | A nulla rileva che la comunicazione non sia stata direttamente inviata da un legale in quanto appare pacifico che la diffida ad adempiere trasmessa a mezzo pec dalla parte ben possa essere qualificata quale ‘contestazione della violazione’ ai sensi dell’art. 3.2 del Regolamento Arbitrale”.
6. In sede di discussione, dopo che le parti avevano alla prima riunione domandato rinvio per comporre stragiudizialmente la controversia e accordato corrispondente proroga del termine di pronuncia del lodo, le parti sono giunte, previa trattazione scritta autorizzata dal Collegio per la vanità del tentativo di conciliazione, e hanno perciò ribadito le posizioni hinc et inde illustrate.
7. In data 9 luglio 2022, la parte attrice ha depositato un accordo transattivo concluso con la parte convenuta, la cui sottoscrizione è pertanto documentata, e che ha riguardo anche alla materia oggetto della presente lite, dichiarando di non avere alcuna pretesa ulteriore.
Motivi della decisione
Il Collegio prende atto che la parte attrice, per documentata sopravvenienza dell’accordo transattivo, non ha più interesse alla decisione nel merito della controversia: tanto dev’essere perciò dichiarato dal Collegio, e null’altro.
P.Q.M.
il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando sulle domande e istanze proposte dalle parti, disattesa ogni altra, così provvede:
(i) dichiara cessata la materia del contendere;
(ii) dichiara irripetibili le spese anticipate del procedimento arbitrale, ivi comprese quelle per gli onorari degli arbitri e i diritti amministrativi;
(iii) dispone in favore del CONI, a carico di entrambe le Parti, nella misura del 50% per ciascuna, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse Parti, il pagamento, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett.b), della Tabella, pari a euro 300,00= (trecento,00=).
Così deliberato, all’unanimità dei voti espressi, dai componenti del Collegio arbitrale in data 11 luglio 2022, e sottoscritto nei luoghi e nelle date indicate accanto a ciascuna sottoscrizione
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 11 luglio 2022.
Il Presidente
F.to Ferruccio Auletta Roma, 14 luglio 2022
L’Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Roma, 14 luglio 2022
L'Arbitro
F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 14 luglio 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 15 luglio 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport
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