C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 19/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO: – DELLA SIG.RA LUISA DURANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, DELL’ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, TESSERATO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER ALTRA SOCIETÀ, AI FINI DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE; – DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, SVOLTO ATTIVITÀ RIVOLTA AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM); – DEL SIG. VALERIO CALDERONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSO, AI FINI DEL PROPRIO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, DELL’ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, NON TESSERATO PER TALE SOCIETÀ; – DELLA SOCIETÀ POL. D. MARRUVIUM (GIÀ S.S.D. SAN PELINO) PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALLA SIG.RA LUISA DURANTE, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

 

DEFERIMENTO: - DELLA SIG.RA LUISA DURANTE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSA, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, DELL’ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, TESSERATO COME DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE PER ALTRA SOCIETÀ, AI FINI DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE; - DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE E COMUNQUE SOGGETTO CHE SVOLGEVA ATTIVITÀ RILEVANTE PER L’ORDINAMENTO FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 2 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020, SVOLTO ATTIVITÀ RIVOLTA AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE SIG. VALERIO CALDERONE PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM); - DEL SIG. VALERIO CALDERONE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA S.S.D. SAN PELINO (OGGI POL. D. MARRUVIUM), PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 32 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER ESSERSI AVVALSO, AI FINI DEL PROPRIO TESSERAMENTO PER LA SOCIETÀ S.S.D. SAN PELINO NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020, DELL’ATTIVITÀ DEL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, NON TESSERATO PER TALE SOCIETÀ; - DELLA SOCIETÀ POL. D. MARRUVIUM (GIÀ S.S.D. SAN PELINO) PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DALLA SIG.RA LUISA DURANTE, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO STELLA D’ORIENTE LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI E COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. GIOVANNI ENRICO CONTORNO, COSÌ COME DESCRITTI NEI PRECEDENTI CAPI DI INCOLPAZIONE.

Con nota del 27.7.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo raccomandata a.r. per le persone fisiche e p.e.c. per le società, venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.9.2022, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie ritualmente pervenute. All’udienza compariva il solo rappresentante della Procura Federale, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei delle seguenti sanzioni: GIOVANNI ENRICO CONTORNO mesi sei d’inibizione; VALERIO CALDERONE tre giornate di squalifica; LUISA DURANTE mesi quattro d’inibizione; SOCIETA’ POLISPORTIVA MARRUVIUM € 600,00 di ammenda; SOCIETA’ ATLETICO STELLA D’ORIENTE € 400,00 di ammenda. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti emerge chiaramente dagli atti del procedimento, nonché dal comportamento processuale tenuto dagli stessi, i quali tenendosi lontani dallo stesso procedimento, hanno dimostrato di nulla poter opporre a propria difesa. Ritiene quindi il Tribunale, tenuto conto della gravità dei fatti contestati e posti alla sua attenzione, che ai soggetti deferiti debbano essere inflitte le sanzioni come specificate in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge mesi otto d’inibizione al sig. GIOVANNI ENRICO CONTORNO; cinque giornate di squalifica al sig. VALERIO CALDERONE; mesi sei d’inibizione alla sig.ra LUISA DURANTE; € 800,00 di ammenda alla SOCIETA’ POLISPORTIVA MARRUVIUM e € 600,00 di ammenda alla SOCIETA’ ATLETICO STELLA D’ORIENTE. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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