C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 31 del 14/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANOVA AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA – OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 24, DEL 27.10.2022 – C.R.A).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GIULIANOVA AVVERSO L’AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GIULIANOVA – OVIDIANA SULMONA, DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. n° 24, DEL 27.10.2022 – C.R.A).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Giulianova ha impugnato la sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. per gravi intemperanze dei propri sostenitori, nel corso del 2 tempo, i quali colpivano ripetutamente l'assistente e l'arbitro con sputi. Inoltre, gli stessi sostenitori lanciavano oggetti, senza arrecare alcun danno. Ha dedotto l’appellante l’applicazione sommaria della sanzione nella sua massima entità e non nel minimo edittale, in ogni caso senza considerare le attenuanti di cui all’art. 7 C.G.S. e la fattiva collaborazione degli addetti della società prontamente intervenuti nel settore in questione per calmare la tifoseria, circostanze che se fossero state considerate avrebbero certamente ricondotto ad equità la pena pecuniaria. Osserva la Corte che la sanzione inflitta alla società A.S.D. Giulianova, può essere lievemente ridotta in quanto, pur essendo decisamente grave il comportamento tenuto dai suoi sostenitori nel corso della gara, come risulta dagli atti ufficiali, deve considerarsi che alla A.S.D. Ovidiana Sulmona è stata inflitta una sanzione meno afflittiva pur essendosi verificati comportamenti altrettanto gravi, anche se non ripetuti, da parte dei tifosi della stessa. Occorre, pertanto, riportare in equilibrio la dosimetria delle sanzioni adottate dal primo giudice. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma dell’impugnata decisione, DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. Giulianova a € 700,00, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it