C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 21/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALL BECKS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIALONGA GIUSEPPE PER DUE TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE DI NINNI DAVIDE FINO AL 10.1.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / ALL BECKS, DISPUTATA IL 7.11.2022 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 13 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. ALL BECKS CUPELLO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA CALCIATORE PAGLIALONGA GIUSEPPE PER DUE TURNI; SQUALIFICA CALCIATORE DI NINNI DAVIDE FINO AL 10.1.2023) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ARAGONESE VASTO / ALL BECKS, DISPUTATA IL 7.11.2022 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U. n° 13 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE ZONALE LANCIANO).

 Con reclamo del 14.11.2022, la società A.S.D. All Becks Cupello ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: (Paglialonga Giuseppe) “Perché al termine della gara al rientro negli spogliatoi pronunciava frasi offensive e minacciose nei confronti del Direttore di gara”; (Di Ninni Davide) “Poiché a fine gara discuteva animatamente con I'allenatore della squadra avversaria, offendendosi a vicenda e generando ulteriore clima di tensione. La sanzione disciplinare è aggravata visto l'importante ruolo educativo ricoperto”. La società appellante ha contestato gli addebiti e chiesto la revoca delle sanzioni per insussistenza dei presupposti. Rileva la Corte, preliminarmente, che il gravame deve essere dichiarato inammissibile per difetto del preannuncio di reclamo di cui all’art. 76 comma II C.G.S.; in ogni caso, la squalifica del calciatore Paglialonga non sarebbe stata comunque impugnabile ai sensi dell’art. 137 comma 3 lett. a) C.G.S.; Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale DELIBERA di respingere l'appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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