C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 28/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO PATERNO AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PRO CALCIO PATERNO / CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA IL 30.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 17 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. PRO CALCIO PATERNO AVVERSO IL RIGETTO DA PARTE DEL G.S. DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO L’ESITO DELLA GARA PRO CALCIO PATERNO / CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA IL 30.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. n° 17 del 10.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).

Con gravame del 14.11.2022, la società Pro Calcio Paterno A.S.D. ha impugnato il provvedimento sopra specificato, adottato dal G.S. per difetto di prova di avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte A.S.D. Civitella Roveto nei modi indicati dal vigente art. 67 C.G.S. Ha dedotto la reclamante che la copia del reclamo era stata trasmessa via e-mail all’indirizzo risultante da Facebook in quanto la società controinteressata non ha sito internet e, in ogni caso, dalle ricerche effettuate sui vari motori di ricerca via web della Lega Nazionale Dilettanti, non sarebbe stato possibile accertare quale fosse la p.e.c. della società Civitella Roveto. Osserva la Corte che il reclamo è infondato e non merita accoglimento. In sostanza, la società Paterno deduce che la decisione del primo giudice (inammissibilità del reclamo per mancanza della prova dell’avvenuta trasmissione alla controparte nei modi indicati dall’art. 67 C.G.S. e, cioè, via p.e.c.), deve essere annullata in quanto, dalle ricerche effettuate sui vari motori di ricerca via web della Lega nazionale Dilettanti, non sarebbe stato possibile accertare quale fosse la p.e.c. della società Civitella Roveto poiché inesistente il sito della stessa, tanto che era stata costretta ad inviare la copia del reclamo via e-mail all’indirizzo risultante da Facebook. D’altro canto, il comma 2 dell’art. 67 C.G.S. prescrive l’obbligo di depositare il ricorso via p.e.c. e non quello di comunicarlo alla società contro interessata con la stessa modalità. L’assunto della reclamante non ha fondamento, sia perché l’indirizzo p.e.c. della società controinteressata era disponibile presso la Segreteria del C.R.A. Abruzzo della L.N.D. a semplice richiesta, sia perché la pretesa equipollente comunicazione con raccomandata a.r. è stata indirizzata erroneamente alla società Civitella Roveto presso Stadio Comunale Via Liri e non presso la sede ufficiale della società. E’, infine, da aggiungere che, in ogni caso, l’art. 53 C.G.S. prescrive che ogni atto debba essere notificato a mezzo p.e.c., con la conseguenza che, come detto sopra, la società reclamante, usando la normale diligenza, avrebbe potuto accertare la p.e.c. della controinteressata presso il C.R.A. Abruzzo. Per questi motivi, la Corte d'Appello Federale Territoriale DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.

 

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