C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 31/10/2022 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. PACENTRO CALCIO – A.S.D. MARSICANA DELL’8.5.2022 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, FATTO INGRESSO ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO RISERVATO ALLA SQUADRA AVVERSARIA ED AVERE GRAFFIATO IL CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. MARSICANA SIG. DI GIROLAMO MARIO, NEL MENTRE QUEST’ULTIMO SI ACCINGEVA A FARE LA DOCCIA; – DEL SIG. SCELLI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL’8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE; – DEL SIG. SCROFANI NATALE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL’8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE;

DEFERIMENTO: - DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. PACENTRO CALCIO - A.S.D. MARSICANA DELL’8.5.2022 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, FATTO INGRESSO ALL’INTERNO DELLO SPOGLIATOIO RISERVATO ALLA SQUADRA AVVERSARIA ED AVERE GRAFFIATO IL CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. MARSICANA SIG. DI GIROLAMO MARIO, NEL MENTRE QUEST’ULTIMO SI ACCINGEVA A FARE LA DOCCIA; - DEL SIG. SCELLI FABIO, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL’8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE; - DEL SIG. SCROFANI NATALE, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL’8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE;

Con nota del 5.10.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate alle sole persone fisiche (tenuto conto che la società è stata dichiarata inattiva, con conseguente cessazione di tutte le attività, con C.U. n° 14 del 15.9.2022–C.R.A.) le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 31.10.2022, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie pervenuta dal solo Presidente Spagnoli. All’udienza di trattazione compariva il rappresentante della Procura Federale e, per i soggetti deferiti, il solo sig. Tommaso Spagnoli assistito dal proprio difensore. Il Presidente del Tribunale, costatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava la parola al rappresentante della Procura, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: sei mesi d’inibizione al Presidente Spagnoli Tommaso; tre giornate di squalifica al calciatore Scelli Fabio; tre mesi d’inibizione al dirigente Scrofani Natale; ammenda di € 700,00 alla società A.S.D. Pacentro. Veniva, quindi, data la parola al difensore dello Spagnoli, il quale si riportava alla memoria in atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento. Dal momento, invece, che all’episodio verificatosi nello spogliatoio non ha assistito alcuna persona, le dichiarazioni della parte offesa non possono essere ritenute di attendibilità tale da consentire una pronuncia di responsabilità nei confronti del Presidente deferito che, tra l’altro, vedeva la squadra vincere l’incontro per tre reti a zero e non avrebbe, quindi, avuto interesse a creare situazioni che potessero pregiudicare l’esito favorevole dell’incontro. Vi è poi da aggiungere che il calciatore colpito, a quanto è dato sapere, non ha sporto denuncia formale per quanto accaduto, né si è fatto medicare per i graffi subiti, cosicché non si può escludere che tali lesioni siano state causate nel corso dell’incontro. In conclusione, le sole dichiarazioni della parte offesa, in difetto di ulteriori riscontri, non possono valere per poter affermare la responsabilità dello Spagnoli che deve, pertanto, essere prosciolto. Va, per contro, dichiarata la responsabilità dello Scelli e dello Scrofani per avere omesso di presentarsi agli organi della Procura nel corso delle indagini nonostante fossero stati regolarmente avvisati. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie il sig. Tommaso Spagnoli dagli addebiti contestati. Infligge al calciatore Scelli Fabio la sanzione della squalifica per tre giornate e al dirigente Scrofani Natale la sanzione dell’inibizione per mesi uno. Dichiara non diversi procedere nei confronti della società A.S.D. Pacentro, avendo cessato tutte le attività e risultando inattiva con provvedimento del C.R.A. (C.U. n° 14 del 15.9.2022). Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

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