C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 3/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. JACOPO TALVACCHIA, CALCIATORE ALL’EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LE SOCIETÀ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L. E A.S.D. REAL ANCARIA, LAVIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA I C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL’ART. 96 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE POSTO IN ESSERE, CON IL CONCORSO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL ANCARIA E SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L, COMPORTAMENTI VOLTI A CONSENTIRE A QUEST’ULTIMA SOCIETÀ DI ELUDERE IN TUTTO O IN PARTE L’OBBLIGO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA A.S.D. PANORMUS EGIDIESE (PRIMA SOCIETÀ DI TESSERAMENTO DELLO STESSO CALCIATORE) DEL PREMIO DI PREPARAZIONE, OVVERO A RIDURNE SENSIBILMENTE L’AMMONTARE: COMPORTAMENTI, IN PARTICOLARE, CONSISTITI NELL’AVERE SOTTOSCRITTO IL TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019 – 2020, NELL’AVERE POI SOTTOSCRITTO IN DATA 12.9.2020 IL TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 CON LA SOCIETÀ A.S.D. REAL ANCARANO, PER POI, IN DATA 20.10.2020 E DOPO SOLI 38 GIORNI, PASSARE IN PRESTITO ALLA SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L, SOCIETÀ PER LA QUALE, INFINE, SI TESSERAVA IN DATA 14.9.2021 A TITOLO DEFINITIVO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. JACOPO TALVACCHIA, CALCIATORE ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LE SOCIETÀ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L. E A.S.D. REAL ANCARIA, LAVIOLAZIONE DELL'ART. 4 COMMA I C.G.S., SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO PREVISTO E DISPOSTO DALL'ART. 96 COMMA 1 DELLE N.O.I.F., PER AVERE POSTO IN ESSERE, CON IL CONCORSO DELLE SOCIETÀ A.S.D. REAL ANCARIA E SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L, COMPORTAMENTI VOLTI A CONSENTIRE A QUEST'ULTIMA SOCIETÀ DI ELUDERE IN TUTTO O IN PARTE L'OBBLIGO DI PAGAMENTO IN FAVORE DELLA A.S.D. PANORMUS EGIDIESE (PRIMA SOCIETÀ DI TESSERAMENTO DELLO STESSO CALCIATORE) DEL PREMIO DI PREPARAZIONE, OVVERO A RIDURNE SENSIBILMENTE L'AMMONTARE: COMPORTAMENTI, IN PARTICOLARE, CONSISTITI NELL'AVERE SOTTOSCRITTO IL TESSERAMENTO CON LA SOCIETÀ SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019 - 2020, NELL'AVERE POI SOTTOSCRITTO IN DATA 12.9.2020 IL TESSERAMENTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2020 – 2021 CON LA SOCIETÀ A.S.D. REAL ANCARANO, PER POI, IN DATA 20.10.2020 E DOPO SOLI 38 GIORNI, PASSARE IN PRESTITO ALLA SANTEGIDIESE 1948 S.S.D. A R.L, SOCIETÀ PER LA QUALE, INFINE, SI TESSERAVA IN DATA 14.9.2021 A TITOLO DEFINITIVO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022.
Con nota del 6.9.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Talvacchia Jacopo, nella spiegata qualità, per la contestazione sopra specificata. Con p.e.c. del 9.9.2022 regolarmente notificata, veniva contestata al Talvacchia la detta violazione e gli veniva reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 3.10.2022, alle ore 16,00, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie non pervenute. All’udienza di trattazione compariva la sola Procura Federale. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità della notifica all’interessato, dava la parola al rappresentante della Procura, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità del soggetto deferito, chiedendo l’applicazione nei suoi confronti della sanzione di mesi nove di squalifica. Osserva il Tribunale che la responsabilità del soggetto deferito emerge chiaramente dagli atti del procedimento, tanto che altri soggetti interessati al deferimento hanno comunque patteggiato la sanzione con la Procura Federale all’esito delle indagini. E’ sintomatico al riguardo che il Talvacchia non abbia fatto pervenire deduzioni a sua difesa, né si è presentato dinanzi a questo Tribunale per far valere le sue ragioni a discolpa. Ritiene quindi il Tribunale congrua la sanzione della squalifica per sei giornate, da applicare al deferito. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale infligge al sig. Talvacchia Jacopo la sanzione della squalifica per sei giornate. Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed al soggetto deferito.
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