C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 28/11/2022 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DEL MONTE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SANZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO CALCIO / CASTEL DEL MONTE DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 16 del 3.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. CASTEL DEL MONTE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SANZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL RISULTATO DI 3 – 0) IN RELAZIONE ALLA GARA COPPITO CALCIO / CASTEL DEL MONTE DISPUTATA IL 23.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n° 16 del 3.11.2022 – DELEGAZIONE PROVINCIALE L’AQUILA).
Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Castel Del Monte ha impugnato la sanzione sopra specificata, adottata dal G.S. in accoglimento del reclamo proposto dalla società Coppito Calcio, con il quale era stato dedotto l'ingresso in campo al 22' del secondo tempo di un calciatore con il numero di maglia n. 0 (non indicato in distinta e non identificato) in sostituzione del n. 8 della società Castel Del Monte. La stessa società, comparsa dinanzi a questa Corte, ha insistito per la versione dei fatti descritta nel gravame concludendo per l’omologazione del risultato finale in quanto il direttore di gara avrebbe sicuramente riconosciuto il calciatore con la maglia n. 0, al momento del suo ingresso in campo, nella persona del sig. Domenico Carota, regolarmente presente in distinta ma con numero di maglia errato (19), circostanza rappresentata all’arbitro in quanto scoperta quando già le distinte erano state consegnate al medesimo. La società controinteressata, ha fatto pervenire rituali controdeduzioni con cui ha chiesto il rigetto del gravame, stante la dichiarazione del direttore di gara di non saper individuare né visivamente, né fisicamente il calciatore subentrato con la maglia n. 0. Osserva la Corte che l'appello proposto dalla Società Polisportiva Castel del Monte deve essere accolto in quanto la tesi sostenuta dalla stessa è stata confermata dal direttore di gara, il quale sentito a chiarimenti dinanzi a questa Corte, contrariamente a quanto sostenuto nel supplemento di rapporto reso al G.S., ha precisato che il calciatore che ha fatto ingresso in campo con la maglia senza numero era stato, in effetti, indicato ed identificato nel pre gara come Domenico Carota presente in distinta con il n. 19. Da ciò consegue che detto calciatore ha fatto ingresso nel campo di gioco ed ha preso parte alla gara avendone titolo, con la conseguenza che la sanzione adottata dal primo Giudice sul falso presupposto sopra riferito, deve essere riformata e che, quindi, deve essere confermato il risultato acquisito sul campo. Per questi motivi, la Corte D’Appello Federale Territoriale DELIBERA di accogliere l’appello e, per l’effetto, di confermare il risultato acquisito sul campo, disponendo accreditarsi la relativa tassa, ove addebitata.
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