C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 21 del 13/10/2022 – Delibera – gara del 3/10/2022 CAPISTRELLO A.S.D. – VALLE PELIGNA
gara del 3/10/2022 CAPISTRELLO A.S.D. - VALLE PELIGNA
IL GIUDICE SPORTIVO Visto il ricorso della A.S.D. Valle Peligna, fatto pervenire nel rispetto dei termini procedurali, con il quale la stessa chiede dichiararsi l'irregolarità dello svolgimento della gara indicata in epigrafe, terminata con il risultato di 2 a 1, per posizione irregolare del calciatore della squadra locale sig. Di Felice Pierre Toni, in quanto non tesserato. Chiede, pertanto, sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della U.S. Capistrello. Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha fatto pervenire memorie e/o documenti entro il termine di cui al comma 7 del predetto art. 67. Riscontrato, dall'esame della documentazione in possesso del C.R. Abruzzo e dagli atti ufficiali di gara, che: il calciatore Di Felice Pierre Toni, nato il 18.04.2007, è stato tesserato con la Società Capistrello con decorrenza 6.10.2022; lo stesso calciatore ha preso effettivamente parte all'incontro del 3.10.2022. Verificato, quindi, che il ricorso è fondato e merita accoglimento, perché il giocatore innanzi indicato non poteva prendere parte all'incontro in oggetto. Per tutto quanto sopra esposto e considerato, visti gli artt. 10, co. 6 - lett. a), 65 e 67 C.G.S., DELIBERA 1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla U.S. Capistrello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 a favore della A.S.D. Valle Peligna; 2) di irrogare alla Società Capistrello l'ammenda di euro 100,00; 3) di inibire il dirigente accompagnatore della Soc. U.S. Capistrello, sig. di Domenico Tino Bruno, fino al 19.10.2022; 4) di accreditare la tassa di reclamo.