C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 3 del 14/07/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANOSICOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.6.2027 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA SOCIETA’ AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 7 CGS (CU FIGC 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE MUTIIS DONATO IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA NEW TEAM / GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 19.6.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 51 del 23.6.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GORIANOSICOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19.6.2027 CON APPLICAZIONE DELLE MISURE AMMINISTRATIVE A CARICO DELLA SOCIETA’ AI SENSI DELL’ART. 35 COMMA 7 CGS (CU FIGC 104/A DEL 17.12.2014) INFLITTA DAL G.S. AL CALCIATORE DE MUTIIS DONATO IN RELAZIONE ALLA GARA MARSICA NEW TEAM / GORIANO SICOLI, DISPUTATA IL 19.6.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA, GIRONE “A” (C.U. n° 51 del 23.6.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Goriano Sicoli ha impugnato e chiesto la riduzione della sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. nei confronti del calciatore De Mutiis Donato con la seguente motivazione: “Perchè al 50' del s.t., dopo essere stato espulso per condotta violenta nei confronti di un avversario, reagiva verso il Direttore di Gara colpendolo con un violento pugno allo sterno che procurava allo stesso forte dolore costringendolo ad accasciarsi a terra. Al termine della gara l'Arbitro, persistendo il forte dolore al petto, si vedeva costretto a recarsi presso il Pronto Soccorso di Pescina dal quale veniva dimesso con prognosi di giorni 10 di riposo e cure. Condotta ancor più grave perchè posta in essere dal capitano della squadra. (Rapporto A. e C. di C.) Sanzione da considerare ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società ai sensi dell'art. 35 c.7 C.G.S. (C.U. n. 104/A della FIGG del 17/12/2014)”. La società appellante ha contestato l'entità della sanzione sul presupposto che la condotta tenuta dal proprio tesserato, sebbene disdicevole, era stata di portata ben differente rispetto a quanto riportato negli atti ufficiali, in quanto il De Mutiis aveva soltanto appoggiato il pugno sullo sterno dell’arbitro, spingendolo con forza indietro, tanto è vero che il direttore di gara non cadeva a terra subito, ma solo dopo due o tre minuti, per poi portare comunque a termine l’incontro. Contestava, inoltre, l’aggravamento della pena oltre i minimi edittali per essere il calciatore sanzionato anche il capitano della squadra in occasione della gara in oggetto, tenuto conto che la qualità di capitano non risulta inclusa tra le circostanze aggravanti tassativamente elencate dall’art. 14 C.G.S.; invocava, di contro, l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 13 comma II C.G.S., per assenza di precedenti disciplinari in capo al De Mutiis e, in ogni caso, perché il gesto compiuto doveva considerarsi immediata conseguenza dell’espulsione per fallo di reazione nei confronti di un avversario e, come tale, da valutarsi sotto il vincolo della continuazione. Osserva la Corte che l'appello può essere parzialmente accolto e la sanzione lievemente ridotta sul presupposto che i fatti accertati (in relazione ai quali non occorre disporre ulteriori accertamenti essendo chiara la dinamica degli stessi) consentono di giungere alle seguenti conclusioni: 1) le lesioni incontestabilmente subite dal direttore di gara, seppure hanno causato una temporanea ed immediata incapacità a svolgere le sue funzioni, gli hanno però consentito, dopo breve termine, di riprendere la direzione della gara e di decretare la fine della stessa. 2) la prognosi di giorni 10 accertata dai sanitari dell’ospedale e la negatività degli esami strumentali eseguiti, dimostrano che le lesioni subite non sono state particolarmente gravi. 3) il precedente adottato da questa Corte nei confronti del calciatore (C.U. n° 69 dell’11.6.2009) non consente l’applicazione di una più lieve sanzione. Alla luce di tali considerazioni, la Corte Sportiva Territoriale d’Appello, in parziale riforma della decisione adottata dal primo giudice, DELIBERA di ridurre la sanzione inflitta al calciatore De Mutiis Donato a tre anni di squalifica, confermando, nel resto, la decisione impugnata anche ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico della società. Dispone accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

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